Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Revocatoria

  • Paolo Petrocchi

    San Benedetto Del Tronto (AP)
    10/02/2022 17:47

    Revocatoria

    In data 24.02.2004 la società in bonis cedeva a persona fisica (amm/re della società) un immobile di proprietà per il quale all'atto dell'acquisto chiedeva ed otteneva un finanziamento da un Istituto di credito garantito da ipoteca iscritta in data 05.03.1994.
    A seguito del fallimento della società dichiarato in data 15.05.2006, la curatela conveniva in giudizio i cessionari per sentire accertata la simulazione dell'atto del 24.02.2004. e quindi trascriveva in data 22.10.2007 la domanda giudiziale nei Pubblici Registri Immobiliari.
    La banca in data 02.12.2009 eseguiva il pignoramento dell'immobile ed attivava la procedura esecutiva a seguito della quale l'immobile in data 05.12.2012 fu ceduto all'asta a terzo soggetto.
    In data 07.04.2016 Il Tribunale dichiarava la simulazione dell'atto pubblico del 24.02.2004 con la conseguenza che l'immobile veniva acquisito all'attivo fallimentare.
    Il terzo soggetto ricorre e contesta l'effetto della revocatoria essendo l'iscrizione ipotecaria antecedente sia alla trascrizione della domanda che alla sentenza dichiarativa di simulazione e pertanto, secondo interpretazione avversa, si sarebbe operata in base all'art. 2919 c.c. una fictio juris rispetto alla buona fede, non in capo all'aggiudicatario, ma del creditore ipotecario che, al momento dell'iscrizione della domanda non poteva essere a conoscenza della lesione di diritti altrui non ancora trascritti e quindi non opponibili, con la conseguenza che in base al combinato disposto degli artt. 2808 e 2919 c.c. i diritti spettanti al creditore ipotecario si trasferiscono all'aggiudicatario. Viene citata (Cass. 18235/2014
    Mi rivolgo alla vs competenza e chiedo gentilmente un vs parere sulla tesi avanzate da controparte che a mio parere sono in contrasto con l'art 111 comma 4 cpc, che sancisce il principio della insensibilità del processo di fronte ad atti dispositivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che la sentenza di revocatoria travolge anche l'eventuale acquisto compiuto da terzi.
    Ringrazio infinitamente
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/02/2022 18:50

      RE: Revocatoria

      Lei parla di azione di simulazione e di sentenza dichiarativa della simulazione dell'atto di compravendita 24.2.2004, ma poi parla ri revocatoria e di contestazione dell'effetto della revocatoria. E' determinate sapere se nel caso sia stata esercitata e accolta la domanda di simulazione o quella revocatoria, in quanto, mentre l'azione di simulazione mira all'accertamento della nullità dell'atto di trasferimento, con il conseguente accertamento che il bene non è mai uscito dal patrimonio del simulato alienante, con effetti erga omnes, la domanda di revocatoria comporta il limitato effetto dell'inefficacia dell'atto, che rimane valido, nei confronti del solo creditore revocante, che è legittimato a soddisfare il suo credito sui beni oggetto della revocatoria.
      Peraltro non capiamo come l'immobile oggetto della vendita simulata o revocata sia stato acquisito all'attivo fallimentare, posto che lo stesso è stato venduto in sede di esecuzione nei confronti dell'acquirente di quell'atto, ed da questo evento deriva la discussione; rispetto alla quale sarebbe opportuno chiarire chi contesta: se la banca ipotecaria o il terzo aggiudicatario acquirente all'incanto.
      Infine rileviamo un errore nella data della iscrizione dell'ipoteca che, crediamo risalga al 5.3.2004 e non, come scritto, al 5.3.1994. Ci confermi.
      Grazie
      Zucchetti Sg srl
      • Paolo Petrocchi

        San Benedetto Del Tronto (AP)
        11/02/2022 19:53

        RE: RE: Revocatoria

        La data corretta di iscrizione ipotecaria è 05.03.2004;
        La sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 07.4.2016 ha dichiarato la simulazione dell'atto pubblico del 24.02.2004, con l'effetto che il bene, nel frattempo ceduto, rientrò nella disponibilità del simulato alienante (Il fallimento). Il G.D. ne dispose l'acquisizione all'attivo fallimentare, ordinando la nomina di un tecnico per stabilirne il valore;
        La banca che ha iscritto ipoteca e pignorato l'immobile, ha attivato una procedura esecutiva con la quale il bene è stato aggiudicato a terzo soggetto in data 05.12.2012, ovvero prima della emissione della sentenza ( 07.04.2016) che ha dichiarato la simulazione dell'atto pubblico.
        Dai Pubblici Registri Immobiliari risultava trascritta sin dal 22.10.2007 la domanda giudiziale incardinata per far valere la simulazione dell'atto e, quindi, il gravame non poteva non essere conosciuto dal terzo soggetto aggiudicatario.
        Chi contesta e chiama in Giudizio è il terzo aggiudicatario.
        Spero di aver fatto chiarezza, ringrazio e porgo i migliori saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          14/02/2022 19:27

          RE: RE: RE: Revocatoria

          Una volta appurato che il tribunale, con sentenza del 7.4.2016, ha dichiarato la simulazione (e in mancanza di altre precisazione, dobbiamo ritenere che si tratti di simulazione assoluta) dell'atto di compravendita del 24.2.2004, la norma principale di riferimento è quella di cui all'art. 1415 c.c., il cui primo comma dispone quanto segue: "La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione".
          Posto che la dichiarazione di simulazione consiste nell'accertamento della nullità dell'atto di trasferimento, con il conseguente accertamento che il bene non è mai uscito dal patrimonio del simulato alienante, e quindi gli effetti tra le parti del contratto (Tizio, alienante poi fallito e Caio acquirente), la norma citata regola gli effetti della simulazione nei confronti dei terzi e, in particolare di coloro che hanno acquistato diritti dal simulato acquirente (l'ipotesi è quindi che Caio abbia venduto il bene acquistato con l'atto dichiarato nullo per simulazione a Sempronio), stabilendo che il contratto simulato è efficace verso i terzi che in buona fede hanno fatto affidamento sulla situazione apparente, salvo in ogni caso il regime di opponibilità degli atti in forza di trascrizione.
          Orbene, posto che nel caso la domanda tesa ad ottenere la dichiarazione di simulazione dell'atto di vendita 24.2.2004 intercorso tra Tizio e Caio è stata trascritta dalla curatela di Tizio, che ha promosso la relativa azione, è stata trascritta in data 22.10.2007 e la vendita a Sempronio è intervenuta il 5.12.2012, non vi è dubbio che , al di la della buona o mala fede di Sempronio, la priorità della trascrizione della domanda comporta, anorma del citato art. 1415 c.c., la opponibilità della nullità dell'atto anche al terzo Semproprio; ed infatti il bene è stato già acquisito all'attivo fallimentare.
          La normativa citata fa riferimento agli effetti della simulazione dell'atto sugli aventi causa dal simulato acquirente, ossia ad una fattispecie, come accennato, in cui si ipotizza che Caio ceda il bene acquistato con l'atto simulato a Sempronio, nel mentre nel caso Sempronio ha acquistato il bene in questione in un pubblico incanto e la data sopra indicata del 5.12.2012 è quella della vendita all'asta e dell'aggiudicazione (non avendo la data del decreto di trasferimento, comunque successiva). A nostro avviso nulla cambia rispetto a quanto sopra detto in ordine agli effetti della simulazione rispetto a Sempronio, in quanto comuqnue al momento della aggiudicazione (e a maggior ragione dl decreto di trasferimenyto) già da anni pendeva la causa di simulazione con domanda regolarmente trascritta; ed è indubitabile che la evizione (e azionare gli effetti della simulazione dell'atto di acquisto del dante causa di Sempronio equivale ad una evizione) possa essere fatta valere anche nei confronti dell'acquirente regolando l'art. 2921 c.c., appunto gli effetti restitutori della avvenuta evizione, che qui non interessano.
          Nell'odierno chiarimento lei ha precisato che ad agire è il terzo aggiudicatario, per cui la sua domanda va, a nostro avviso, respinta alla luce delle considerazioni sopra esposte; per l'aggiudicatario, infatti, è irrilevante il fatto della priorità dell'iscrizione ipotecaria della banca che ha agito in via esecutiva nell'ambito della quale egli è rimasto aggiudicatrio, in quanto questo tema non incide sull'efficacia della simulazione, regolata dal citato art. 1415 c.c., ma inde eventualmente sulla possibilità della banca di far ancora valere la prelazione ipotecaria sul bene ormai acquisito all'attivo fallimentare.
          La banca, infatti, aveva effettuato un finanziamento a Caio in occasione dell'acquisto del 24.2.2004 garantendosi con ipoteca iscritta il 5.3.2004 sull'immobile acquistato con l'atto dichiarato simulato e, in forza di tale iscrizione, avvenuta in data anteriore alla trascrizione della domanda di simulazione (22.10.2007), aveva promosso azione esecutiva con pignoramento trascritto il 2.12.2009, ossia dopo la trascrizione della domanda di simulazione. Questo dato sgombera il campo dalle ipotesi di inefficacia degli atti compiuti successivamente al pignoramento in pregiudizio del creditore pignorante, e riduce il problema con la Banca a stabilire quali sono gli effetti della simulazione dell'atto di vendita tra Tizio e Caio, nei confronti dei creditori del simulato acquirente (Caio), assistiti da garanzia reale (ipoteca) anteriore alla domanda di simulazione; tanto allo scopo non di far tronare il bene nella proprietà di Sempronio o di Caio, ma al solo fine di appurare , ritornato il bene su cui è iscritta ipoteca nella proprietà del venditore originario Tizio, possa far valere egualmente l'ipoteca su tale bene, come avrebbe potuto farla valere nei confronti di Caio. E il discorso si riallaccia a quello precedente , nel senso che se la banca era in buona fede al momento della costituzione dell'ipoteca, Tizio non può far valere nei suoi confronti la nullità dell'ipoteca come conseguenza della nullità dell'alienazione a Caio, per cui, ove la banca pretendesse di azionare l'ipoteca iscritta prima della trascrizione della domanda di simulazione, la prelazione dovrebbe essere riconosciuta; ma la questione , molto complessa, al momento non esiste.
          Zucchetti Sg srl