Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Sostituzione Commissario Liquidatore Revocato in L.C.A.

  • Fabrizio Mauriello

    TRENTOLA DUCENTA (CE)
    17/05/2021 10:37

    Sostituzione Commissario Liquidatore Revocato in L.C.A.

    Buongiorno,

    avendo ricevuto incarico di sostituzione in Liquidazione Coatta Amministrativa già avviata nell'anno 1999, ho alcune perplessità su operazioni da compiere, di cui alcune già effettuate in passato e alcune consolidate addirittura circa 20 anni or sono.

    1) Nel decreto di nomina è richiesta dal MISE la relazione ex art.33 da trasmettere alla Procura della Repubblica. La stessa fu già presentata nell'anno 1999 dal precedente Commissario, in questo caso il sottoscritto dovrebbe relazione sull'operato del Commissario Revocato oppure non è necessario riproporre una relazione ex art 33?
    2) Essendo già ampiamente consolidato lo stato passivo e le somme disponibili (derivanti da espropriazione immobiliare effettuata dal tribunale) non dovrebbe essere necessario stilare nuovo inventario dei beni aziendali (anche questo è un adempimento richiesto nel decreto di nomina, ma dovrebbe essere superato). Corretto?
    3) Le somme dell'attivo di cui sopra sono vincolate presso libretto di risparmio bancario, non vi sono dunque C/C accesi per la procedura (che è alle fasi conclusive). E' corretto che il Commissario Liquidatore possa affrontare le spese della procedura a suo nome (ad es. attivazione Suite Fallco, facendo fatturare a se stesso e non alla procedura), comprendendo poi queste somme nel suo conto della Gestione?
    4) Infine, in mancanza del Conto della Gestione del Commissario revocato, come sarebbe più corretto rilevare il valore dell'attività svolta?

    Grazie a chi volesse confrontarsi su queste problematiche.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/05/2021 19:43

      RE: Sostituzione Commissario Liquidatore Revocato in L.C.A.

      Sul punto 1, il terzo comma dell'art. 203 l. fall. prevede che il commissario liquidatore presenti al procuratore della repubblica "una relazione in conformità di quanto è disposto dall'art. 33, primo comma". Visto che lei dice che il precedente commissario ha presentato detta relazione nel 1999, è da presumere che il MISE, nel richiedere a lei nuovamente la relazione in questione o non si è accorto del precedente deposito o ha ritenuto la stessa insufficiente o ancora ritiene che il riferimento nell'art. 203 alla relazione di cui al primo comma dell'art. 33 si estenda anche ai rapporti di cui al quinto comma dell'art. 33. Noi pensiamo che quest'ultima sia l'interpretazione più verosimile in quanto, dato il tempo decorso, la relazione di cui al primo comma dell'art. 33 è ormai superata, nel mentre una relazione riassuntiva su ciò che è accaduto da quell'epoca ad oggi potrebbe essere molto più illuminante e utile.
      Sul punto 3 è fattibile la sua proposta.
      Sul punto 4, non esistono rimedi coercitivi per imporre al precedente commissario di redigere il conto gestione. Può invitarlo ad adempiere al suo compito preannunciando che in mancanza eserciterà una azione di responsabilità nei suoi confronti, e probabilmente questo lo indurrà ad adempiere.
      Zucchetti Sg srl
    • Giovanni Campanini

      REGGIO EMILIA (RE)
      18/05/2021 10:09

      RE: Sostituzione Commissario Liquidatore Revocato in L.C.A.

      Buon giorno, mi permetto di segnalare, data la mia esperienza ultra decennale quanto segue anche per dare un ulteriore spunto al Commissario che ha posto le domande.
      Premetto che se il MiSE in sede di nuova nomina richiede tali adempimenti è conscio della situazione che si era creata ergo ritengo, come corretta è l'interpretazione suggerita da FALLCO, di predisporre comunque una nuova relazione ex art. 33 primo comma e depositarlo in Procura ancorché probabilmente ve ne sia un'altra (semmai si prenda spunto se si ha copia della precedente per illustrale la situazione rinvenuta ad oggi soprattutto in merito ad eventuali mancanze da parte anche del revocato Commissario. Probabilmente è anche questa l'intenzione del MiSe stesso.)
      Predisporrei comunque un nuovo inventario che può tranquillamente stilare lo stesso Commissario semmai in caso ci fossero dei beni da stimare di un proprio perito geometra, altrimenti potrà benissimo illustrare lui stesso lo stato dei fatti. Ma ripeto ritengo vada comunque redatto.
      Le somme vincolate possono benissimo essere svincolate dal Commissario Liquidatore intervenendo nella procedura esecutiva ed aprire un proprio conto della LCA depositando un istanza in tribunale della propria nomina e richiesta di svincolo somma e estinzione della procedura stessa o comunque intervenire considerando che i beni erano della LCA. Occorrerebbe avere maggiori informazioni in merito comunque.
      Tutte le spese anche quelle di Fallco ovviamente possono essere anticipate dal C.L. e poi recuperarle in seguito quando ci sarà attivo.
      Il Conto della Gestione è comunque da stilarsi e se il precedente non ha provveduto occorre certamente che il nuovo provveda cosi pure il bilancio finale di liquidazione successivo.
      Riepilogando, personalmente tutto ciò che il MiSE ha richiesto , provvederei a svolgerlo punto su punto.
      A disposizione per un confronto diretto.
      Sperando che quanto sopra sia da lei condivisibile saluto e le auguro un buon lavoro.
      • Fabrizio Mauriello

        TRENTOLA DUCENTA (CE)
        18/05/2021 11:40

        RE: RE: Sostituzione Commissario Liquidatore Revocato in L.C.A.

        Grazie intanto a Zucchetti SG ed al collega Campanini per il confronto.
        Mi sembra condivisibile la lettura offerta in merito alla relazione ex art. 33 c. 1, probabilmente prevista nuovamente perchè ormai quella precedente risulta superata, ed il MISE ha giustamente bisogno di essere ragguagliato sull'attività di questi 20 anni.
        Mi chiedevo solo a cosa potesse servire visto che gli organi sociali non sono più in carica da tempo immemore e probabilmente anche le residue speranze di trovare responsabilità degli stessi sono ormai scemate.
        Sembra quindi scontato, a questo punto, che il MISE voglia, piuttosto, conoscere l'attività del Commissario revocato.
        In riferimento all'inventario, ritengo possa essere stilato dal sottoscritto poichè le uniche disponibilità riguardano appunto le somme acquisite dalla procedura a sèguito di espropriazione immobiliare, il cui valore è oggettivo e dunque non passibile di ulteriori stime.
        Forse nell'intervento precedente non ho illustrato correttamente la situazione: le somme di cui sopra sono state depositate dal tribunale stesso, su libretto di risparmio nominativo intestato alla procedura, su cui ora il sottoscritto ha delega ad operare. Per quanto possibile, vista anche la difficoltà oggettiva da parte delle banche di aprire conti legati a procedure di liquidazione, eviterei di aprire C/C vista l'esiguità delle operazioni finanziarie da sostenere e, soprattutto, se c'è possibilità di recuperare le spese vive in aggiunta al compenso finale (come previsto dal D.M. dedicato). In ogni caso, per l'eventuale utilizzo delle somme, sarebbe da richiedere autorizzazione al MISE?
        Per quanto riguarda il Conto della Gestione procederò come consigliato, auspicando la massima collaborazione dal Commissario revocato.
        Ringrazio cordialmente per l'estrema disponibilità e resto a disposizione per ulteriori eventuali confronti.
        • Giovanni Campanini

          REGGIO EMILIA (RE)
          18/05/2021 12:12

          RE: RE: RE: Sostituzione Commissario Liquidatore Revocato in L.C.A.

          E' un piacere condividere pubblicamente questi aspetti procedurali che credo possano interessare anche altri Commissari. Detto questo, provvederei comunque alla redazione di una sommaria relazione. Se ritiene poi di non dover 'trasferire le somme' su altro c/c è una sua facoltà, soprattutto se è come pare essere già intestato alla Procedura di LCA. Vi sono certamente banche più attrezzate per aprire conti dI procedure Concorsuali rispetto ad altre e con la minima spesa. Se il c/c è già intestato alla Procedura e Lei ne è già il delegato, può già operare senza altra autorizzazione. Ai sensi dell'art. 206 LF può recuperare le spese vive se di importo pari o inferiore a 1032,91 (ex due milioni di lire) senza alcuna autorizzazione, cosi pure compiere atti di straordinaria amministrazione il cui valore è entro lo stesso importo; viceversa per la determinazione del proprio compenso occorre prima aver depositato il rendiconto finale ed apposita istanza di liquidazione del compenso finale e soltanto al termine del riparto finale da depositarsi successivamente (e da pubblicarsi in G.U.) lo potrà effettivamente incassare.
          GC
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/05/2021 17:50

      RE: Sostituzione Commissario Liquidatore Revocato in L.C.A.

      Ci fa piacere il coinvolgimento di altri utenti perchè questo è lo spirito del Forum.
      Ci piacerebbe che su tuti gli argomenti si facessero sentire più voci.
      Sulle questioni trattate, le considerazioni del dott. Campanini ci sembrano molto appropriate e condivisibile.
      Zucchetti SG srl