Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

fallimento ammesso a gratuito patrocinio sucessivamente revocato - contributo unificato

  • Gian Antonio Guaraldi

    Ferrara
    17/03/2023 18:43

    fallimento ammesso a gratuito patrocinio sucessivamente revocato - contributo unificato

    Buona sera
    il fallimento è stato ammesso al gratuito patrocinio in una causa da esso radicata presso il Tribunale delle Imprese (azione di responsabilità verso gli amministratori), ad oggi pendente in fase istruttoria.
    Conseguentemente il contributo unificato è stato prenotato a debito.
    Il legale del fallimento, ad oggi, non ha percepito, nè ancora chiesto, liquidazione del compenso.
    Si è trovato nelle more della causa un accordo transattivo che comporterà il pagamento a favore del fallimento di somma che supera il sestuplo del contributo (art. 134 TUSG).
    A questo punto il GD, autorizzata la transazione ed incassata la somma concordata da parte del fallimento, revocherà con effetto ex nunc ai sensi dell'art. 136 u.c. TUSG il beneficio del gratuito patrocinio.
    Ne conseguirà, a mio parere, che il legale dovrà essere pagato dal fallimento, mentre ho un dubbio in merito al destino del contributo unificato a suo tempo prenotato a debito.
    A mio avviso, letto l'art. 134, comma 2, TUSG, il contributo unificato dovrebbe rimanere in carico, definitivamente, allo Stato (essendo stato prenotato in costanza di gratuito patrocinio); è corretta questa interpretazione o invece la procedura dovrà farsi carico anche del pagamento del C.U.
    Grazie per l'attenzione
    • Gian Antonio Guaraldi

      Ferrara
      19/03/2023 09:35

      RE: fallimento ammesso a gratuito patrocinio sucessivamente revocato - contributo unificato

      scusate, c'è un refuso che correggo: l'accordo transattivo comporterà il pagamento di somma inferiore (non superiore) al sestuplo del contributo...
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/03/2023 19:44

      RE: fallimento ammesso a gratuito patrocinio sucessivamente revocato - contributo unificato

      Il secondo comma dell'art. 134 DPR n. 115 del 2002 dispone che "La rivalsa (dello Stato) può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese", il che significa che lo Stato, solo se ricorre la condizione che attraverso la transazione sia stata recuperata una somma che superi il sestuplo del contributo unificato prenotato a debito, può rivalersi nei confronti della parte già ammessa al gratuito patrocinio per rifarsi delle spese prenotate a debito e quelle anticipate (tra queste ultime rientrano quelle del legali -Cass. 04/06/2021, n.15710-).
      Se, come lei ha precisato, nel caso non si è verificata tale condizione, lo Stato non può rivalersi né delle spese anticipate né di quelle prenotate a debito.
      Per le spese non ancora anticipate (quelle del legale non ancora pagato), il discorso è più complesso. La regola è che, revocato il gratuito patrocinio, le stesse saranno a carico del fallimento, tuttavia va ricordato che nei giudizi in cui è parte un fallimento, come l'ammissione al gratuito patrocinio discende d'ufficio direttamente dalla legge a seguito dell'attestazione di assenza di fondi da parte del giudice delegato, ai sensi dell'art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002, così la revoca dell'ammissione a tale beneficio non è soggetta per la parte fallimento all'art. 136, comma 2, ma è di competenza del giudice delegato (Cass. 30/11/2020, n.27310). Orbene se la somma recuperata dalla transazione è superiore al limite del sestuplo indicato, non vi sono dubbi che il giudice delegato debba attestare l'esistenza di fondi, quando il ricavato dalla transazione è inferiore crediamo che rimanga la libertà del giudice di esaminare caso per caso se quanto recuperato sia sufficiente a soddisfare le spese di causa.
      Zucchetti SG srl