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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Accettazione eredità
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Moreno Carenini
Torre de' Busi (BG)07/07/2023 17:29Accettazione eredità
Buongiorno,
vi scrivo per sottoporvi questo quesito in merito ad una accettazione di eredità da parte di una fallita, socia illimitatamente responsabile di una sas.
L'attuale situazione è la seguente:
- la madre della fallita è deceduta in agosto 2009 e non è mai stata accettata l'eredità;
- il padre della fallita è deceduto in dicembre 2010 e non è mai stata accettata l'eredità;
- il fratello della fallita è deceduto in ottobre 2021 e non è mai stata accettata l'eredità.
Madre e padre detenevano diversi immobili e qualche debito. La sorella nel patrimonio del fratello con l'accettazione dell'eredità troverà la delazione relativa all'eredità per le quote del fratello riferita all'eredità del padre e del fratello, ma anche debiti ingenti.
A questo punto vi chiedo: i debiti dei genitori e del fratello sono prededucibili?
E quindi nello specifico, come detto, i debiti dei genitori sono di modesto importo, una volta soddisfatti quelli con la vendita degli immobili, il residuo andrebbe suddiviso tra figlio (deceduto) e figlia (fallita). Ed infine in merito al fratello, prima in via prededucibile si pagheranno i debiti del fratello e se qualcosa residuerà del 50% del fratello (ricevuto dai genitori) andrà alla sorella.
E' una corretta ricostruzione?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/07/2023 19:40RE: Accettazione eredità
La rappresentazione dei fati è chiara, ma mancano alcuni elementi che, comunque diamo per scontati, ritenendo che in caso diverso lei ne avrebbe fatto cenno. Ossia diamo per scontato:
a-che sia i genitori che il fratello della fallita siano deceduti senza testamento;
b-che il fratello deceduto non avesse moglie né figli;
c-che la fallita, pur non avendo accettato l'eredità dei genitori e del fratello, non sia stata nel possesso dei beni ereditari.
d-che non vi sia nessun altro interessato all'eredità dei genitori che possa eccepire il decorso del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 480 c.c. dal momento che, appunto dall'apertura della successione dei genitori sono decorsi più di dieci anni. Questo decorso del tempo non impedisce al chiamato di procedere all'accettazione dell'eredità, in maniera espressa o tacita, a patto che nessun altro interessato eccepisca l'intervenuta prescrizione, che non può essere rilevata dal giudice ex officio (Trib. Treviso 6 maggio 2021).
Dando per scontato la ricorrenza di tutte queste circostanze le vie sono due:
1-il curatore della fallita può accettare, con beneficio di inventario, l'eredità dei genitori, ossia la quota del 50% della massa ereditaria di costoro in quanto il residuo 50% è stato devoluto al figlio morto successivamente e rinunciare all'eredità del fratello che comprende quindi oltre ai suoi beni personali il residuo 50% dei beni dei genitori.
2-il curatore della fallita può accettare, sempre con beneficio di inventario, l'eredità dei genitori e quella del fratello. In tal caso (per la verità anche nella precedente ipotesi, ma lì la questione era irrilevante non essendoci debiti nell'eredità dei genitori) l'eredità beneficiata va gestita separatamente dal complesso dei beni fallimentari della fallita, e vanno pagati i creditori in quanto all'attivo fallimentare perviene solo il residuo netto ereditario, decurtato dei debiti.
Si tratta di fare una valutazione di convenienza e in base alla situazione concreta dell'attivo e del passivo, e chiedere l'autorizzazione al comitato creditori ai sensi dell'art. 35 l. fall.
Zucchetti SG srl -
Moreno Carenini
Torre de' Busi (BG)13/07/2023 10:50RE: Accettazione eredità
Buongiorno,
scusate la poca precisione dell'esporre i fatti perchè contrariamente a quanto avete inteso, seguendo i vostri punti:
B) il fratello deceduto aveva moglie e figlia, ma avevano rinunciato all'eredità per per via dei debiti, per la precisione anche la sorella (fallita) aveva rinunciato all'eredità, ma qui sto procedendo alla revocatoria fallimentare;
C) sia il fratello che la sorella si può dire, a mio avviso che erano in possesso dei beni, in quanto ad esempio avevano stipulato un contratto di locazione su un immobile del padre e avevano anche fatto lavori di manutenzione sugli immobili.
Presumo quindi che le conseguenze siano diverse, mi sbaglio?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/07/2023 15:59RE: RE: Accettazione eredità
Cambia si perché il fatto chela fallita fosse e sia ancora nel possesso dei beni dei genitori defunti significa che la stessa ha accettato l'eredità dei genoti stessi per la quota del 50% a lei spettante, per cui la prima alternativa che avevamo esposta è superata. Lei dice che la fallita ha rinunciato all'eredità del fratello, comprensiva quindi anche del residuo 5% dell'asse relitto dai genitori e che lei ha iniziato azione revocatroia per far dichiarare la infficacia della rinunci, tuttavia lei dice anche che l'eredità del fratello comprende numerosi debiti tanto che la moglie e la figlia di costui hanno rinunciato all'eredità, sicchè, dato che, come abbiamo detto nella risposta precedente in caso di acquisizione dei detta eredità, dovrà liquidare separatamente tali beni in modo da acquisire all'attivo del fallimento della sorella solo il residuo, valuti bene se ne vale la pena raffrontando il valore dell'attivo della quota che acquisirebbe e del passivo ad essa legato.
Zucchetti Sg Srl-
Moreno Carenini
Torre de' Busi (BG)14/07/2023 10:17RE: RE: RE: Accettazione eredità
Grazie, purtroppo l'asse ereditario consiste in immobili quindi hanno molto più valore interi.
Quindi facendo un esempio numerico, vendo un immobile per 1.000. Ipotizzando che i genitori abbiano debiti per 100, prima pago quei 100, i restanti 900 vanno ai figli. I 450 del fratello, ipotizzando che abbia debiti per 500 vengono utilizzati tutti per pagare i suoi debiti (i restanti 50 di debiti non saldati non diventano debiti del fallimento), invece i 450 della sorella andranno direttamente al fallimento.
Infine, una conferma, essendo gli immobili venduti all'interno di una procedura eventuali ipoteche sugli immobili (ipoteche fatte da Agenzia delle Entrate Riscossione) si cancelleranno anche se riferite a debiti non della fallita ma dei parenti (genitori e fratello)?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/07/2023 16:17RE: RE: RE: RE: Accettazione eredità
Lasciamo i conteggi a lei che conosce la fattispecie in fatto; noi abbiamo indicato la nostra opinione sulle questioni giuridiche.
Quanto alla iscrizione ipotecaria, questa va cancellata con provvedmenti del iudice delegato ai sensi del secondo comma dell'art. 108 l. fall.
Zucchetti SG srl-
Moreno Carenini
Torre de' Busi (BG)15/07/2023 17:43RE: RE: RE: RE: RE: Accettazione eredità
Si, ci mancherebbe, certo, il mio era un esempio numerico per essere sicuro di aver inteso correttamente, ossia: una volta venduti gli immobili in ordine: 1) prima dovrò pagare eventuali debitori dei genitori 2) una volta pagati i debitori del punto 1, del residuo, il 50% entrerà nel patrimonio della fallita 3) per quanto riguarda il fratello pagherò i suoi debiti fino al limite di quanto ha ricevuto dai genitori, e solo nel caso in cui avanzi qualcosa entrerà nel patrimonio del fallita. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/07/2023 15:09RE: RE: RE: RE: RE: RE: Accettazione eredità
Come abbiamo detto nelle precedenti risposte la fallita, essendo nel possesso dei beni ereditari dei genitori, ha tacitamente accettato l'eredità dei genitori stessi in via pura e semplice, ossia non con beneficio di inventario. Di conseguenza la quota del 50% dell'eredità dei genitori è passata alla fallita e si è confusa con il suo patrimonio, per al momento della dichirazine di fallimento lei ha trovato un unico patrimonio costituito dai beni personali della fallita e dalla quota del 50% dell'eredità dei genitori, compresi la relativa quota dei debiti dei genitori (ai sensi dell'articolo 752 del codice civile "I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto").
Quanto all'eredità del fratello, lei ha detto che la fallita ha rinunciato a detta eredità e che lei intende revocare la rinuncia. Se vince a revocatoria lei accetterà poi con beneficio di inventario l'eredità del fratello e qui opererà la separazione del patrimonio della fallita (comprendente la quota della metà del patrimonio ereditario dei genitori, oltre al suo personale) e quello dell'eredità del fratello, comprendente i beni personali di questo e quelli rientranti nel 50% dell'eredità dei genitori, per cui dovrà prima pagare i debiti relativi a tale asse ereditario e il residuo andrà acquisito all'attivo. Per questo l'avevamo invitata a fare bene i conti per capire s vale la pena chiedere la revocatoria della rinuncia ecc.
Zucchetti SG Srl
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