ALTRO - Revocatorie

Conseguenze revocatoria della cessione di ramo d'azienda

  • Domenico Scordino

    Roma
    08/09/2022 18:24

    Conseguenze revocatoria della cessione di ramo d'azienda

    Buonasera, ho il seguente quesito:

    Società A cede ramo d'azienda a Società B nel 2009.
    Nel 2011 Società A fallisce e promuove nei confronti di Società B un giudizio di revocatoria fallimentare, ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l.fall., dell'atto di conferimento del 2009 stipulato tra l'alienate Società A (allora in bonis) e la Società B.
    Con sentenza del gennaio 2014 il Tribunale accoglie le domande di Fallimento Società A e dichiara inefficace nei confronti dei creditori di Fallimento Società A l'atto di conferimento del ramo d'azienda.

    Successivamente alla sentenza, nel luglio 2014, fallisce anche Società B.
    Il Fallimento Società B ha recuperato un credito facente riferimento ai rapporti scaturiti dalla cessione del ramo, poi oggetto di revocatoria.

    Ora Fallimento Società A ha avanzato istanza di ammissione ultratardiva in Fallimento Società B chiedendo l'ammissione del proprio credito (in ragione della sentenza di revocatoria e pari alla somma recuperata da Fallimento Società B) in categoria PREDEDUZIONE.

    L'intento è quello di stipulare successivo accordo transattivo autorizzato dai rispettivi GD per il trasferimento delle somme che spettano al Fallimento Società A.

    La domanda è: posto che non si è tratta di credito prededucibile ex lege, né sorto in occasione o in funzione di procedure concorsuali, sarebbe comunque corretto ammettere tale credito in prededuzione, al fine di procedere poi con il trasferimento delle somme dovute al Fallimento Società A?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/09/2022 18:46

      RE: Conseguenze revocatoria della cessione di ramo d'azienda

      In primo luogo abbiamo molti dubbi che il fallimento A possa azionare il credito in questione in quanto la intervenuta sentenza revocatoria ha dichiarato l'inefficacia della cessione di azienda effettuata nel 2009 per cui il fallimento B è tenuto a "restituire" l'azienda con i suoi vari componenti, previa domanda di rivendica ove non ademp0ia spontaneamente, ma non i crediti aziendali riscossi.
      Sulla natura non prededucibile dell'eventuale credito concordiamo e non vediamo come il curatore e il giudice delegato del fallimento B possano trasformare in prededucibile un credito che non ha questa natura, al solo scopo di rendere possibile una transazione.
      Zucchetti SG srl