Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Fallimento ed autoveicoli

  • Amelia Fiore

    Salerno
    06/05/2022 10:57

    Fallimento ed autoveicoli

    Sono stata nominata curatore di un fallimento nel quale ci sono degli autoveicoli, sui quali ho fatto trascrivere al PRA la sentenza di fallimento.
    1) A detta della fallita alcuni di questi sarebbero stati alienati a terzi, quali sono le formalità e gli adempimenti che devo richiedere alla fallita per verificare questa circostanza e quali sono gli adempimenti che mi spettano come curatore.
    2) Altri automezzi sono oggetto di sequestro penale. Quali sono gli adempimenti e le formalità che devo eseguire in questo caso? Ringrazio fin d'ora per la collaborazione. Avv. Amelia Fiore
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/05/2022 20:21

      RE: Fallimento ed autoveicoli


      Quanto alla domanda sub 1), se lei ha trascritto la sentenza di fallimento al PRA, vuol dire che gli automezzi che il fallito assume aver venduto, sono ancora intestati a lui e, a norma dell'art. 45 l. fall., "le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori". Deve, pertanto chiedere chiarimenti al fallito per capire dove si trovano i mezzi e chiederne la restituzione agli attuali detentori, o raggiungere un accordo con gli stessi.
      Quanto alla domanda sub 2), bisognerebbe conoscere la causale del sequestro; in via generale si può dire, qualora il sequestro sia stato eseguito prima della dichiarazione di fallimento, che:
      a- Il curatore fallimentare non ha la legittimazione a proporre impugnazione contro il provvedimento di sequestro;
      b-il sequestro porta alla confisca, che determina la indisponibilità sui beni prima sequestrati, con valenza erga omnes e quindi in contrasto con un'eventuale procedura liquidatoria fallimentare in cui il curatore non può apprendere tali beni.
      c-la salvezza rispetto alla confisca dei diritti dei terzi in buona fede riguarda il diritto di proprietà e gli altri diritti reali che gravano sui beni oggetto dell'apprensione da parte dello Stato e non anche i diritti di credito e la verifica delle ragioni dei terzi al fine di accertarne la buona fede spetta al giudice penale e non al giudice fallimentare.
      Zucchetti Sg srl