Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

CESSIONE DEL CREDITO E OPPONIBILITA' AL FALLIMENTO

  • Alessandro Pagliula

    PERUGIA
    25/10/2020 18:35

    CESSIONE DEL CREDITO E OPPONIBILITA' AL FALLIMENTO

    In una procedura da poco affidatami, vi sono diversi immobili di cui alcuni dati in affitto. Tra questi il credito derivante dai canoni d'affitto è stato ceduto a diversi soggetti con regolare contratto a volte notarile, a volte in forma di scrittura privata registrata.(banca, professionisti, locatore per canoni pregressi ecc). Di fatto finora gli affittuari hanno pagato al cessionario i loro canoni d'affitto.
    Tra le cessioni di credito vi è anche quello derivante dai compensi pagati da un fornitore di energia elettrica alla società fallita per un impianto fotovoltaico di proprietà della stessa e ceduto alla banca che ha finanziato con mutuo la costruzione dello stesso. Senza entrare nel merito se questi contratti siano revocabili, anche se in alcuni casi mi sembrano forme di pagamento anomale di debiti, il problema che mi trovo ad affrontare subito è se, con il sopravvenuto fallimento, i canoni maturati debbano essere pagati alla curatela per una questione di "par condicio creditorum". A mio parere il sopravvenuto fallimento interrompe i contratti in corso e i canoni futuri dovranno essere pagati alla curatela, con buona pace per quelli già incassati dal cessionario . In tal senso mi sembra di interpretare la recente sentenza della Cassazione n. 16566 anno 2018 della sezione civile ordinaria, sez. 1. Sarei grato per un Vs parere sulla questione e a quanti volessero intervenire sulla questione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/10/2020 17:40

      RE: CESSIONE DEL CREDITO E OPPONIBILITA' AL FALLIMENTO

      Il precedente da lei ricordato non è molto pertinente alla fattispecie in quanto riguarda l'opponibilità della cessione, nel mentre, nella specie, l'attenzione va centrata sul fatto che la cessione ha ad oggetto crediti futuri, quali sono i canoni di locazione in quanto relativi a un rapporto già in essere tra cedente e ceduto.
      Orbene, escluso che nella specie trovi applicazione la normativa sul factoring in quanto i crediti sono stati ceduti a soggetti vari, anche privati, secondo Cass. 7/01/2012, n.551, "la natura consensuale del contratto di cessione di credito - relativo a vendita di cosa futura, per la quale l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza - comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n. 2, c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione". tesi pacifica, da ultimo ribadita da Cass. 28/02/2020, n.5616 che ha ribadito il principio secondo cui "L'anteriorità alla dichiarazione di fallimento della sopravvenuta esistenza dei crediti - fatti oggetto di cessione in quanto all'epoca futuri - è senz'altro condizione necessaria per il "consolidamento" del trasferimento a vantaggio del cessionario: perchè, altrimenti, i crediti e le relative loro utilità rimangono senz'altro acquisiti alla procedura ai sensi della L. Fall., art. 44, comma 1, posto che il previsto effetto traslativo non potrebbe comunque verificarsi prima dell'effettivo sorgere del credito".
      In conclusione, la redazione di un atto notarile o di scrittura privata autenticata di cessione fornisce la prova della data certa dell'atto anteriore al fallimento e perciò a questi opponibile, ma, poiché l'oggetto della cessione è costituito da crediti futuri, l'effetto traslativo della cessione si verifica solo al momento in cui tali crediti maturano, per cui i canoni ceduti che maturano dopo la dichiarazione di fallimento vanno pagati al curatore e non più al cessionario in quanto, dopo la dichiarazione di fallimento del cedente, l'effetto traslativo del credito ceduto non può più verificarsi.
      Zucchetti SG srl
      • Alessandro Benigni

        Macerata
        23/09/2021 10:24

        RE: RE: CESSIONE DEL CREDITO E OPPONIBILITA' AL FALLIMENTO

        Buongiorno,
        in merito alla questione vorrei avere un Vs parere in merito ai rapporti tra la citata giurisprudenza e quanto previsto dall'art. 2918 cc (nel caso di avvenuta trascrizione).
        grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/09/2021 20:06

          RE: RE: RE: CESSIONE DEL CREDITO E OPPONIBILITA' AL FALLIMENTO

          L'art. 2918 c.c. non è in contrasto con la citata giurisprudenza in quanto la norma citata riguarda la opponibilità al fallimento dell'atto di cessione e non l'effetto traslativo. A tale scopo distingue a seconda che gli atti di cessione o liberazione di affitti e pigioni si riferiscano ad un periodo superiore od inferiore ai tre anni. Nel primo caso, tali atti debbono essere trascritti anteriormente al pignoramento (come disposto dall'art. 2643, n. 9 c.c.); se non vengono trascritti, ma hanno data certa, essi sono opponibili ai creditori, limitatamente ad un anno, a partire dal pignoramento. Nel secondo caso detti atti debbono pure avere data certa, ma non valgono se non nel termine di un anno, computato dal pignoramento. alle cessioni effettuate.
          La cessione dei crediti futuri, quindi, prevale sul pignoramento nell'ambito di un triennio (ex art. 2918 cod. civ.), purché prima del pignoramento stesso sia stata notificata o accettata dal debitore ceduto, tuttavia, per evitare che la prevalenza sul pignoramento dell'atto di cessione (tempestivamente notificato al debitore ceduto o da questi accettato) determini la sostanziale sottrazione dei crediti alla garanzia patrimoniale, consentendo comportamenti in frode ai creditori, la prevalenza della cessione non può essere illimitata nel tempo, per ed è stata applicata la limitazione temporale del triennio (ex art. 2918 c.c.) per l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti futuri e la giurisprudenza ne ha individuato un principio estendibile anche ad altri rapporti, come quelli di lavoro (Cass. 26 Ottobre 2002, n. 15141).
          Zucchetti Sg srl
          • Andrea Giuliodori

            Macerata
            24/09/2021 15:37

            RE: RE: RE: RE: CESSIONE DEL CREDITO E OPPONIBILITA' AL FALLIMENTO

            Riallacciandomi alla discussione in oggetto, ne approfitto per proporre il seguente quesito relativo ad una vicenda presentatami quale curatore di società fallita a settembre 2021.
            Risulta che la fallita, negli anni 2011 e 2012 stipulava, quale proprietaria locatrice, due distinti contratti di locazione industriale/commerciale con altre ditte (ordinaria durata anni 6+6).
            Successivamente, nel 2013, la fallita cedeva all'istituto bancario mutuante (a titolo di ulteriore garanzia) i crediti derivanti dai due contratti di locazione. Detti atti di cessione venivano trascritti soltanto nel 2020.
            Nel frattempo, nell'anno 2018, la società cedente aveva subito l'iscrizione di ipoteca da parte dell'agenzia delle entrate riscossione per tributi non pagati.
            Ciò premesso in fatto ed a fronte di un fallimento dichiarato nel 2021 (oltre un anno dalla trascrizione), sono a chiedere Vs parere in merito alla possibilità di esperire azione revocatoria ordinaria degli atti di cessione del credito.
            In particolare, da quale momento (stipula o trascrizione) decorre il termine per la proposizione dell'azione (ritengo dalla trascrizione, condizione di opponibilità)?
            A quale momento rapportare la sussistenza degli elementi sintomatici necessari al suo accoglimento (eventus, consilium, ecc.) (ritengo il medesimo di cui sopra)?
            Nel caso di accoglimento della revocatoria la Banca quali canoni avrebbe comunque diritto di trattenere?
            Ringrazio anticipatamente per il tempo che vorrete dedicarmi.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              24/09/2021 19:37

              RE: RE: RE: RE: RE: CESSIONE DEL CREDITO E OPPONIBILITA' AL FALLIMENTO

              Crediamo che non ci sia da fare nulla perché l'atto impugnabile è quello della cessione dei crediti, dato che questo atto produce effetto obbligatorio tra le parti cui risalgono poi i trasferimenti dei crediti futuri ceduti quando vengono ad esistenza.
              Nel caso la cessione risale al 2013 per cui è prescritta sia l'azione revocatoria fallimentare che quella ordinaria.
              Zucchetti Sg srl
    • Andrea Giuliodori

      Macerata
      24/09/2021 20:53

      RE: CESSIONE DEL CREDITO E OPPONIBILITA' AL FALLIMENTO

      La mia domanda trovava spunto dalla giurisprudenza che ormai pacificamente riconosce che, per il computo del termine iniziale per azioni revocatorie, bisogna far riferimento non alla data della stipula dell'atto dispositivo ma a quella della sua trascrizione nei pubblici registri nel caso ciò sia condizione di opponibilità per i terzi e di come conciliarla con la questione che mi riguarda.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        27/09/2021 19:31

        RE: RE: CESSIONE DEL CREDITO E OPPONIBILITA' AL FALLIMENTO

        Le sue perplessità sono giuste perché effettivamente la giurisprudenza ritiene che La disposizione dell'articolo 2903 c.c., là dove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata (attraverso il coordinamento con la disposizione generale in tema di prescrizione, di cui all'articolo 2935 del Cc) nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi" (da ult. Cass. 24/03/2021, n.8221; Cass. n. 11815 del 2014)); tuttavia questa interpretazione non ci è sembrata, né ci sembra applicabile alla fattispecie. Invero, nel caso, l'atto revocando è costituito da una cessione di credito, che non è soggetta obbligatoriamente a trascrizione, a differenza dell'atto che determina il trasferimento di un bene immobile o mobile registrato, per cui il trasferimento del credito si attua, se si tratta di credito non futuro, con l'atto e vincola il debitore ceduto all'atto della notifica della cessione o dell'accettazione della stessa; sicchè, qualunque sia il valore della trascrizione, l'effetto della inopponibilità nei confronti dei terzi si ricollega agli atti soggetti a trascrizione.
        A sua volta, il curatore, esercitando a norma dell'art. 66 l'azione che i creditori avrebbero potuto esperire prima del fallimento, deve sottostare alla ordinaria decorrenza della prescrizione, per cui la prescrizione decorre anche nei confronti della curatela, ai sensi dell'art. 2903 c.c., dalla data dell'atto impugnato.
        Ad ogni modo, nel dubbio che anche nel caso in esame la prescrizione possa decorrere dalla data della trascrizione, è bene che ne parli con il giudice delegato per valutare se rischiare o meno un'azione che vedrebbe la sicura eccezione dell'intervenuta estinzione del diritto per maturata prescrizione.
        Zucchetti Sg srl