ALTRO - Revocatorie

Rischio di revocatoria fallimentare

  • Massimiliano Iori

    Reggio Emilia (RE)
    14/05/2018 15:09

    Rischio di revocatoria fallimentare

    Una ditta individuale in situazione di grave crisi intende cedere ad un soggetto terzo, ad un valore congruo supportato da perizia di stima asseverata, parte del proprio compendio immobiliare per evitare che i creditori possano aggredire il bene che successivamente, con il probabile Fallimento/Concordato della ditta, sarebbe destinato ad essere venduto all'asta ad un valore di gran lunga inferiore a quello di mercato.
    Le somme derivanti dalla anzidetta cessione verrebbero integralmente accantonate su un c/c, destinate ai creditori e consegnate al nominando Curatore/Commissario Giudiziario. Si chiede se l'operazione può essere soggetta a revocatoria fallimentare (a tutela principalmente del terzo acquirente)ex art. 67 comma 2 L.F. Si precisa che il terzo acquirente non ha mai avuto rapporti con la ditta e quindi, in assenza di segnalazioni esterne, non è a conoscenza dello stato di insolvenza.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/05/2018 12:50

      RE: Rischio di revocatoria fallimentare

      Se il fallimento interviene nei sei mesi dalla stipulala della vendita o se entro tale termine viene pubblicata nel registro delle imprese la domanda di concordato, cui segue il fallimento, la compravendita, seppur fatta a prezzo corrente di mercato, è revocabile in forza della previsione di cui al secondo comma dell'art. 67.
      Problema diverso è poi vedere se il curatore riesce a fornire la prova- che è posta dalla citata norma a suo carico- che l'acquirente era a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava il venditore (poi fallito) al momento dell'atto. Questa è una questione di fatto, la cui soluzione dipenderà dal materiale probatorio di cui il curatore disporrà; in questo contesto, la mancanza di rapporti pregressi tra i contraenti nonché la carenza di segnali esterni di insolvenza potrebbero giocare a favore dell'acquirente, ma è chiaro che si tratta di indicazioni generiche che non possono lasciare tranquillo l'acquirente. Anche perché il curatore avrà sicuramente interesse ad azionare la revocatoria della compravendita fatta nell'imminenza del fallimento o del concordato in quanto ha incassato il prezzo e se vince la causa, l'acquirente dovrà restituire il bene ed insinuarsi per ottenere la restituzione del prezzo.
      Tutto ciò sempre che si ritenga che il prezzo corrisposto sia quello di mercato, perché se si accerta che il bene venduto era superiore di oltre un quarto al prezzo pagato (e nonostante la stima fatta, l'ipotesi non è da scartare data la flessibilità delle valutazioni), si cade nella previsione di cui al n. 1 del comma primo dell'art. 67, che allunga il periodo sospetto ad un anno e pone a carico della controparte l'onere di provare che non era a conoscenza dello stato di insolvenza del contraente poi fallito.
      Zucchetti SG srl
      • Massimiliano Iori

        Reggio Emilia (RE)
        16/05/2018 17:03

        RE: RE: Rischio di revocatoria fallimentare

        Sono pienamente d'accordo sulla vostra interpretazione. Mi chiedo solamente questo: atteso che le somme derivanti dalla anzidetta cessione verrebbero integralmente accantonate su un c/c, destinate ai creditori e consegnate intatte al nominando Curatore/Commissario Giudiziario, può il Curatore agire con una azione revocatoria fallimentare che altro non è che uno strumento per ricostruire una "par condicio" che nel caso specifico non viene alcun modo lesa?
        vi ringrazio nuovamente
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          17/05/2018 17:46

          RE: RE: RE: Rischio di revocatoria fallimentare

          Ci eravamo posti il problema nella precedente risposta e lo avevamo risolto nel senso della ammissibilità della revocatoria, tanto che, oltre a descriverne le fattispecie utilizzabili, abbiamo scritto che "Anche perché il curatore avrà sicuramente interesse ad azionare la revocatoria della compravendita fatta nell'imminenza del fallimento o del concordato in quanto ha incassato il prezzo e se vince la causa, l'acquirente dovrà restituire il bene ed insinuarsi per ottenere la restituzione del prezzo".
          Questa conclusione discenda dalla evoluzione della revocatoria che non risponde più tanto ad un disegno di giustizia retributiva, quanto ad una esigenza di giustizia distributiva, che costituisce la base della teoria antiindennitaria elaborata da Maffei Alberti negli anni '70. Secondo questa visione la revocatoria fallimentare ha lo scopo di ripartire la perdita normalmente derivante dall'insolvenza accertata dalla sentenza dichiarativa di fallimento, non solo tra i creditori esistenti al momento della sentenza, ma tra una collettività più vasta, comprensiva anche di coloro che hanno avuto causa dal fallito prima del fallimento, quale rimedio rivolto a ripristinare la parità di trattamento tra tutti i creditori, pur nel rispetto delle eventuali cause di prelazione. In questa ricostruzione, quindi, la revocatoria fallimentare non ha tra i suoi presupposti il danno causato dall'atto impugnato tendendo, appunto, a ripartire la perdita tra i creditori, per cui possono essere assoggettati a revocatoria anche atti che non hanno causato pregiudizio o addirittura hanno portato ad un incremento del patrimonio del fallito rispetto alla consistenza precedente al compimento dell'atto.
          Ritornando al caso concreto, la somma incassata dalla vendita fa parte dell'attivo fallimentare e, come tale, va distribuita tra i creditori secondo la graduazione delle preferenze insieme al ricavato dalla vendita dell'immobile restituito a seguito della revocatoria vittoriosa (ammesso che questo sia l'esito) e su questo parteciperà anche l'acquirente per la restituzione del prezzo; in questo senso va visto il rispetto della par condicio.
          Ci rendiamo conto che questa soluzione si riversa in danno dell'acquirente perché la somma da lui pagata non è stata dispersa dal fallito ma mantenuta a disposizione dei creditori, ma crediamo che non si possa uscire dallo schema raffigurato. Del resto lei ci ha chiesto se l'acquirente correva pericoli e, quand'anche la ricostruzione fatta non fosse accettata, è indiscusso che il problema esiste e che, pertanto, l'acquisto non è da considerare sicuro.
          Zucchetti SG srl