Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Sentenza di fallimento

  • Massimo De Gaetani

    LUCCA
    15/01/2021 12:17

    Sentenza di fallimento

    Buongiorno,
    mi trovo spesso di fronte a creditori che chiedono direttamente a me Curatore di avere copia della sentenza (integrale) di fallimento.
    Si tratta di un atto pubblico che può essere liberamente diffuso? O al contrario vi sono norme/ragioni che ne tutelano la riservatezza e pertanto impongono la preventiva autorizzazione da parte del Giudice?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/01/2021 19:57

      RE: Sentenza di fallimento

      La sentenza dichiarativa di fallimento va annotata nel registro delle imprese, al quale il cancelliere trasmette l'estratto della stessa, per cui la sentenza è pubblica e ciascuno può prenderne visione presso il registro delle imprese. E' vero che l'annotazione è per estratto, ma questo, a norma del primo comma dell'art. 17 l. fall. deve contenere "il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza", ossia i dati che teoricamente incidono sulla privacy del fallito, sicchè la motivazione della sentenza, che risulta dall'originale o dalla copia integrale della stessa, costituisce solo un elemento che spiega i motivi per cui quel soggetto, che risulta pubblicamente fallito, è stato dichiarato tale, per cui non costituisce un violazione del diritto alla riservatezza del soggetto.
      Peraltro lei non diffonde la sentenza suoi giornali, ma la trasmette ai creditori che la richiedono, i quali sono già informati dei dati riguardanti il fallimento, sia a causa della pubblicità di cui all'art. 17, sia a seguito della comunicazione ex art. 92 che lei ha effettato; ed ancora ai creditori va trasmessa copia dei rapporti semestrali con le osservazioni del comitato dei creditori (art. 33 ult. comma) che possono contenere informazioni ben più riservate di quelle emergenti dalla sentenza dichiarativa di fallimento
      Ad ogni modo, per la sua massima tranquillità, posto che la sentenza di fallimento fa parte del fascicolo d'ufficio, che, a norma del comma terzo dell'art. 90 l.fall. può essere consultato dai creditori (che possono anche estrarne copia dei documenti) previa autorizzazione del giudice, potrebbe chiedere una autorizzazione generalizzata a rilasciare copia integrale della sentenza di fallimento ai creditori che ne hanno già fatta richiesta e a quelli che la faranno, e non crediamo proprio che il giudice delegato rifiuterà l'autorizzazione.
      Zucchetti SG srl