Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Pagamenti per debiti estranei alla procedura

  • Paola Cosma

    Fiesso d'Artico (VE)
    20/09/2021 18:01

    Pagamenti per debiti estranei alla procedura

    Gradirei cortesemente il Vostro parere in merito alla fattispecie che segue:
    Fallimento di A srl partecipata al 100% da B srl.
    Tre giorni prima del fallimento rilevo che dal c/c di A viene emesso un assegno circolare, scoprirò poi, destinato a saldare i debiti di B.
    Il titolo ovviamente non indica da quale conto erano stati prelevati i denari. Se decidessi di revocarli al creditore dovrei dimostrare che il pagamento è stato eseguito con denari di A (ho la prova), ma dovrei anche dimostrare la consapevolezza del creditore dello stato di insolvenza di A e della provenienza del denaro, queste ultime difficili da dimostrare, in quanto la consegna dell'assegno è intervenuta ad opera dell'amministratore di B che lo era anche di A.
    Sarei dell'avviso quindi di dover agire nei confronti del mio socio B chiedendo la restituzione delle somme, oppure mi consigliate prima di scrivere al creditore e successivamente agire verso il socio.
    Gradirei sapere se condividete il mio orientamento oppure se potete coadiuvarmi nella scelta più opportuna.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/09/2021 17:21

      RE: Pagamenti per debiti estranei alla procedura

      Il suo ragionamento è ineccepibile.
      Tuttavia va ricordato che si discute da tempo in dottrina sul carattere di gratuità od onerosità del pagamento del debito altrui eseguito dal fallito, discussione che ha dato origine ad orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di legittimità e di merito sull'applicabilità o meno, nella fattispecie, dell'art. 64 l.f., sul presupposto che la qualificazione gratuita od onerosa dell'atto debba essere valutata ex latere solventis o ex latere accipientis. Se, infatti l'adempimento del terzo (nel caso B) configura per il fallito (A) un atto a titolo gratuito, in quanto privo di una controprestazione diretta da parte del creditore accipiente, trova applicazione l'art. 64 l. fall. Per Cass. 12/03/2008, n.6739, infatti, "In tema di estinzione da parte del terzo, poi fallito, di un'obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l'atto solutorio può dirsi gratuito, agli effetti dell'art. 64 l. fall., ove si tratti di atto dispositivo del proprio patrimonio senza diretto corrispettivo".
      Se invece l'adempimento del debito altrui viene configurato atto gratuito solo nel rapporto tra il terzo ed il debitore, al quale è estraneo il rapporto tra il fallito e il creditore, trova applicazione l'art. 67, co. 2, con le difficoltà probatorie da lei indicate. Per Cass. 18/01/2006, n.889, invero, "Agli effetti dell'art. 64 l. fall., il carattere gratuito di un atto va valutato con riferimento ai rapporti esistenti tra i soggetti dell'atto. Pertanto, non può qualificarsi gratuito, nei rapporti tra "solvens" ed "accipiens" , il pagamento effettuato dalla parte, poi fallita, del debito di un terzo, concernente il prezzo di un bene acquistato da quest'ultimo, atteso che tale pagamento si risolve nell'adempimento di un'obbligazione derivante da causa onerosa".
      Non è agevole scegliere tra queste due alternative presendo ciascuna aspetti positivi e altri criticabili.
      Zucchetti SG srl