Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RELAZIONE PERIODICA E CONTO GESTIONE

relazione semestrale ultimo comma art. 33 l.f.

  • Leonardo Quagliata

    ROMA
    20/09/2023 10:13

    relazione semestrale ultimo comma art. 33 l.f.

    Si chiede se l'obbligo di trasmettere telematicamente al registro delle imprese la relazione semestrale ultimo comma art. 33 l.f. è tuttora vigente e se detto obbligo è generalizzato per tutti i fallimenti.
    Si chiede infine di voler indicare la normativa di riferimento.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/09/2023 20:04

      RE: relazione semestrale ultimo comma art. 33 l.f.

      Se la procedura è stata aperta prima del 15 luglio 2022, come pare di capire, si applica la disciplina della legge fallimentare, per cui continua ad applicarsi l'art. 33 comma 5 , per il quale il curatore deve trasmettere al registro imprese, per via telematica, i rapporti riepilogativi semestrali nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni dei creditori nella cancelleria del tribunale; nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, va trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
      La normativa di riferimento è appunto il comma quinto dell'art. 33 l. fall.; se, invece del fallimento è stata dichiarata aperta la procedura della liquidazione giudiziale, la norma applicabile è quella del comma nono dell'art. 130 del codice della crisi.
      Per le modalità pratiche, gli allegati da trasmettere, ecc, è sufficiente che vada sul sito della Camera di Commercio di riferimento o di una qualsiasi, e troverà tutte le spiegazioni.
      Zucchetti SG srl
      • Fabrizio Pusiol

        Pordenone
        07/06/2025 11:20

        RE: RE: relazione semestrale ultimo comma art. 33 l.f.

        Buongiorno
        Nel caso di una liquidazione giudiziale, quindi con riferimento al comma nono dell'art. 130 del codice della crisi, mi chiedevo se la relazione debba essere inviata solo ai creditori insinuati al passivo oppure alla generalità di questi (e quindi anche a quelli che hanno scelto di non insinuarsi).
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          09/06/2025 17:07

          RE: RE: RE: relazione semestrale ultimo comma art. 33 l.f.

          La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 130 (così come del resto quella di cui all'art. 33 l.f.) prevedono, in modo del tutto generico, che "copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni" induce a ritenere, a nostro avviso, che destinatari della trasmissione sono soltanto i creditori che sono stati ammessi al passivo o che abbiano formulato domanda di insinuazione al passivo e questa sia ancora sub iudice.
          Questo perché si tratta degli unici creditori che hanno domandato di partecipare al concorso e che potrebbero aver di ritto alla distribuzione del ricavato.
          Vanno dunque certamente esclusi i creditori che non si sono insinuati.