Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

domanda insinuazione passivo fallimentare

  • Anna Maria Carlucci

    Salerno
    14/06/2021 19:24

    domanda insinuazione passivo fallimentare

    Salve sono Curatore di un fallimento, per il quale il deposito delle domande di ammissione tempestive scadeva lo scorso 8 giugno c.a., mi è pervenuta domanda di ammissione il 11 giungo c.a., devo considerarla tardiva??? e di conseguenza non inserirla nel mio progetto stato passivo.
    Altro quesito: la domanda di ammissione è pervenuta da un indirizzo mail ordinaria del creditore (il quale si è giustificato dicendo che gli allegati erano molto pesanti e non riuscivano a mandarli tramite pec) e non da un indirizzo pec, cosa faccio?? non la ammetto o invio loro una pec invitandoli a depositare solo a mezzo pec???
    grazie anticipatamente
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/06/2021 20:01

      RE: domanda insinuazione passivo fallimentare

      Sulla prima questione è intervenuta la Cassazione (Cass., 26 marzo 2012 n. 4792), che, con riferimento ad una domanda pervenuta (all'epoca) in cancelleria oltre il termine perentorio di 30 giorni prima dell'adunanza (il giorno successivo, e quindi al ventinovesimo giorno prima dell'udienza di verifica), ha ritenuto legittimo che il giudice delegato l'avesse presa in considerazione per l'inserimento immediato nello stato passivo alla stessa maniera delle domande tempestive, data l'identità delle forme e procedure. "Una diversa soluzione- precisa la Corte- che imponesse in ogni caso la fissazione di una nuova adunanza pur in mancanza di particolari ragioni ostative alla decisione nell'adunanza già fissata, contrasterebbe ingiustificatamente con l'obiettivo del sollecito espletamento delle operazioni di verifica dei crediti perseguito dalla legge".
      Anche sulla seconda questione è intervenuta la Cassazione che ha attenuato il rigore dell'art. 93 l. fal. che richiede che il ricorso contenente la domanda di insinuazione al passivo sia trasmessa a mezzo Pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti. La Corte (Cass., 12 novembre 2019, n. 29258), infatti, dopo aver precisato che "il ricorso per insinuazione al passivo va trasmesso, a pena di improcedibilità, all'indirizzo PEC del curatore comunicato da quest'ultimo ai creditori", ha fatto salvi "gli effetti della sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo, qualora la domanda, comunque pervenuta al curatore, sia stata inserita nel progetto di stato passivo ed esaminata, in contraddittorio, all'udienza di verifica". Ma ancor più pertinente alla fattispecie è Cass., 10 luglio 2019, n. 18535, la quale ha statuito che l'avvenuta presentazione di una domanda di insinuazione allo stato passivo con deposito in cancelleria, anziché a mezzo PEC inviata al curatore, come prescritto dall'art. 93 l. fall., integra una semplice irregolarità sanabile e non dà luogo alla inammissibilità della domanda stessa, che è una sanzione processuale non prevista per questa. È pur vero, aggiunge la Corte, che la circostanza che una sanzione processuale non sia espressamente prevista dalla legge non è dirimente allorquando l'atto processuale difetti dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ma, ove si ravvisi in concreto che tale scopo è stato raggiunto, "non vi è motivo per dichiarare una sanzione processuale in un ordinamento, quale il nostro, che non persegue la finalità del rispetto delle forme processuale come un valore a sé stante, ma sempre in vista della realizzazione di un determinato risultato".
      Come vede non viene affrontato in questi due interventi il caso specifico della trasmissione della domanda a mezzo posta non certificata, ma il principio che si ricava da tali decisioni- sulla cui fondatezza possono essere sollevati molti dubbi- è che l'atto va salvato quando abbia raggiunto lo scopo, che è quello che pervenga al curatore , anche se la domanda viene addirittura presentata in via cartacea in cancelleria. Pertanto, se, come nel caso, a seguito dei contati avuti con il legale, lei non ha dubbi sulla provenienza della e.mail, seguendo questa linea interpretativa, può esaminare la domanda.
      Zucchetti Sg srl