Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RELAZIONE PERIODICA E CONTO GESTIONE

secretazione capitoli del Programma di Liquidazione

  • Elisa Cattani

    Reggio Emilia (RE)
    05/06/2023 09:28

    secretazione capitoli del Programma di Liquidazione

    Buongiorno. con proprio provvedimento ai sensi dell'art. 213 c. 7 CCII, il Sig. G.D. ha autorizzato la trasmissione del Programma di Liquidazione al Comitato dei Creditori disponendo la secretazione di alcuni capitoli.
    Chiedo conferma del fatto che la secretazione disposta dal Sig. G.D. debba applicarsi anche nei confronti del Comitato dei Creditori (come il provvedimento del Sig. G.D. lascerebbe intendere), pur essendo il CdC a tutti gli effetti un organo della procedura, e non solo invece ai terzi creditori.
    In tal caso, riterrei di inviare al Comitato dei Creditori una copia del Programma di Liquidazione, omettendo i capitoli specificatamente secretati, inserendo la dicitura "omississ".
    Non mi pare di aver trovato precedenti discussioni con specifico riferimento alla secretazione di parti del Programma di Liquidazione, che a differenza della relazione ex art. 130 c. 1, 4 e 5 CCII, viene trasmesso al Comitato dei Creditori.
    Ringrazio sin da ora per il Vostro contributo
    Elisa Cattani
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/06/2023 17:52

      RE: secretazione capitoli del Programma di Liquidazione

      Sotto il profilo processuale il curatore non può fare altro che dare esecuzione al provvedimento del giudice, con la secretazione disposta e, se non è d'accordo, deve impugnare il provvedimento ai sensi dell'art. 124 CCII (che corrisponde all'art. 26 l. fall.).
      Sotto il profilo sostanziale, a nostro avviso, il provvedimento del giudice è conforme a legge per due motivi.
      In primo luogo, il nuovo art. 213 richiede che il programma di liquidazione predisposto dal curatore sia trasmesso "al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori"; questa nuova formula lascia intendere che, a differenza di quanto accadeva nel vigore della legge fallimentare, il giudice abbia un potere di intervento sul programma, altrimenti non si spiegherebbe perché questo debba essere preventivamente trasmesso al giudice che ne autorizza la trasmissione al comitato dei creditori. Tra questi poteri, che comprendono l'invito a modificare o a rivedere alcune posizioni del curatore ci sembra che possa rientrare quello di secretare una parte del programma da trasmettere al comitato, i cui membri, non va dimenticato, sono creditori.
      Altro motivo è data dal fatto che nel vigore della legge fallimentare la mancanza di potere del giudice di secretare parte del programma era avvertita come una carenza ingiustificata dal momento che il potere di secretazione il giudice poteva, e può, esercitarlo sulla relazione; orbene alcune delle indicazioni contenute nel programma sono le stesse che possono essere contenute nella relazione (si pensi alle cause da intraprendere) per cui è, a nostro avviso, giustificato che si sia colmata la lacuna che in passato rendeva inutile la secretazione di parte della relazione, se poi veniva pubblicata, quella stessa parte nel programma di liquidazione.
      Zucchetti SG srl
      • Elisa Cattani

        Reggio Emilia (RE)
        05/06/2023 18:40

        RE: RE: secretazione capitoli del Programma di Liquidazione

        ringrazio e condivido in pieno
        buon lavoro