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REVOCABILITA' RIMESSA SUCCESSIVA A SVINCOLO PARZIALE DI SOMME IN PEGNO

  • Diego Cuccu'

    Porto Sant'Elpidio (FM)
    21/05/2021 17:33

    REVOCABILITA' RIMESSA SUCCESSIVA A SVINCOLO PARZIALE DI SOMME IN PEGNO


    La società fallita Alfa, allorché in bonis, costituiva in favore della Banca Beta un pegno di tipo irregolare derivante da deposito rappresentato da libretto nominativo a Risparmio, a garanzia di determinate linee di credito accordate dalla medesima Banca.
    Successivamente alla costituzione del pegno, la società fallita, richiedeva alla Banca lo svincolo parziale delle somme di cui al suddetto libretto di deposito (costituito in pegno) e tali somme venivano versate sul conto corrente ordinario acceso sempre presso la Banca Beta.
    A seguito del Fallimento, il Curatore rilevava che fra le altre rimesse rientrasse anche quella oggetto di accredito derivante dallo svincolo del pegno, in quanto rimessa consistente e durevole e rientrante nel periodo sospetto.
    Lo scrivente pone, quindi, il seguente quesito ossia se la rimessa frutto di svincolo delle somme in pegno e, quindi, di accredito sul conto corrente ordinario possa essere considerata tale e quindi revocabile ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 67 e 70 L.F.; ovvero, in alternativa non-revocabile, appunto, perché, originata dallo svincolo delle somme oggetto di pegno irregolare che, in quanto tale, come è noto, la Giurisprudenza sia di merito che di legittimità lo ritiene irrevocabile.
    In attesa di un Vs. cortese riscontro in merito, porgo i miei più cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/05/2021 15:47

      RE: REVOCABILITA' RIMESSA SUCCESSIVA A SVINCOLO PARZIALE DI SOMME IN PEGNO

      Abbiamo già risposto il 21.5 a identica sua domanda appostata sotto altra voce, alla quale rinviamo.
      Zucchetti Sg srl