Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

REVOCATORIA DI IMMOBILE PENDENTE ALLA DATA DEL FALLIMENTO

  • Gaetano Liccione

    Tito (PZ)
    21/10/2017 19:47

    REVOCATORIA DI IMMOBILE PENDENTE ALLA DATA DEL FALLIMENTO

    una srl ha acquistato, quando era in bonis, un immobile il cui atto è stato oggetto di domanda giudiziale di revocatoria ordinaria ex art.2901 c.c. da parte di un creditore del venditore che ha citato in giudizio sia l'acquirente che il venditore della compravendita. .
    successivamente la srl acquirente è fallita e a quella data il giudizio era pendente.
    come deve comportarsi la curatela?
    deve attendere l'esito del giudizio di revocatoria? oppure può mettere in vendita il bene oggetto di revocatoria ormai rientrante nel suo patrimonio?
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/10/2017 19:25

      RE: REVOCATORIA DI IMMOBILE PENDENTE ALLA DATA DEL FALLIMENTO

      L'azione revocatoria è azione di accertamento con effetti costitutivi rispetto alla quale colui che la propone non chiede l'accertamento né di un diritto di credito, né di un diritto personale o reale su beni mobili ed immobili, ai sensi dell'art. 52 l. fall., ma la pronuncia di una sentenza che, accertata l'inefficacia dell'atto traslativo, consenta al creditore di rivalersi sul bene oggetto del trasferimento revocato, sentenza che nei confronti dei terzi produce i suoi effetti dalla data di trascrizione della domanda. ricostituisca la garanzia patrimoniale del proprio debitore.
      Questo inquadramento consente di dire, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell0art. 72 a proposito dell'azione di risoluzione promossa prima della dichiarazione di fallimento del convenuto, che l'azione revocatoria ordinaria promossa da A, creditore di B avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia della vendita immobiliare da B a C, può essere continuata anche dopo il sopravvenuto fallimento di C, che, quindi, non preclude la prosecuzione del processo per revocatoria, ove la domanda sia stata trascritta, che appunto va riassunto nei confronti della curatela e continua tra le stesse parti originarie A e B e nei confronti del curatore del fallimento C, con l'accortezza che, a questo punto, nella causa revocatoria, incardinata presso il tribunale ordinario l'attore può chiedere la sola inefficacia dell'atto di compravendita, per poi insinuarsi al passivo del fallimento di C soccombente per ottenere le restituzioni conseguenziali e, nel caso, la messa a disposizione del bene oggetto del contratto di vendita revocato per poter sullo stesso esercitare l'azione esecutiva e rivalersi.
      Non è da meravigliarsi della possibilità di sottrarre un bene all'esecuzione collettiva all'esito di una sentenza emessa in pendenza di fallimento, perché gli effetti di detta sentenza risalgono al momento della trascrizione della domanda , eseguita anteriormente al fallimento. Del resto la Cassazione ha esposto il principio opposto della non invocabilità degli effetti revocatori nei confronti del fallimento , ma solo ove l'azione sia stata promossa dopo la dichiarazione di fallimento, pèerchè, in tal caso la cristallizzazione della massa passiva alla data di apertura del concorso ed il carattere costitutivo dell'azione revocatoria non ne permettono l'esperimento contro un fallimento, dopo la sua pronuncia, (Cass. 08/03/2012 n. 3672; Cass. 12/05/2011, n. 10486).
      E' stata, invece ammessa la possibilità della revocatoria promossa prima del fallimento e continuata dal curatore del fallimento debitore dell'attore (B nel suo caso) nei confronti del fallimento del terzo acquirente (C nel suo caso); di recente Cass. 08/02/2016, n. 2383, pur non intervenendo sul punto specifico in quanto doveva decidere sull'onere della prova della trascrizione della domanda, dà per scontato che alla causa partecipi il curatore del fallimento della parte acquirente del bene oggetto del contratto revocando.
      Se si accettano tali premesse, il curatore dovrà essere convenuto in riassunzione nella causa revocatoria, con conseguente estinzione in mancanza di riassunzione in termini; in quella causa dovrà difendersi.
      In questa eventualità (ossia in caso di riassunzione) vendere il bene da parte sua non è una buona idea, perché lei venderebbe un bene in pendenza di una causa revocatoria dell'atto che ha prodotto il suo acquisto, con trascrizione della relativa domanda giudiziale, che fa retroagire gli effetti a quella data; sarebbe un grosso azzardo, più che per l'acquirente (che potrebbe addurre la buona fede), per lei, che dispone di un bene che sa essere oggetto di una revocatoria.
      Zucchetti Sg srl
      • Patrizia Dugo

        Siracusa
        11/03/2023 18:11

        RE: RE: REVOCATORIA DI IMMOBILE PENDENTE ALLA DATA DEL FALLIMENTO

        In riferimento alla risposta resa, chiedo come si coniughi l'affermazione secondo cui il creditore revocante possa ottenere "la messa a disposizione del bene oggetto del contratto di vendita revocato per poter sullo stesso esercitare l'azione esecutiva e rivalersi" con il divieto di cui all'art 51 l.f. dato che il compendio è a tutti gli effetti acquisito all'attivo fallimentare.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/03/2023 18:23

          RE: RE: RE: REVOCATORIA DI IMMOBILE PENDENTE ALLA DATA DEL FALLIMENTO

          Si spiega con la ragione esposta nella risposta che precede che gli effetti della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda revocatoria anteriore alla dichiarazione di fallimento, e per questo abbiamo fatto la distinzione tra azione iniziata prima e azione iniziata dopo il fallimento dell'acquirente.
          Abbiamo in realtà, nella risposta risalente al 2017, anticipato quanto poi affermato dalle sezioni unite della Cassazione nel 2020 (Cass. sez. un. 24/06/2020, n. 12476) che ha appunto statuito che oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata, "sicché ove l'azione costitutiva non sia stata dai creditori dell'alienante introdotta prima del fallimento dell'acquirente del bene che ne costituisce oggetto, essa - stante l'intangibilità dell'asse fallimentare in base a titoli formati dopo il fallimento (cd. cristallizzazione) - non può essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, poiché giustappunto si tratta di un'azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente".
          Zucchetti SG srl
          • Patrizia Dugo

            Siracusa
            15/03/2023 14:19

            RE: RE: RE: RE: REVOCATORIA DI IMMOBILE PENDENTE ALLA DATA DEL FALLIMENTO

            Cerco di essere più chiara. In forza dell'effetto prenotativo dato dalla trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria prima del fallimento, il revocante, all'esito del giudizio e ottenuta la sentenza di accoglimento, può esercitare l'azione esecutiva nei confronti del bene legittimamente acquisito all'attivo nonostante l'art. 51 L.F. o deve invece intervenire nel fallimento per potersi soddisfare - dato che l'effetto della revocatoria è quello di ottenere la reintegrazione della sua garanzia patrimoniale - sul ricavato della vendita del bene?
            La prima ipotesi impedirebbe al curatore di sottoporre l'immobile a vendita, e ciò anche se il credito del revocante fosse di poca entità, la seconda invece consentirebbe alla curatela di procedere alla vendita del compendio e, accantonando quanto necessario a soddisfare il credito del revocante, procedere al riparto senza nocumento per la massa altrimenti danneggiata dall'inerzia del curatore (il bene perde di valore, va incontro a deterioramento, produce spese, il suo valore potrebbe essere di gran lunga superiore al credito del revocante. Può il diritto di un creditore a mantenere intatta la propria garanzia (per via della trascrizione della domanda di revocatoria anteriormente al fallimento e dell'ottenimento di una sentenza favorevole opponibile alla procedura) paralizzare l'intera procedura fallimentare impedendo potenziali riparti che in alcun modo (dato l'accantonamento in suo favore attuato dal curatore) lederebbero il proprio diritto ma il cui mancato esperimento (dei riparti) lederebbe molto la massa dei creditori?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              15/03/2023 20:05

              RE: RE: RE: RE: RE: REVOCATORIA DI IMMOBILE PENDENTE ALLA DATA DEL FALLIMENTO

              Per semplificare la fattispecie prospettiamo l'ipotesi che A abbia venduto a B un bene immobile e C, creditore di A, abbia agito in revocatoria ordinaria con domanda regolarmente trascritta. Nel corso del processo revocatorio viene dichiarato il fallimento di A o di B (non abbiamo ben capito) e C ottiene sentenza favorevole che diventa definitiva. La questione non muta se la sentenza che dichiara la inefficacia della vendita da A a B interviene prima della dichiarazione di fallimento di una delle due parti del contratto giacchè gli effeti della sentenza revocatoria retroagiscono alla data della trascrizione della domanda, anteriore alla dichiarazione di fallimento.
              La premessa del discorso, come già detto, è che l'azione revocatoria mira unicamente a tutelare l'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, senza tuttavia produrre effetti recuperatori o restitutori del bene dismesso al patrimonio del medesimo, di modo che il solo effetto dell'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. non è la invalidità dell'atto oggetto della domanda bensì l'inefficacia dell'atto revocato, e dunque l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata su di esso; ossia, rapportando il principio all'ipotesi prospettata, il creditore C ha la possibilità di agire come se il bene, che resta di titolarità dell'acquirente B, sia ancora nella disponibilità del proprio debitore A e, conseguentemente, egli, per soddisfare la propria pretesa creditoria, può agire esecutivamente nei confronti del terzo acquirente B.
              Questo effetto, inoltre, si verifica solo a favore del creditore che ha agito vittoriosamente in revocatoria, in quanto, o la decisione precede l'eventuale fallimento di A -interessato a revocare la vendita effettuata- o comunque non essendo il curatore del fallimento A subentrato e proseguito lui l'azione di revocatoria ordinaria ex art. 66, la decisione sulla revocatoria, divenuta definitiva, non può essere utilizzata dalla massa; per la quale, quindi il bene oggetto della compravendita è uscito dal patrimonio di A.
              Fatte queste premesse possiamo prospettare le due ipotesi:
              1-ammettiamo che sia stato dichiarato fallito di A. In questo caso non vi è dubbio che C, per soddisfare la propria pretesa creditoria, possa agire esecutivamente nei confronti dell'acquirente B, in bonis, rispettando le formalità previste dagli art. 602-604 c.p.c..
              2-ammettiamo che sia stato dichiarato il fallimento di B. In tal caso si pone il problema se la sentenza possa essere portata in esecuzione nei confronti del fallimento stante il divieto di cui all'art. 51 l. fall.
              La Cassazione ha dato risposta positiva a questo quesito, affermando che "In caso di fallimento dell'acquirente di un bene immobile, il creditore dell'alienante, che, per ottenere pronuncia di inefficacia relativa della compravendita, abbia trascritto domanda ex art. 2901 c.c. anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'acquirente, ove l'azione sia accolta, viene a trovarsi, rispetto all'immobile ormai acquisito all'attivo fallimentare, in posizione analoga a quella del titolare di diritto di prelazione su bene compreso nel fallimento e già costituito in garanzia per credito verso debitore diverso dal fallito, rappresentando il diritto tutelato in revocatoria, analogamente al detto diritto di prelazione, una passività dalla quale il patrimonio del fallito deve essere depurato prima della ripartizione dell'attivo fra i creditori concorsuali; pertanto, l'attore vittorioso in revocatoria, che non è creditore diretto del fallito e non partecipa quindi al concorso formale, può tuttavia ottenere, in sede di distribuzione del ricavato della vendita fallimentare dell'immobile, la separazione della somma corrispondente al suo credito verso l'alienante, per esserne soddisfatto in via prioritaria rispetto ai creditori concorsuali" (Cass. 02/12/2011, n.25850).
              Zucchetti Sg srl
              • Patrizia Dugo

                Siracusa
                16/03/2023 13:03

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: REVOCATORIA DI IMMOBILE PENDENTE ALLA DATA DEL FALLIMENTO

                Grazie per il confronto e per il chiaro riscontro, mi è stato molto utile.