Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RELAZIONE PERIODICA E CONTO GESTIONE

Relazione art. 33 c.5 successivo al rendiconto di gestione.

  • Massimo Schiavi

    Martinsicuro (TE)
    15/04/2019 18:10

    Relazione art. 33 c.5 successivo al rendiconto di gestione.

    Buonasera
    Vorrei chiedere se è necessario presentare la relazione 33 c.5 successivamente al deposito ed approvazione del rendiconto di gestione.
    Grazie
    Distinti Saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/04/2019 23:15

      RE: Relazione art. 33 c.5 successivo al rendiconto di gestione.

      No, se non è passato molto tempo dal rendiconto, perché già quest''ultimo contiene una mini relazione e, contemporaneamente all'istanza di chiusura del fallimento, il curatore deve depositare un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma. Se, invece, dal riparto è passato abbastanza tempo, alla scadenza del semestre è opportuno che presenti il rapporto di cui al comma quinto dell'art. 33, anche per spiegare i motivi nel ritardo della presentazione del riparto finale e chiusura fallimento.
      Zucchetti SG srl
      • Francesco Russotto

        Prato
        08/06/2021 17:22

        RE: RE: Relazione art. 33 c.5 successivo al rendiconto di gestione.

        Ritengo, invece, che dal 2014 debba essere depositato il "rapporto riepilogativo finale" (di fatto rel. art. 33 c.5)

        L'art. 20 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, ha aggiunto all'art. 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 settembre 2012, n. 221, i seguenti commi: 9-quater:
        "Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto".

        Penso che lo scopo sia evidenziare anche quelle spese che giungono dopo l'approvazione del rendiconto finale (in primis il compenso del curatore).

        Penso però (gradirei un parere) che poiché si parla di solo "deposito", che a parte il deposito in PCT, non debba essere trasmesso ai creditori e neppure al Registro Imprese.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          08/06/2021 19:32

          RE: RE: RE: Relazione art. 33 c.5 successivo al rendiconto di gestione.

          Noi cerchiamo di dibattere problemi rispondendo alle domande che vengono proposte. Nella specie l'utente aveva richiesto se fosse "necessario presentare la relazione 33 c.5 successivamente al deposito ed approvazione del rendiconto di gestione", senza fare alcun riferimento alla chiusura del fallimento, Da questo avevamo dedotto- e pensiamo ancor oggi, giustamente- che l''utente volesse sapere se, al momento della scadenza del semestre dal precedente rapporto di cui al comma quinto dell'art. 33 l. fall. dovesse presentare egualmente il rapporto periodico, dato che già aveva presentato il conto gestione, per cui avevamo il fallimento era ancora aperto.. Questo spiega la nostra risposta, con la quale dicevamo che se dalla presentazione del conto non era passato molto tempo poteva evitare il rapporto, nel mentre ove fosse "passato abbastanza tempo, alla scadenza del semestre è opportuno che presenti il rapporto di cui al comma quinto dell'art. 33, anche per spiegare i motivi nel ritardo della presentazione del riparto finale e chiusura fallimento".
          Successivamente, come lei giustamente ricorda, si applica il comma 9-quater dell'art. 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, per cui il curatore, con l'istanza con la quale chiede la chiusura del fallimento, "deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, l. fall.". Lo scopo di tale raporto finale è anche quello di esporre le spesse successive al conto gestione, ma non solo, in quanto la norma parla di rapporto riepilogativo, che gli attribuisce una funzione riassuntiva di quanto accaduto nel corso della procedura, a scopi prevalentemente statistici, giusta la precisazione contenuta nel comma 9-septies del medesimo artivolo.
          Anche noi siamo d'accordo che tale rapporto riepilogativo vada solo depositato in via telematica. Dispone, infatti, il comma 9-septies che "I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalita' telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonche' delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali".
          Mentre per i rapporti in corso di procedura il quinto comma dell'art. 33 stabilisce la trasmissione al comitato dei creditori e poi ai creditori e registro imprese, per il rapporto riepilogativo nulla è detto, se non il deposito, del quale sono specificate le caratteristiche.
          Zucchetti Sg srl