Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RELAZIONE PERIODICA E CONTO GESTIONE

presentazione di rendiconto in caso di falliemento senza attivo

  • Mariano Spigarelli

    GUBBIO (PG)
    23/06/2011 18:26

    presentazione di rendiconto in caso di falliemento senza attivo

    volevo sapere se in caso di procedura fallimentare vecchio rito, dove non c'è nessun attivo disponibile se il conto della gestioni deve essere predisposto o si può procedere direttamente a presentare istanza per chiedere la chiusura della procedura per insufficienza di attivo.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/06/2011 21:38

      RE: presentazione di rendiconto in caso di falliemento senza attivo

      Il rendiconto è l'atto finale di una gestione di beni altrui e costituisce pertanto un momento necessario della procedura fallimentare, anche perché il rendiconto non consiste soltanto in una esposizione numerica delle entrate e delle uscite, ma in una relazione sull'attività svolta, tale da consentire un esame di legittimità e di merito dell'opera del curatore. In astratto, ad esempio si potrebbe contestare l'operato del curatore proprio per non aver inventariato attivo che avrebbe potuto reperire, non aver fatto azioni giudiziarie che poteva portare a recupero o ripristino del patrimonio, e così via.
      Questa è la regola, ma sappiamo che esistono anche prassi diverse, seppur mai esplicitamente ammesse, per cui le conviene comunque presentare il rendiconto al giudice, spiegando cosa ha fatto e come mai non sia riuscito a trovare attivo, e chiedere eventualmente al giudice di approvarlo senza fissare l'udienza di cui all'art. 116 per mancanza di fondi; qualche giudice lo fa.
      Zucchetti Sg srl
      • Marcello Cosentino

        Portogruaro (VE)
        08/02/2018 18:43

        RE: RE: presentazione di rendiconto in caso di fallimento senza attivo e dopo provvedimento ex art. 102 1° co. lf

        Buonasera. Mi riallaccio a questa vecchia discussione per chiedere un parere a Voi ed ai Colleghi su un caso simile.
        Procedura fall.re nuovo rito. Su istanza del curatore ex art. 102 il Tribunale ha disposto di non procedere all'accertamento del passivo già con riguardo alle istanze "tempestive" ed il curatore ha subito dato avviso ai creditori di un tanto.
        La procedura è quindi destinata alla chiusura ex art. 118 n. 4.
        Ciò detto, considerato che l'Art. 116 così recita: "1. Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura", mi chiedo se in tal caso, dove non vi è stato alcun attivo da liquidare e quindi nulla sarà da ripartire, sia necessario chiedere comunque la fissazione dell'udienza per l'approvazione del conto della gestione.
        A mio parere, oltre a non essere espressamente previsto dalla norma, l'udienza sarebbe oltremodo inutile ed il curatore potrebbe chiedere al GD la liquidazione del proprio compenso oltre al rimborso delle (poche) spese anticipate e documentate da porre a carico dell'Erario prima di procedere al deposito dell'istanza per la chiusura della liquidazione giudiziale.
        Siete d'accordo?
        Grazie per la risposta
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          08/02/2018 20:36

          RE: RE: RE: presentazione di rendiconto in caso di fallimento senza attivo e dopo provvedimento ex art. 102 1° co. lf

          Per la verità non siamo d'accordo sulle sue conclusioni per le ragioni già esposte nella risposta che precede che ricorrono anche in mancanza di attivo. Il fatto che l'art. 116 parli di liquidazione dell'attivo e del riparto ha il solo scopo di individuare il momento della procedura in cui il conto gestione dev e essere opresentato, ma non richioede che ci sia stata la liquidazione dell'attivo o un riparto; peraltro la norma fa riferimento anche ad ogni ipotesi in cui il curatore cessa dalle sue funzioni, e lei sta appunto per cessare dalle sue funzioni con la chiusura del fallimento.
          Sappiamo bene che la presentazione del conto, in mancanza di verifica del passivo ex art. 102 e di creditori ammessi al passivo, potrebbe risultare inutile, ma potrebbero esservi dei creditori prededucibili insoddisfatti che potrebbero obiettare sul suo operato per non aver, ad esempio, svolto azioni di recupero o revocatorie, per non aver acquisito all'attivo un bene, ecc. Ad ogni modo, la legge prevede il rendiconto come atto necessario quale espressione di un principio generale che ricorre ogni volta che un soggetto abbia la gestione di un patrimonio altrui, con la conseguenza che se anche il patrimonio è inconsistente, bisognerà rendere il conto del proprio operato, facendo, in questo caso, presente ciò che si è rinvenuto e ciò che è stato fatto o non è stato fatto per integrare quel patrimonio, spiegandone, succintamente le ragioni.
          Zucchetti Sg srl .
          • Antonio Franceschetto

            San Donà di Piave (VE)
            04/05/2021 12:14

            RE: RE: RE: RE: presentazione di rendiconto in caso di fallimento senza attivo e dopo provvedimento ex art. 102 1° co. lf

            Buongiorno, mi collego a questa discussione per un vostro parere. Su istanza del Curatore ex art. 102 il Tribunale ha disposto di non procedere all'accertamento del passivo già con le domande tempestive. Il curatore ha comunque presentato il rendiconto e il GD ha fissato l'udienza: pur in assenza di creditori ammessi al passivo (vista la mancanza della verifica SP) è comunque necessario dare comunicazione del rendiconto medesimo ai creditori che avevano presentato le domande di insinuazione al passivo fallimentare?
            Ringrazio sin da ora per il vostro riscontro
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              04/05/2021 20:20

              RE: RE: RE: RE: RE: presentazione di rendiconto in caso di fallimento senza attivo e dopo provvedimento ex art. 102 1° co. lf

              Il terzo comma dell'art. 116 stabilisce che "Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore da' immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, con posta elettronica certificata…" e al fallito, per cui, secondo legge, nel caso di mancata tenuta dell'udienza di verifica ex art. 102 l. fall. la comunicazione va fatto soltanto ad eventuali creditori prededucibili e al fallito. In questi casi la tutela dei creditori è assicurata dal terzo comma dell'art. 102, per il quale il curatore è tenuto a comunicare il decreto di cui al primo comma "trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito"
              Zucchetti SG srl