Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - AVVIO DELLA PROCEDURA

Note di credito - Art. 26 Dpr 633/72

  • Laura Sebastiani

    Gubbio (PG)
    10/03/2021 10:48

    Note di credito - Art. 26 Dpr 633/72

    Vorrei un chiarimento in merito al corretto trattamento Iva delle note di credito ricevute con data successiva al fallimento, emesse dai fornitori della fallita per importi non riscossi, in ottemperanza al co. 2 dell'art. 26, relativamente ad operazioni ante - fallimento.
    Ringrazio per l'attenzione.

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      13/03/2021 14:54

      RE: Note di credito - Art. 26 Dpr 633/72

      L'interpretazione che l'Agenzia delle Entrate dà dell'art. 26, II comma, del D.P.R. 633/72 è chiara e ben nota: nel caso di crediti vantati nei confronti di soggetti falliti, la certezza del mancato pagamento si ha solo con la scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale, e riteniamo che il Curatore si possa/debba attenere a tale interpretazione.

      Ciò premesso, se si tratta di note di credito emesse in conseguenza della dichiarazione di fallimento e della conseguente mancata riscossione, quando la procedura è ancora aperta e attiva, esse sono da ritenersi illegittime e vanno quindi respinte e non considerate dal Curatore.

      Se invece si tratta di note di credito legittimamente emesse, se la partita IVA del fallimento è ancora aperta, la procedura da seguire è descritta dalla Risoluzione 11/10/2001 n. 155, che così recita:
      "… la facoltà di eseguire la variazione in diminuzione potrà essere esercitata dal cedente o prestatore non prima di tale momento [la ripartizione finale dell'attivo, n.d.r.] e determinerà in capo al curatore l'obbligo di provvedere alla registrazione della variazione in aumento nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi.
      Gli adempimenti previsti dalla norma in commento non determinano l'inclusione del relativo credito erariale nel riparto finale, ormai definitivo, ma consentono di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis
      ".


      Se invece la note di credito pervengono al Curatore successivamente alla cessazione della posizione IVA del fallimento, non dovrà né potrà essere effettuato alcun adempimento essendo, appunto, la posizione IVA già chiusa.