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REVOCAZIONE CREDITO AMMESSO

  • Roberto Marinelli

    Macerata
    09/09/2020 13:27

    REVOCAZIONE CREDITO AMMESSO

    Buongiorno
    Espongo il seguente caso:
    1) Creditore A si insinua al passivo fallimentare in quanto fidejussore della fallita in data x a favore di Istituto di credito;
    2) Creditore B (istituto di credito) si insinua al passivo in data x+1 per la stessa somma.
    Erroneamente sono stati ammessi entrambi al passivo in via chirografaria e lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo.
    Si chiede se è possibile proporre istanza di revocazione nei confronti del creditore A, considerato l'errore essenziale di fatto effettuato dal Curatore.
    Ringrazio in anticipo.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/09/2020 12:37

      RE: REVOCAZIONE CREDITO AMMESSO

      Si ci può stare, ma sarebbe opportuno aggiungere anche la scoperta di nuova documentazione; del resto non c' altra possibilità in quanto è da escludere la correzione di errore di cui all'ult. comma dell'art. 98 l.fall.
      La cosa migliore, anche al fine di evitare spese, sarebbe sollecitare il fideiussore A a ritirare la domanda.
      Zucchetti SG srl
      • Roberto Marinelli

        Macerata
        10/09/2020 12:45

        RE: RE: REVOCAZIONE CREDITO AMMESSO

        Buongiorno
        Il fidejussore sicuramente non ritirerà la domanda in quanto se l'istituto di credito non trova soddisfazione sull'attivo della procedura istante, sicuramente si rivarrà sul fidejussore, il quale non può far altro che rivalersi sulla presente procedura. L'unico dubbio riguarda il fatto che vi è una sentenza del Tribunale di Treviso (Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 21 dicembre 2016 - Pres. Fabbro, Rel. Zulian) la quale recita che il fidejussore non può essere ammesso, neanche con riserva, se non prova che è stato escusso dal debitore principale.
        Grazie per la disponibilità.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          10/09/2020 20:10

          RE: RE: RE: REVOCAZIONE CREDITO AMMESSO

          Il principio affermato dal tribunale di Treviso è pacifico. E' infatti orientamento consolidato della Suprema Corte che il coobbligato (fideiussore) del debitore principale fallito per insinuarsi al passivo, in via di regresso o in virtù di surrogazione, dopo il pagamento effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, deve dimostrare, ai sensi dell'art. 61 co. 2 L.F., il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale, pur se idoneo ad estinguere l'obbligazione del solvens (cfr. d ault. Cass. 17/10/2018, n. 26003).
          Proprio per questo avevamo consigliato di sollecitare la rinuncia perché, alla luce di questa giurisprudenza, la revocazione del credito ammesso è abbastanz a prevedibile.
          Zucchetti SG srl