Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Fallimento di imprenditore DECEDUTO

  • Giuseppe Greco

    Novoli (LE)
    07/01/2020 09:57

    Fallimento di imprenditore DECEDUTO

    Buongiorno a tutti,
    espongo il mio caso pratico.
    Sono curatore di una impresa individuale facente capo a un soggetto deceduto (l'impresa era stata cessata ma è stata dichiarata fallita entro i famosi 12 mesi dalla cancellazione dal RI).

    Specifico che l'imprenditore è PRIMA deceduto e POI dichiarato fallito.

    Faccio un passo indietro, non essendo a conoscenza della morte dell'imprenditore, invio una pec all'indirizzo presente in visura per convocare il fallito.
    Mi risponde il coniuge rendendomi edotto del decesso e inoltrandomi il certificato di morte.
    A questo punto io richiedo documentazione/informazioni in merito all'eventuale accettazione dell'eredità e il coniuge mi risponde testualmente che
    "il fallito NON aveva beni di alcuna natura intestati e NON ha lasciato null'altro che DEBITI. All'uopo si specifica anche che NON C'E' alcuna successione in merito."

    Ho letto che l'art. 11 l.f. prevede che "con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile" ma mi pare di aver capito che i possibili casi siano 2:

    1) L'imprenditore viene dichiarato fallito successivamente alla sua morte e l'erede accetta l'eredità senza riserve.
    --> Il patrimonio personale dell'erede può essere aggredito dai creditori del de cuius;
    2) L'imprenditore viene dichiarato fallito successivamente alla sua morte e l'erede accetta l'eredità con beneficio d'inventario (oppure rifiuta l'eredità ).
    --> Il patrimonio personale dell'erede non può essere aggredito dai creditori del de cuius.

    A questo punto, ed alla luce di quanto dichiarato dal coniuge ("non esiste alcuna successione"), vorrei avere un vostro parere su come procedere....
    Grazie mille
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/01/2020 20:31

      RE: Fallimento di imprenditore DECEDUTO

      Le conseguenze che lei indica sono, in linea di massima corrette, anche se sarebbero necessarie alcune precisazioni in caso di accettazione e comunque non derivano dalla previsione del terzo comma dell'art. 11, che fa riferimento al venir meno della separazione richiesta dai creditori a norma dell'art. 512 c.c.. Nel suo caso, i chiamati all'eredità non hanno accettato l'eredità e, probabilmente, stante l'intervenuto fallimento post mortem e la mancanza di attivo, non lo faranno mai, per cui, salvo che non si sia verificata una ipotesi di accettazione tacita (improbabile in caso di mancanza di beni) non c'è- né ci dovrebbe essere – confusioni di patrimoni tra quelli del defunto fallito e quelli dei potenziali eredi. In sostanza lei si trova a gestire quello che era il patrimonio del fallito, come se questi fosse vivo, fermo restando che, essendo deceduto, non può darle chiarimenti e delucidazioni; di conseguenza se verifica che effettivamente il fallimento è privo di attivo, tale da non poter far fronte neanche alle spese procedurali, inizi subito le paratiche pe rla chiusura ai sensi del n. 4 dell'art. 118.
      Zucchetti Sg srl
      • Giuseppe Greco

        Novoli (LE)
        13/01/2020 10:33

        RE: RE: Fallimento di imprenditore DECEDUTO

        Vi ringrazio per il chiarimento circa l'art. 11 e per la tempestiva risposta in generale.
        Mi trovo tuttavia in parziale disaccordo in relazione alla questione dell'accettazione/rinuncia all'eredità.

        Sarei del parere che il coniuge, non avendo espressamente rinunciato all'eredità possa essere nella condizione di subire la procedura fallimentare con la confusione del patrimonio... Infatti mentre è, in determinate ipotesi, contemplata l'accettazione tacita dell'eredità, non è invece MAI contemplata la rinuncia tacita...

        Il coniuge erede, tra l'altro, non credo sia nella possibilità, ormai, di effettuare OGGI una rinuncia esplicita in quanto già intervenuta la procedura di fallimento.

        Ragiono: il fatto che non sia presente una accettazione di alcun tipo (tacita o espressa) certamente non implica che ci sia una rinuncia (tacita tra l'altro).
        E il fatto che la procedura di fallimento è stata aperta prima di una qualsivoglia azione dell'erede (e che quindi gli effetti di una rinuncia effettuata in data odierna, postuma rispetto al fallimento, sarebbero inopponibili alla procedura - ? - ) non porta ad un binario "morto" dal punto di vista delle rinuncia?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/01/2020 20:11

          RE: RE: RE: Fallimento di imprenditore DECEDUTO

          Anche noi ci permettiamo di dissentire dalla sua ricostruzione perché l'art. 459 c.c. stabilisce il principio secondo cui per l'acquisto dell'eredità occorre l'accettazione, che può essere espressa o tacita, ma prima dell'accettazione non esistono eredi ma soltanto chiamati all'eredità, o per legge o per testamento, che diventano eredi appunto con l'accettazione. Prima dell'accettazione i chiamati possono compiere soltanto alcuni atti- quelli indicati nell'art. 460 c.c.- senza che ciò significhi accettazione tacita, al fine di far fronte sostanzialmente alle urgenze, ma non sono eredi né, quindi, si attua il trasferimento universale dei beni relitti dal de cuius. L'art. 480 c.c. fissa in dieci anni il diritto di accettare l'eredità e, per tutelare gli altri interessati che potrebbero restare in sospeso per un tempo tanto lungo, l'art. 481 c.c. prevede c chiunque vi ha interesse possa chiedere al giudice di fissare un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità.
          Rapportando questi principi al suo caso, non è esatto dire che il coniuge, non avendo espressamente rinunciato all'eredità, possa essere considerato erede perché , come detto per diventare tale il chiamato all'eredità deve accettare l'eredità in via espressa con le forme di cui all'art. 475 c., o in via tacita che si ha quando, come dice l'art. 476 c.c., "il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede".
          Può ancora accettare il coniuge? probabilmente no perché il patrimonio ereditario è già separato per la destinazione ai creditori; ma se anche potesse farlo è chiaro che la massa ereditaria (che peraltro nella fattispecie non esiste) comunque rimarrebbe appresa all'attivo fallimentare e destinata ai creditori e, qualora accettasse in via pura e semplice (ossia senza beneficio di inventario) confonderebbe i suoi beni con quelli ereditari. Per questo, dicevamo nella precedente risposta che i chiamati all'eredità è impensabile che accettino una eredita talmente dannosa, che è stato dichiarato il fallimento del de cuius. I chiamati all'eredità possono, invece sicuramente rinunciare all'eredità anche pendente il fallimento del loro dante causa, anche se non ve ne è bisogno fin quando qualcuno non faccia fissare il termine di cui all'art. 481.
          Zucchetti SG srl
          • Giuseppe Greco

            Novoli (LE)
            14/01/2020 11:20

            RE: RE: RE: RE: Fallimento di imprenditore DECEDUTO

            Vi ringrazio per l'esaustiva e più che convincente risposta.
            Probabilmente chiederò agli eredi di effettuare una rinuncia espressa e, a questo punto decisamente con più tranquillità, sarò quindi in grado di richiedere la chiusura anticipata della procedura per mancanza di attivo.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              14/01/2020 20:11

              RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento di imprenditore DECEDUTO

              Bene, sicuramente questa è la via più tranquillante, anche se, come detto, la rinuncia nella fattispecie non è indispensabile-
              Zucchetti Sg srl
              • Giuseppe Greco

                Novoli (LE)
                15/01/2020 10:45

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento di imprenditore DECEDUTO

                Continuando a documentarmi sull'argomento mi sorge un ulteriore dubbio.
                In considerazione del fatto che il fallito è deceduto e che i legittimi eredi non hanno preso alcuna iniziativa (e tendenzialmente, qualora decidessero di interagire, rifiuteranno l'eredità), credo sia pacifico il fatto che si sia delineato un caso di eredità giacente (se pur, probabilmente, negativa).

                A questo punto io curatore dovrei rappresentare il tutto al mio giudice e far nominare un curatore dell'eredità giacente che possa poi interfacciarsi con me procedura fallimentare?

                Di fatto, deceduto il fallito e in assenza di eredi, io non ho alcuna controparte in questa procedura di fallimento... e non so fino a che punto posso, in totale autonomia, valutare la consistenza di questa eredità giacente...

                Spero di essere stato chiaro.
                Grazie mille
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  15/01/2020 19:34

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Fallimento di imprenditore DECEDUTO

                  Tecnicamente è esatto quanto dice, ma non avevamo prospettato l'ipotesi dell'eredità giacente perché lei fin dall'inizio ha detto che non vi sono beni e che intende chiudere il fallimento, per cui, pur essendo esatto che quanto dice, diventa superfluo fare spese del tutto inutili. Per questo nella prima risposta le avevamo consigliato di iniziare subito le pratiche per la chiusura ai sensi del n. 4 dell'art. 118 senza neanche chiedere la rinuncia ai chiamati all'eredità, perché, in tal modo questi non sarebbero pregiudicati in alcun modo al fallimento e dalla sua chiusura, potendo eventualmente ancora esercitare il diritto di accettare.
                  Zucchetti Sg srl