ALTRO - Revocatorie

revocatoria rimesse bancarie

  • Guido Berardi

    Ortona (CH)
    13/11/2020 16:58

    revocatoria rimesse bancarie

    nel periodo sospetto di 6 mesi antecedenti il fallimento,l'Istituto bancario con il quale la società intratteneva più conti correnti ha deliberato la revoca dei fidi cocnessi. A seguito di tale provvedimento la società ha effettuato diverse rimesse solutorie sino ad azzerare il saldo di conto corrente, nel dettaglio:
    - accredito di bonifici eseguiti dal socio " in qualità di garante "
    - incasso di titoli concessi in pegno dal socio fideiussore
    Considerato che tali operazioni sono state contabilizzate dalla società alla voce " finanziamento del socio ", si chiede se siano rimesse revocabili ex art 67. L.F.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/11/2020 19:42

      RE: revocatoria rimesse bancarie

      Presumiamo che si tratti di fallimento di una società di capitali e di adempimenti del socio limitatamente responsabile e non dichiarato fallito. Se questa è la fattispecie , riteniamo che i versamenti in questione non siano revocabili in quanto effettuati dal socio in adempimento del suo obbligo di fideiussore e garante (lei usa questo termine, che probabilmente equivale alla qualifica di fideiussore o comunuqe di datore di una garanzia reale se non personale).
      tale conclusione è pacifica in giurisprudenza e ben riassunta dalla recente Cass. 7/05/2019, n.13458 che così si esprime: "Il principio di autonomia contrattuale consente al fideiussore di uno scoperto di conto corrente bancario di poter estinguere il proprio debito fideiussorio, oltre che in modo diretto (ossia mediante versamento alla banca personalmente), altresì in modo indiretto (cioè mediante accreditamento della somma sul conto del garantito, perché la banca se ne giovi), di modo che, quando un terzo versi sul conto corrente del debitore, e dopo il fallimento di costui, una somma a riduzione dello scoperto del conto stesso per il quale esso terzo aveva prestato fideiussione, e non risulti la sussistenza di debiti verso il fallito da parte del terzo, deve ritenersi che questi abbia adempiuto il proprio debito fideiussorio, restando pertanto il relativo accreditamento sottratto alla dichiarazione di inefficacia di cui alla L. fall., art. 44, ovvero all'azione revocatoria di cui al successivo art. 67 della medesima legge".
      Zucchetti Sg srl
      • Guido Berardi

        Ortona (CH)
        20/11/2020 13:32

        RE: RE: revocatoria rimesse bancarie

        la fattispecie da voi individuata è corretta e vi ringrazio per il riscontro. L'unica precisazione che richiedo è la seguente: il fatto che le rimesse in questione siano state contabilizzate dalla società come " finanziamneto del socio " è irrilevante ai fini della revocabilità delle stesse? O può ritenersi che il socio abbia in tal modo posto le somme nella disponibilità giuridica e materiale della società non rilevando la sua qualifica di fideiussore?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          20/11/2020 19:39

          RE: RE: RE: revocatoria rimesse bancarie

          Riteniamo che il fatto che le rimesse in questione siano state contabilizzate dalla società come " finanziamento del socio " sia irrilevante ai fini della revocabilità delle stessa, in quanto, al di là della contabilizzazione fatta dalla società, il pagamento è stato effettuato dal socio nella qualità di fideiussore, in adempimento della sua personale obbligazione, o almeno il socio manterrà questa versione, per cui il pagamento alla banca, secondo la giurisprudenza citata, è un pagamento del socio non fallito, e non della società; e per questo non revocabile.
          Zucchetti SG srl