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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA
Immobile con costituito fondo patrimoniale
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Paolo Carobbio
Alzano Lombardo (BG)02/02/2023 08:50Immobile con costituito fondo patrimoniale
Buongiorno,
l'attivo di un fallimento è composto sostanzialmente dall'abitazione del fallito personalmente. Su tale immobile risulta costituito un fondo patrimoniale nel 1990.
Il bene risulta di fatto invendibile da parte del curatore, poichè l'art 108 L.F. non consente al Giudice delegato di cancellare il fondo patrimoniale. Quindi non resta la strada di una revocatoria del fondo patrimoniale e la successiva vendita. La giurisprudenza in merito sembra essere sempre più favorevole alla revoca del fondo patrimoniale oppure poichè lo stesso è del 1990 l'azione revocatoria potrebbe portare ad un risultato negativo?
Attendo un vostro gentile riscontro in merito alla modalità di liquidazione dell'attivo e un vostro commento in merito al possibile risultato dell'azione revocatoria.
Cordialmente.-
Zucchetti SG
Vicenza02/02/2023 18:23RE: Immobile con costituito fondo patrimoniale
La costituzione di fondo patrimoniale è considerata pacificamente un atto gratuito, per cui è soggetto alla revocatoria degli atti gratuiti che sono revocabili, a norma dell'art. 64 l.f., che compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Nella fattispecie non sappiamo quando è stato dichiarato il fallimento, ma può fare lei i conti, nel senso che, a norma della disposizione citata, se il fondo è stato costituito oltre il citato periodo sospetto non può avvalersi della revocatoria fallimentare. Inoltre il primo comma dell'art. 69-bis l. fall. dispone che "Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto"; pertanto, pur ammesso (per quanto inverosimile) che il fallimento sia stato dichiarato entro il biennio o triennio dalla costituzione del fondo patrimoniale, l'azione sarebbe comunque prescritta per il decorso di cinque anni dal compimento dell'atto; termine quinquennale di prescrizione applicabile anche alla revocatoria ordinaria (art. 2903 c.c.). In queste condizioni non è utilizzabili il secondo comma dell'art. 64 in quanto la trascrizione della sentenza costituisce un mezzo abbreviato e sostitutivo della revocatoria, per cui se questa è prescritta ampiamente il bene oggetto dell'atto revocando non può essere acquisito all'attivo fallimentare.
Zucchetti SG srl -
Paolo Carobbio
Alzano Lombardo (BG)26/02/2023 17:40RE: Immobile con costituito fondo patrimoniale
Buongiorno,
analizzando le sentenze della cassazione 3738/15, 15886/14, 26126/19 ecc. sembrerebbe aggredibile il fondo patrimoniale (costituito nell'anno 1996 e Procedura Concorsuale invece del 2022) da parte del fallimento il quale sosterrebbe di fatto di essere creditore della famiglia. Il fondo patrimoniale infatti è aggredibile solo per le spese sostenute per il mantenimento della famiglia. Nell'odierna fattispecie, non essendovi altre entrate se non quelle derivanti dall'attività del fallito, è altamente improbabile che controparte riesca a dimostrare l'estraneità dei crediti. La giurisprudenza in più occasioni ha infatti affermato che anche i debiti erariali, la maggior parte di quelli presenti nel passivo fallimentare, possono essere usati per aggredire il fondo patrimoniale se il debitore non dimostra l'assenza di una relazione tra il fatto generatore di essi e i bisogni della famiglia sicchè non assume rilevanza la natura latamente pubblicistica del fondo patrimoniale.
Sulle modalità di aggressione del bene ritengo che si possa agire direttamente senza chiedere l'azione revocatoria. L'azione revocatoria infatti non è necessaria per i creditori dei cosiddetti crediti per i bisogni della famiglia che possono iniziare l'esecuzione cui, al massimo si potrà opporre il fallito. La vendita potrà essere promossa solo in favore dei crediti che la Giurisprudenza considera come crediti per la famiglia e non i restanti crediti. Ritengo altresì che parte fallita potrà altresì opporsi all'inizio della fase di liquidazione del bene oppure al progetto di riparto il quale conterrà la vendita dell'immobile oggetto del fondo.
La vendita infine sarà valida anche senza la cancellazione del fondo patrimoniale che perderà semplicemente efficacia.
Resto in attesa di un vostro riscontro.-
Zucchetti SG
Vicenza27/02/2023 10:12RE: RE: Immobile con costituito fondo patrimoniale
La Suprema Corte è costante nell'affermare che la costituzione di fondo patrimoniale per fronteggiare ai bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configuri un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti. Esso, pertanto, è suscettibile di revocatoria, a norma dell'art. 64 l.fall. o a norma dell'art. 2901 c.c., salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del "solvens" di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione. (Cass., 06.12.2017 n. 29298; Cass. 08.08.2013 n. 19029; Cass. 10.2.2015, n. 2530; ecc.).
Nel caso, tuttavia, è superfluo indagare se il o i coniugi abbiano provveduto alla costituzione del fondo unicamente allo scopo di adempiere ad un dovere morale perché, comunque, sia l'azione revocatoria fallimentare che quella ordinaria non possono essere più esercitate essendo stato il fondo costituito nel 1996. La prima non è esercitabile in quanto l'atto è precedente ai due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (che è il periodo sospetto previsto dall'art. 64 l. fall. per gli atti a titolo gratuito) e comunque l'azione è prescritta essendo decorsi più di cinque anni dal compimento dell'atto, giusto il disposto dell'art. 69-bis, co. 1 l. fall. (lei parla di fallimento per cui pensiamo che sia stata applicata la legge fallimentare, ma comunque dato il tempo decorso nulla cambierebbe se si applicasse il nuovo codice della crisi). A sua volta l'azione revocatoria ordinaria è anch'essa soggetta alla prescrizione quinquennale, per cui neanche questa è più esperibile.
Zucchetti Sg srl
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