ALTRO - Revocatorie

Attivo immobiliare - revocatoria ex art. 2901 cc - imputazione spese specifiche -

  • Federica Ronchetti

    COMO
    22/10/2019 19:34

    Attivo immobiliare - revocatoria ex art. 2901 cc - imputazione spese specifiche -

    Buongiorno.
    Il fallimento acquisisce all'attivo due terreni; su entrambi risultava trascritto in data anteriore al fallimento atto di citazione avente ad oggetto domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa da un terzo privato (P) contro la società (A) per avere questa ceduto beni alla società (F) poi fallita, in pregiudizio delle ragioni creditorie di P.
    Nelle more del giudizio (in cui il fallimento ha ritenuto non costituirsi) entrambi i terreni vengono ceduti con procedura competitiva e le somme accantonate.
    Il giudizio si definisce: Cassazione rigetta il ricorso di A confermando la sentenza della Corte di Appello che dichiarava revocabili le compravendite dei due terreni.
    Il creditore del venditore chiede quindi al fallimento la soddisfazione del proprio credito che il sottoscritto curatore riterrebbe quantificare decurtando dal prezzo ricavato dalle vendite le sole spese specifiche (ad es. costo perito, spese di pubblicità, ecc). Tra queste riterrei anche IMU e Tasi che sono state pagate dal Fallimento nei termini di Legge a fronte trasferimento della proprietà ai terzi aggiudicatari.
    Il ragionamento che mi porta a ritenere anche tali imposte comunque decurtabili dal prezzo è il seguente:
    ferma l'inefficacia parziale della revocatoria ex 2901 cc, se la società F fosse in bonis, il creditore del venditore attiverebbe una procedura esecutiva immobiliare (di fatto "anticipata" in seno al Fallimento) nell'ambito della quale un tempestivo Ente locale potrebbe intervenire per le somme di cui sopra con diritto al soddisfacimento in via quantomeno privilegiata rispetto al credito chirografario vantato dal creditore del venditore. Tali imposte, certamente specifiche in seno al fallimento, non trovano infatti generalmente evidenza in seno ad una procedura esecutiva immobiliare.
    Gradirei la Vs. opinione su questo aspetto particolare (decurtabilità di IMU e TASI quali spese specifiche) nonchè sulla decurtabilità di una quota del compenso del curatore (spesa generale nel fallimento) per la quota riferibile all'attività di vendita (che sarebbe stata delegata in caso di procedura esecutiva immobiliare) ed infine cortese conferma dell'impossibilità di decurtare il prezzo ricavato dalla vendita dei due terreni anche di una quota di spese generali (come accadrebbe in seno ad un ordinario riparto fallimentare).
    Ringrazio sin d'ora per il prezioso contributo

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/10/2019 17:46

      RE: Attivo immobiliare - revocatoria ex art. 2901 cc - imputazione spese specifiche -

      Diamo per scontato che la causa revocatoria sia stata riassunta nei confronti del fallimento dopo appunto che la società F era stata dichiarata fallita e diamo anche per scontato che non trovi applicazione nella fattispecie il principio fissato dal Cass. sez. un. 23/11/2018 n° 30416 della inammissibilità nei confronti del fallimento di azione revocatoria, sia essa fallimentare che ordinaria, dato che nel caso la domanda era stata già promossa e trascritta prima del fallimento, per cui la sentenza costitutiva revocatoria retroagisce a tale data.
      Muovendo da tali premesse che vedono la sentenza opponibile e applicabile al fallimento di F, crediamo che la domanda di P, creditore del venditore A dei beni alla società fallita F, diretta ad ottenere dal fallimento la soddisfazione del proprio credito sia da rigettare. Lo scopo, infatti, della revocatorianon è quello di rimborsare il creditore agente del valore del bene oggetto del trasferimento ma di far dichiarare la inefficacia(relativa ) dell'atto impugnato in modo da consentire all'attore vittorioso in revocatoria dui esercitare su quel bene le azioni esecutive che avrebbe potuto esercitare ove il bene fosse rimasto nella disponibilità del proprio debitore. Qualora poi il bene oggetto della revocatoria sia, a sua volta, venduto dall'acquirente, trova applicazione il quarto comma dell'art. 2901 c.c., per il quale il terzo sibacquirente è tutelato solo se il il suo acquisto è avvenuto in buona fede, "salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione". Pertanto P avrebbe potuto e dovuto chiamare in causa anche il terzo subacquirente visto che la domanda era stata già trascritta prima della cessione a costui, per cui, indipendentemente dalla buona fede o meno di costui, avrebbe potuto ottenere una declaratoria di inefficacia anche della successiva vendita nei confronti del subacquirente; né rileva che questa ultima vendita sia stata effettuata dal fallimento perché il terzo l'acquirente in una vendita coattiva può anche subire l'evizione, sicchè, anche ammesso che la revocatoria sia paragonabile ad una evizione, questi avrebbe potuto subirla salvi a rivalersi nei confronti del fallimento nei limiti di cui all'art. 2921 c.c.
      In conclusione, nel caso, P ha ottenuto una pronuncia di inefficacia della vendita da A a F, dalla quale non può trarre gli effetti tipici della revocatoria perché F, nel frattempo, ha trasferito il bene oggetto del contratto impugnato, ad altri e questa seconda vendita non è stata dichiarata inefficace. Di conseguenza P non può agire sul bene in questione ma non può neanche pretendere che F paghi il cretoto che egli vantava verso A perché lo scopo della revocatoria non è addossare sull'acquirente soccombente il pagamento di un debito altrui né il risarcimento del danno perché non si trova il bene oggetto del contratto revocato, anche perché P aveva lo strumento per colpire anche la seconda vendita e contare ancora sulla garanzia del bene venduto ma non lo ha fatto.
      Zucchetti Sg srl
      • Federica Ronchetti

        COMO
        24/10/2019 10:37

        RE: RE: Attivo immobiliare - revocatoria ex art. 2901 cc - imputazione spese specifiche -

        Ringrazio per il tempestivo riscontro.
        Tuttavia nel caso specifico, per una serie di circostanze che hanno interessato la Procedura negli anni e che per dovere di sintesi non espongo, il pagamento del creditore del venditore, oggi vittorioso in Cassazione, verrà effettuato dal Fallimento (mi scuso per non averlo precisato con chiarezza da subito).
        Fermo quanto premesso nel mio quesito iniziale, rinnovo quindi la richiesta di un Vs. parere circa la decurtabilità di IMU e TASI quali spese specifiche nonchè la decurtabilità di una quota del compenso del curatore (spesa generale nel fallimento) per la quota riferibile all'attività di vendita (che sarebbe stata delegata in caso di procedura esecutiva immobiliare) ed infine cortese conferma dell'impossibilità di decurtare il prezzo ricavato dalla vendita dei due terreni anche di una quota di spese generali (come accadrebbe in seno ad un ordinario riparto fallimentare).
        Ringrazio nuovamente per il contributo
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          24/10/2019 20:07

          RE: RE: RE: Attivo immobiliare - revocatoria ex art. 2901 cc - imputazione spese specifiche -

          Se è intercorso un accordo è a questo che bisogna fare riferimento per capire cosa è stato stabilito che il fallimento pagasse.
          In questa situazione abbastanza anomala in cui il fallimento paga il debito di un terzo, le ipotesi prospettabili sono varie. Se, ad esempio. la procedura si è impegnata a pagare il credito che P vantava nei confronti di A, ora deve pagare l'importo convenuto, indipendentemente dal ricavato dalla vendita del bene, sia esso al lordo o al netto; se si è stabilito di pagare tale credito nella misura ricavabile dalla liquidazione, la posizione di P è paragonabile a quella del beneficiario di ipoteca data dal fallito per debito altrui, per cui egli può risentire a nostro avviso (ma la questione non è pacifica) solo delle spese specifiche che gravano sul bene e non di quelle generali della procedura, dal momento che P è estraneo alla procedura fallimentare; se si è stabilito che P sarebbe stato soddisfatto nella misura in cui il suo credito (benchè nei confronti di un terzo) avrebbe potuto trovare soddisfazione in sede fallimentare ove il bene fosse stato qui liquidato, P si troverebbe nella stessa posizione di un creditore prioritario e subirebbe anche le decurtazioni proporzionali delle spese generali, e così via.
          Ad ogni modo, anche in questi ultimi due casi, non è il credito che va decurtato delle spese specifiche o eventualmente anche di parte di quelle generali, ma il potenziale ricavato del bene oggetto della revocatoria (che nel caso potrebbe essere il prezzo pagato dall'acquirente dal fallimento); una volta fatte le decurtazioni il credito di P va pagato per intero se trova capienza o comunque nei limiti della capienza.
          Zucchetti SG srl