Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Fallimento socio accomandatario e sue partecipazioni in altre società (SRL SAS e SNC)

  • Claudio Montecchio

    Rodigo - Fraz. Rivalta sul Mincio (MN)
    27/10/2020 11:15

    Fallimento socio accomandatario e sue partecipazioni in altre società (SRL SAS e SNC)

    Buon giorno,


    Sono stato nominato curatore di una SAS con estensione del fallimento all'unico socio accomandatario. Sono davanti ad una situazione complessa nel senso che il socio accomandatario ha diverse partecipazioni e necessito di alcuni chiarimenti. Anticipo subito che non mi aspetto alcuna forma di collaborazione da parte degli altri vari soci Vado con ordine.
    1. il socio accomandatario dichiarato fallito è proprietario di una quota di circa il 15% di una SRL. Previa valutazione della quota (tramite stimatore o fatta direttamente da me curatore), dovrò cercare un accordo con la rimanente compagine sociale e se non lo trovo, avvierei una procedura competitiva per la vendita della quota. In caso di valutazione pari a zero, abbandono il bene (partecipazione).
    2. il socio accomandatario è proprietario di una quota pari al 50% di una SRL ed è anche amministratore unico (da considerarsi decaduto). Sostanzialmente la procedura è uguale a quella del punto precedente con la differenza che mi devo attivare a far nominare un nuovo amministratore di intesa con la rimanente compagine sociale. Temo un impasse. Potrei convocare come socio un'assemblea per la nomina di un nuovo amministratore però poi da Statuto il quorum costitutivo dell'assemblea dei soci (ed anche quello deliberativo) è pari il al 51% e quindi molto difficilmente si riuscirebbe a nominare un nuovo amministratore); potrei invocare "l'impossibilità di funzionamento" quale causa di scioglimento della SRL, ma come fare? Chiedo al Tribunale di nominare un liquidatore giudiziale, previo accertamento della causa di scioglimento?
    3. Il socio accomandatario dichiarato fallito è altresì l'unico socio accomandatario di altra SAS e ne detiene il 50%. E questo caso è più complicato dei precedenti. Il fallimento del socio determina (1) l'estromissione di diritto dalla società del medesimo ex art. 2288, comma 1, c.c. (trattasi di causa di esclusione legale, non rimessa quindi al potere deliberativo dei soci), (2) la cessazione della carica di amministratore e (3) visto che era l'unico socio accomandatario, anche lo scioglimento della SAS se nel termine di sei mesi il socio venuto meno non sia sostituito. Ipotizzando che nessuno si attivi per la sostituzione del socio e tantomeno per la liquidazione per la mia quota di competenza, che faccio? Invierei subito la comunicazione al socio accomandante di quanto accaduto sollecitando la liquidazione della mia quota e tra 6 mesi, in caso di assenza di riscontri dal socio accomandante, mi attiverei depositando istanza di fallimento della sas. Giusto?
    4. Il socio accomandatario dichiarato fallito è altresì uno dei due soci al 50% di una SNC. Non penso sia applicabile l'art. 147, comma 5, l.f. in quanto il fallito non è imprenditore individuale. Ritengo che si applichi sostanzialmente la fattispecie precedente e cioè: il fallimento del socio determina (1) l'estromissione di diritto dalla società del medesimo ex art. 2288, comma 1, c.c. (2) la cessazione della carica di amministratore ed (3) entro sei mesi la SNC deve liquidare a me curatore la mia quota sociale. Ipotizzando anche in questo caso che la SNC non si adoperi in alcun modo per la soddisfazione del mio credito, che faccio? Direi di inviare subito una richiesta di liquidazione del mio 50% e se entro sei mesi non ottengo alcun riscontro, depositerei istanza di fallimento. Corretto?

    Ringrazio anticipatamente per la Vostra collaborazione,
    Claudio Montecchio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/10/2020 18:41

      RE: Fallimento socio accomandatario e sue partecipazioni in altre società (SRL SAS e SNC)

      1. Il socio accomandatario dichiarato fallito è proprietario di una quota di circa il 15% di una SRL.
      Corretta la sua ricostruzione el'ter che intende seguire in quanto conforme alla previsione dell'art. 2471 c.c.
      2. Il socio accomandatario è proprietario di una quota pari al 50% di una SRL ed è anche amministratore unico.
      Corretta la procedura quanto alla quota dato che è riproducibile la stessa situazione di cui sopra.
      Quanto, invece, alla carica di amministratore del fallito nella stessa srl, non è è codsì pacifica la decadenza. Come è noto, infatti, l'art. 2382 c.c. prevede il divieto di nomina di un fallito alla carica di amministratore di una Spa e la relativa decadenza in caso di nomina. Tale norma, però riguarda le società per azione e non è richiamata nella disciplina delle srl, né per queste è dettata una norma simile. Da questo silenzio sono germinati due indirizzi. La Cassazione (Cass. 08/08/2013, n.18904; conf. Trib. Vicenza 07/08/2020) ha ritenuto che questo silenzio sta a significare che l'imprenditore dichiarato fallito può essere nominato amministratore di una Srl, sempre che l'atto costitutivo della stessa società non disponga diversamente. Il Tribunale di Roma (Trib. Roma 23 gennaio 2018) ha, invece, statuito che il divieto di nomina previsto per le Spa vale anche per le Srl dato che la disciplina del codice civile che indica le cause di ineleggibilità nelle società per azioni, è diretta a tutelare «non solo i soci, ma anche i creditori e i terzi che vengono in contatto con la società», per cui la difesa del patrimonio sociale richiede anche nelle Srl l'assenza, in capo agli amministratori, di situazioni «idonee a incidere negativamente sulla capacità e onorabilità di coloro ai quali è affidata la funzione gestoria».
      Se si segue il primo indirizzo- sicuramente più conforme alla legge- il problema della sostituzione dell'amministratore non si pone e la continuazione nella carica potrebbe anche essere nell'interesse del fallimento nell'ottica dell'eventuale compenso che, se pagato, potrebbe almeno in parte essere acquisto al fallimento ai sensi dell'art. 46. Se, invece intende seguire il secondo indirizzo, è chiaro che, avendo acquisito la quota del fallito, deve, in assemblea co l'altro socio, procedere alla nomina di un nuovo amministratore; qualora non si raggiunga la maggioranza si verificherebbe, come lei giustamente prospetta, una situazione di "l'impossibilità di funzionamento" quale causa di scioglimento della srl. Mancando l'amministratore, ciascun socio, a norma del secondo comma dell'art. 2485 c.c., può rivolgersi al tribunale perché accerti "il verificarsi della causa di scioglimento". Rimane dubbio in giurisprudenza se il tribunale debba fermarsi a tale accertamento, per cui soltanto dopo la declaratoria giudiziale della causa di scioglimento ed ove gli amministratori non convochino l'assemblea ovvero l'assemblea non riesca a deliberare sulla nomina dei liquidatori, tale competenza spetterà al tribunale (App. Catania, 21 aprile 2008,); oppure , una volta accertata la sussistenza della causa di scioglimento della società, possa procedere all'emanazione dell'ordine di convocazione dell'assemblea, in difetto di apposita pregressa iniziativa da parte degli amministratori, perché ivi si provveda alla nomina del liquidatore, potendo infatti il tribunale intervenire nell'emanazione del provvedimento di nomina del liquidatore solo in caso di inerzia o di esito negativo dell'assemblea stessa (Trib. Roma 24 dicembre 2013).
      Nella fattispecie, considerato il fallimento dell'amministratore, la mancata nomina di un nuovo amministratore e la situazione di parità delle quote che ha creato una situazione di stallo, la richiesta del curatore, quale socio della srl interessata, potrebbe essere rivolta non solo all'accertamento della causa di scioglimento, ma alla nomina anche del liquidatore, essendo già evidente che l'impossibilità di trovare una soluzione condivisa. In ogni caso- sempre se si segue questa linea- è opportuno fare anche questa richiesta, salvo poi a vedere cosa ne pensa il tribunale investito.
      3. Il socio accomandatario dichiarato fallito è altresì l'unico socio accomandatario di altra SAS e ne detiene il 50%.
      Lei ha ben riassunto la situazione: Il fallimento del socio determina (1) l'estromissione di diritto dalla società del medesimo ex art. 2288, comma 1, c.c. (trattasi di causa di esclusione legale, non rimessa quindi al potere deliberativo dei soci), e la liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2289 c.c. (norme applicabili al socio accomandatario attraverso il doppio richiamo degli artt. 2293 e 2315 c.c.); (2) la cessazione della carica di amministratore e (3), visto che era l'unico socio accomandatario, anche lo scioglimento della sas se nel termine di sei mesi il socio venuto meno non sia sostituito, giusto il disposto dell'art. 2323 c.c..
      Se il socio accomandante residuato non provvede alla liquidazione della quota non rimane che agire in giudizio per ottenere quanto dovuto al fine di consentire alla massa attiva fallimentare il pagamento di un credito a fronte del vantaggio per la società di evitare l'eventualità pregiudizievole di avere il fallimento nella compagine e la vendita da parte del fallimento della quota in via esecutiva. Qualora, invece, il socio rimanga inerte nella ricostruzione della duplicità delle categorie di soci, si verifica una causa di scioglimento della società, con applicazione dell'art. 2275 c.c., qualora il socio residuo non provveda, salvo a vedere chi possa sollecitare l'intervento del tribunale se il socio accomandante non prende alcuna iniziativa e il socio fallito non fa più parte della società. In tal caso il socio fallito potrebbe, quale creditore della liquidazione della quota, potrebbe chiedere la dichiarazione di fallimento della sas o comunque sollecitare il P.M..
      Ci sembra, pertanto corretta la sua linea programmatica di Inviare subito la comunicazione al socio accomandante di quanto accaduto sollecitando la liquidazione della quota e tra 6 mesi, in caso di assenza di riscontri dal socio accomandante, depositare istanza di fallimento della sas.
      4. Il socio accomandatario dichiarato fallito è altresì uno dei due soci al 50% di una SNC.
      Sicuramente il fallimento del socio non determina il fallimento della snc cui appartiene stante il disposto dell'art. 149 l. fall. che espressamente statuisce che "Il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società".
      Per il resto è riproducibile la fattispecie prec4edente, con obbligo, in questo caso, per il socio residuato di ricostruire la pluralità dei soci nei sei mesi (art. 2272, co. 1, n. 4, c.c..
      Zucchetti SG srl