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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RELAZIONE PERIODICA E CONTO GESTIONE
Rapporto semestrale ex art. 33 comma 5 in assenza del Comitato creditori
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Michele Costanza
Chieti05/12/2014 13:13Rapporto semestrale ex art. 33 comma 5 in assenza del Comitato creditori
Buongiorno.
Vorrei conoscere il parere di qualcuno dei Voi in merito alle modalità di computo dei termini di deposito prsso il Registro imprese della Relazione semestrale ex art. 33 c. 5, nel caso in cui non sia stato costituito il Comitato dei creditori.
Nella carenza del citato articolo di legge, a me pare che il termine di quindici giorni entro il quale il predetto Rapporto deve essere inviato telematicamente al R. imprese vada determinato come segue:
1) il Curatore invia il Rapporto in Cancelleria, affinchè il Giudice delegato possa prenderene visione;
2) in assenza di osservazioni da parte del Giudice entro 15 giorni dal deposito del Rapporto, il Curatore ne effettuerà l'invio al Registro imprese nei successivi 15 giorni.
Attendo commenti.
Grazie.
dott. Michele Costanza - Chieti-
Zucchetti SG
Vicenza05/12/2014 20:31RE: Rapporto semestrale ex art. 33 comma 5 in assenza del Comitato creditori
Classificazione: RELAZ. E RAPPORTI EX ART. 33 / RAPPORTIQuella da lei indicata potrebbe essere una soluzione, se si muove dal principio che anche nel caso trovi applicazione il quarto comma dell'art. 41 per il quale in caso di mancanza del comitato dei creditori provvede il giudice delegato.
E' tuttavia legittimo qualche dubbio che il potere sostitutivo del giudice possa essere esercitato anche nel caso di cui all'ult. comma dell'art. 33. Sembra, infatti, che, nonostante la formula generica del quarto comma dell'art. 41, il potere sostitutivo del giudice debba limitarsi al rilascio di autorizzazioni e all'approvazione del programma di liquidazione; non ha, infatti, molto senso che il giudice si surroghi nella posizione del comitato quando questi deve rilasciare un parere su una richiesta su cui poi deve decidere lo stesso giudice, e, a maggior ragione, quando, al comitato è demandato il solo compito di fare osservazioni, come nel caso in esame, ove "il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte"; come si vede le osservazioni non sono obbligatorie ma solo eventuali, come si deduce dal verbo utilizzato (possono) e come poi è espressamente detto quando, in prosieguo, la norma specifica che "altra copia del rapporto e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese…". Se le osservazioni non costituiscono un elemento indispensabile (tipo le autorizzazioni) per lo svolgimento della procedura, non vi è bisogno che intervenga un altro organo per sopperire a questa carenza. La bontà di tale soluzione si riscontra se si pensa ad un comitato dei creditori costituito, ma inerte e mal funzionante; in un caso del genere scatterebbe per le autorizzazioni il potere sostitutivo del giudice, ma la mancanza di osservazioni ai rapporti del curatore non è indice di inerzia, potendo il silenzio anche significare che l'organo interessato non abbia osservazioni da fare, per cui non può essere sostituito dal giudice.
Se si condivide questa impostazione, ne segue che in un caso in cui non sia costituito il comitato dei creditori e non si ritenga di costituirlo o non si sia in grado di farlo, il curatore non deve trasmettere il rapporto al comitato che non esiste e il termine dei 15 giorni per la trasmissione al registro delle imprese (ed ora anche per la comunicazione ai creditori) inizia a decorrere dalla data del deposito in cancelleria.
Zucchetti Sg Srl
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Isabella Cavallo
SAN MICHELE SALENTINO (BR)27/07/2016 18:51RE: RE: Rapporto semestrale ex art. 33 comma 5 in assenza del Comitato creditori
Salve,
in riferimento alla Vostra risposta, laddove, nell'ultimo periodo avete scritto "...il curatore non deve trasmettere il rapporto al comitato che non esiste e il termine dei 15 giorni per la trasmissione al registro delle imprese (ed ora anche per la comunicazione ai creditori)...", Vi chiedo cosa intendete per comunicazione ai creditori.
Più precisamente, il rapporto semestrale deve essere comunicato anche ai creditori (sebbene questo non sia previsto dall'art. 33 comma 5 L.F.)?
Grazie.
Avv. Isabella Cavallo-
Zucchetti SG
Vicenza28/07/2016 16:01RE: RE: RE: Rapporto semestrale ex art. 33 comma 5 in assenza del Comitato creditori
Lei probabilmente dispone di un testo non aggiornato della legge fallimentare, perché all'ultimo comma dell'art.33 l.f. il d.l. n. 179 del 2012, convertito nella legge 221 ha aggiunto un ulteriore periodo del seguente tenore: "Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, e' trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni".
Zucchetti SG srl
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Giancarlo Corsi
Ancona09/02/2017 14:16RE: RE: RE: RE: Rapporto semestrale ex art. 33 comma 5 in assenza del Comitato creditori
Approfitto, per chiedere, se l'invio degli estratto conto, sarebbe previsto anche per il deposito al Registro Imprese e l'invio ai creditori, visto che il tenore testuale della parte finale della norma in oggetto non ne fa espresso cenno, come invece appare espressamente detto quando parla di invio al Comitato dei creditori.
Grazie
Giancarlo Corsi - Ancona-
Zucchetti SG
Vicenza09/02/2017 21:55RE: RE: RE: RE: RE: Rapporto semestrale ex art. 33 comma 5 in assenza del Comitato creditori
Il quinto comma dell'art. 33 stabilisce che "Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresi' un rapporto riepilogativo delle attivita' svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto e' trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, e' trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni".
Come lei giustamente rileva, quindi, prevede la trasmissione degli estratti conto dei depositi solo al comitato dei creditori, sicchè bisogna dedurne che, se nella stessa norma eguale allegazione non è prevista per l'invio al registro delle imprese e ai creditori, vuol dire che a costoro non vanno trasmessi detti estratti conto.
Zucchetti SG srl
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Maurizio Di Salvo
Pescara16/06/2017 10:47RE: RE: Rapporto semestrale ex art. 33 comma 5 in assenza del Comitato creditori
Buongiorno,
Vorrei sapere se il rapporto riepilogativo di cui al comma 5 dell'art. 33 LF, deve essere inviato a tutti i creditori insinuati o solo a quelli che sono stati ammessi allo stato passivo?
Grazie in anticipo per la risposta.
Avv. Angela Cipriani-Pescara-
Zucchetti SG
Vicenza18/06/2017 09:40RE: RE: RE: Rapporto semestrale ex art. 33 comma 5 in assenza del Comitato creditori
La norma da lei richiamata parla genericamente di creditori.Poiche' lo scopo dei rapporti semestrali e' quello di portare a conoscenza di tutti gli interessati l'andamento della procedura, tanto che ne viene disposta la trasmissione al registro delle imprese, è da ritenere che quando il legislatore ha chiesto la espressa comunicazione diretta ai creditori abbia inteso fare riferimento ai creditori ammessi e a quelli in contestazione (opponenti, principalmente), in modo da agevolare la loro conoscenza delle vicende del fallimento cui partecipano.
Zuccheti Sg Srl
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Maddalena Cottica
sondrio30/12/2021 09:43RE: RE: Rapporto semestrale ex art. 33 comma 5 in assenza del Comitato creditori
Buongiorno, relazione depositata in cancelleria in data 26.10 e inviata in camera di commercio in data 11.11.2021. (non p costituito il comitato dei creditori)
La camera di commercio manda sanzione di Euro 35,00.
E' corretto?
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza30/12/2021 17:06RE: RE: RE: Rapporto semestrale ex art. 33 comma 5 in assenza del Comitato creditori
A norma dell'ult. comma dell'art. 33 l. fall. "Altra copia del rapporto e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni (del comitato dei creditori), per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale". Pertanto se per deposito in cancelleria in data 26.10.2021 lei intende il deposito del rapporto già trasmesso al comitato dei creditori e con le eventuali osservazioni da questo organo sollevate, la trasmissione al registro delle imprese in data 11.11.2021 è avvenuta il sedicesimo giorno. Tanto giustifica l'applicazione della sanzione da lei indicata di euro 35,00 in quanto il primo comma dell'art. 2630 c.c., nella attuale versione, statuisce che "Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo". la sanzione di euro 35, rappresenta il terzo (arrotondato) del minimo di euro 103.
Zucchetti SG srl
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Giancarlo Corsi
Ancona24/02/2017 00:02RE: Rapporto semestrale ex art. 33 comma 5 in assenza del Comitato creditori
In merito alla risposta che mi è stata data il 9 c.m. riferendomi che la mia domanda nasceva dall'esame di una versione non aggiornata dell'Articolo 35, ripeto la domanda in quanto basata sul fatto che gli estratti conto non sono propriamente il rapporto riepilogativo ed il conto della gestione ma ne costituiscono, a mente del disposto letterale della norma vigente, un allegato che, solo nel caso di invio al Comitato dei creditori, viene espressamente detto con la seguente espressione "unitamente agli estratti conto dei depositi postali e bancari relativi al periodo", inciso che invece non è presente per i due successivi adempimenti in quanto viene usata unicamente l'espressione "copia del rapporto riepilogativo". Personalmente il non inoltro ai creditori ed il non deposito al Registro di tale mero allegato, unitamente al rapporto riepilogativo semestrale con il conto della gestione, potrebbe anche essere motivato e ragionevole per motivi di riservatezza. Forse è una questione meramente formale ma ritengo che meriti una precisazione. Attendo un cortese riscontro. Distinti saluti -
Zucchetti SG
Vicenza27/02/2017 18:58RE: RE: Rapporto semestrale ex art. 33 comma 5 in assenza del Comitato creditori
Ci scusi, ma non capiamo la sua domanda. La nostra risposta in cui si diceva che il richiedente disponeva probabilmente di un testo legislativo non aggiornato, risale al 28.7.2016 ed è riferita alla domanda formulata dall'avv. I. Cavallo, che voleva sapere se il rapporto andava trasmesso anche ai creditori.
Lei nella domanda appostata il 9.2.2017 ha chiesto "se l'invio degli estratto conto, sarebbe previsto anche per il deposito al Registro Imprese e l'invio ai creditori, visto che il tenore testuale della parte finale della norma in oggetto non ne fa espresso cenno, come invece appare espressamente detto quando parla di invio al Comitato dei creditori".
Noi, nella stessa data, abbiamo risposto riportando il quinto comma dell'art. 33 l.f, dopo di che abbiamo aggiunto: "Come lei giustamente rileva, quindi, la norma prevede la trasmissione degli estratti conto dei depositi solo al comitato dei creditori, sicchè bisogna dedurne che, se nella stessa norma eguale allegazione non è prevista per l'invio al registro delle imprese e ai creditori, vuol dire che a costoro non vanno trasmessi detti estratti conto". Possiamo ulteriormente aggiungere che ai creditori e al registro delle imprese va trasmesso solo il rapporto e le eventuali osservazioni del comitato dei creditori.
Zucchetti SG srl
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Marco Oliviero
Salerno25/07/2019 15:03RE: RE: RE: Rapporto semestrale ex art. 33 comma 5 in assenza del Comitato creditori
Buonasera
chiarito che il rapporto 33 va inoltrato anche ai creditori qual è la conseguenza di un'eventuale omissione in tal senso?
Mi spiego meglio, relazione semestrale periodica regolarmente depositata in cancelleria e regolarmente trasmessa alla Camera di Commercio, ma NON ai creditori.
Grazie per il supporto-
Zucchetti SG
Vicenza26/07/2019 19:42RE: RE: RE: RE: Rapporto semestrale ex art. 33 comma 5 in assenza del Comitato creditori
Non è prevista una sanzione diretta, ma l'omissione costituisce un inadempimento che può essere utilizzato dal giudice delegato per promuovere la revoca del curatore. Non vediamo altri effetti perché la comunicazione ai creditori ha solo una funzione informativa.
Zucchetti SG srl-
Maria Punzi
MARTINA FRANCA (TA)24/10/2019 20:06RE: RE: RE: RE: RE: Rapporto semestrale ex art. 33 comma 5 in assenza del Comitato creditori
Buonasera. Come comportarsi, invece, in caso di accertamento di infrazione amministrativa da parte della Camera di Commercio per aver trasmesso il rapporto riepilogativo semestrale oltre i 15 giorni dal deposito in cancelleria, ma nei 15 giorni dal visto del GD (in assenza del CdC)?
Il curatore è tenuto a pagare o ha margini per contestare l'accertamento?
Oltre a tutte le discussioni che potrebbero farsi sulla natura del termine, sull'utilizzo del termine "trasmessa" e non "iscritta" e sulla finalità di tale trasmissione, mi sembra si crei una disparità di trattamento con il curatore che non deposita le relazioni semestrali e, di conseguenza, non incorre in alcuna sanzione.
Grazie.
Avv. Maria Punzi-
Zucchetti SG
Vicenza28/10/2019 19:34RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rapporto semestrale ex art. 33 comma 5 in assenza del Comitato creditori
Abbiamo varie volte sottolineato che il quinto comma dell'art. 33 presenta una gravi carenze. Già nel 2010 scrivevamo in questo che tale norma, "pur facendo decorrere il termine di 15 giorni dell'invio del rapporto all'Ufficio del registro delle imprese dal deposito in cancelleria delle osservazioni del comitato dei creditori, non fissa alcun termine per il deposito di dette osservazione.
Questa carenza legislativa ha fatto nascere in dottrina già due orientamenti; uno per il quale sarebbe il giudice delegato a dover provvedere a fissare detto termine ed altro secondo cui il curatore dovrebbe presentare il rapporto al comitato con congruo anticipo in modo da consentire a questi di fare le proprie osservazioni entro il termine semestrale fissato per i rapporti.
Noi, a dire il vero, dissentiamo da entrambe queste interpretazioni. Dalla prima perché essa attribuisce al giudice un potere che questi non ha né alcuna norma glielo attribuisce e, ai sensi dell'art. 152 c.p.c. il giudice non può stabilire termini di decadenza se la legge non lo prevede; dalla seconda perché finisce per far decorrere il termine per l'invio al registro delle imprese dalla scadenza semestrale anzicchè, come stabilisce la norma dall'arrivo delle osservazioni.
A nostro parere il curatore, entro il termine di sei mesi deve trasmettere una copia del rapporto al comitato dei creditori e, per esso al presidente, che è il suo referente, dando un termine per formulare eventuali osservazioni, termine che, per il disposto dell'art. 41, non dovrebbe essere inferiore a 15 giorni; il curatore può anche non indicare un termine per le osservazioni, nel qual caso opera quello di legge di 15 giorni fissato dall'art. 41 per le proprie deliberazioni, tra cui rientrano anche le osservazioni".
Vi è da dire che il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza ha colto questa mancanza e all'art. 130, co. 9, dopo aver disposto che il curatore entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte, precisa: "Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni" 8 non più al registro delle imprese)..
Ovviamente tale norma, non ancora in vigore non è applicabile alla fattispecie , per cui alla luce della attuale legge fallimentare, il meccanismo ideato dal legislatore per i rapporti semestrali, integrato come sopra detto, può così sintetizzarsi:
a-il curatore trasmette una copia del rapporto al comitato dei creditori che, in mancanza di un diverso termine posto dal curatore, ha il tempo di 15 giorni per formulare eventuali osservazioni. Se non è stato costituito il comitato crediamo che non operi in tale materia il potere sostitutivo del giudice delegato di cui al quarto comma dell'art. 41, dato che in questo caso il comitato non esercita un potere autorizzativo sostituibile, ma può solo formulare osservazioni che sono di stretta competenza del comitato, per cui in mancanza dello stesso non vi saranno osservazioni e il tempo della trasmissione di cui infra si accorcia;
b-contemporaneamente il curatore trasmette copia dello stesso rapporto (e del termine eventualmente dato) alla Cancelleria, anche se la norma non lo dice, ma lo si desume dal fatto che si tratta di un atto della procedura informativo anche per il giudice e che in cancelleria vanno depositate le eventuali osservazioni del comitato dei creditori;
c-scaduto il termine per le osservazioni, altra copia del rapporto e delle eventuali osservazioni deve essere trasmessa nei 15 giorni successivi all'Ufficio del registro delle Imprese e ai i creditori e titolari di diritti sui beni;
d-non è detto chi debba effettuare queste trasmissioni entro tale termine. Secondo la lettera della legge sembrerebbe essere il curatore che è il soggetto delle varie attività indicate dalla norma; concetto avallato dall'aggiunta fatta nel 2012 della trasmissione ai creditori e terzi aventi diritto giacchè il mittente in tal caso non può che essere il curatore,
Questa è la ricostruzione del sistema che abbiamo fatto noi e che ci sembra essere quella più comune.
Zucchetti Sg Srl-
Maria Punzi
MARTINA FRANCA (TA)29/10/2019 17:53RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rapporto semestrale ex art. 33 comma 5 in assenza del Comitato creditori
Concordo sulle carenze della norma ed avevo avuto già avuto modo di leggere le Vostre considerazioni.
La mia domanda è sulla sanzione che la Camera di Commercio irroga al Curatore per aver trasmesso il rapporto riepilogativo oltre i quindici giorni. A mio avviso il collegamento con l'art. 2194 c.c. è piuttosto forzato, ma vorrei capire se, invece, nella prassi è quello che avviene regolarmente, con obbligo, quindi, del curatore di pagare la sanzione, senza convenienza ad opporsi.
Grazie
Maria Punzi -
Zucchetti SG
Vicenza30/10/2019 17:29RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rapporto semestrale ex art. 33 comma 5 in assenza del Comitato creditori
Abbiamo ricordato l'iter normativo al fine di permetterle di valutare se nel caso vi è stata la violazione ascritta del ritardo nella trasmissione del rapporto oltre il quindicesimo giorno, visto. Se il ritardo vi è stato, ci sembra difficile sfuggire all'applicazione di cui all'art. 2194 c.c., visto che la Cassazione ha ritenuto che "alla stregua del quadro normativo vigente e dei compiti istituzionalmente perseguiti dalle Camere di commercio con la tenuta del Registro delle imprese, è legittima rispondendo ad un obbligo legale, l'iscrizione e la conservazione nel Registro stesso delle informazioni relative alle cariche di amministratore e di liquidatore ricoperte in una società, anche se in seguito questa sia stata dapprima dichiarata fallita e poi cancellata dal Registro, prevalendo le esigenze della pubblicità commerciale sull'interesse del privato ad impedirla, in funzione delle ragioni di certezza nelle relazioni commerciali che il detto registro soddisfa" (Cass. 09/08/2017, n.19761). Massima che , anche se non interessa direttamente la problematica della trasmissione dei rapporti ex art. 33 l.f., evidenza il ruolo pubblicistico del registro delle imprese, tale da prevalere anche sul diritto personale alla privacy, per cui nell'ottica di tale funzione si può spiegare una sanzione per il ritardo nel rendere pubblici dati che la legge richiede siano tali.
Lasciamo agli utenti del sito la segnalazioni di prassi.
Zucchetti SG srl
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