Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

PRIVILEGIO SPECIALE ART 2764 C.C.

  • Luciana Fogaroli

    Brusaporto (BG)
    17/02/2020 12:37

    PRIVILEGIO SPECIALE ART 2764 C.C.

    Buongiorno
    la società Alfa Srl è stata dichiarata fallita in data 15.5.2019. Essa svolgeva l'attività all'interno di un fabbricato il cui contratto era stato già risolto per morosità ante fallimento e per il quale il locatore aveva ottenuto il pignoramento dei beni di proprietà della società Alfa ivi contenuti.
    In data 26.4.2019 ( ante fallimento) i beni mobili pignorati furono venduti all'asta e rimasero nell'immobile del locatore sino al 31.5.2019 (post fallimento) data i cui l'acquirente ne curò il ritiro.
    In data 5.6.2019 il locatore ottenne l'assegnazione di parte delle somme derivanti dalla vendita dei beni pignorati in quanto la cancelleria delle esecuzioni non era a conoscenza dell'intervenuto il fallimento della società Alfa . Il sottoscritto curatore ha dichiarato inefficace tale assegnazione ex art. 51 LF e il locatore sta restituendo ratealmente quanto ricevuto .
    Il locatore ha presentato domanda di insinuazione in via privilegiata ex art 2764 c c sia per il canone sia per le spese legali liquidate nella procedura mobiliare ,con la motivazione che i beni pignorati si trovavano ancora nell'immobile alla data del fallimento, in attesa del ritiro da parte dell'acquirente .
    A vs avviso compete tale privilegio visto che i beni non erano più di proprietà della società Alfa? Chiaramente l'ammissione sarà subordinata alla restituzione integrale delle somme assegnate ed in corso di restituzione.
    Ringrazio.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/02/2020 12:56

      RE: PRIVILEGIO SPECIALE ART 2764 C.C.

      E' necessario tenere distinti i crediti insinuati: quello per canoni arretrati e quello per le spese dell'esecuzione, che, se abbiamo ben capito, il creditore accumuna chiedendo per entrambi il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2764 c.c..
      Solo rispetto al credito per canoni sorge il problema della condizione dei beni mobili in quanto l'art. 2764 c.c. attribuisce il privilegio a credito per canoni, ma si tratta di un privilegio speciale sulle cose che servono a fornire l'immobile e ad esso collegate da una relazione di funzionalità anche economica rispetto al cespite locato; sulle cose, cioè che non solo si trovano nell'immobile locato ma si trovano con esso legate da un vincolo di destinazione obbiettiva oppure di semplice comodità di uso per il quale l'immobile è stato concesso in locazione.
      Da questa premessa nasce un forte dubbio sul riconoscimento del privilegio nei casi in cui il contratto di locazione non sia più in corso al momento della dichiarazione di fallimento perché, in tal caso, si perde quel rapporto di destinazione delle cose con l'immobile. E' quanto accaduto nella fattispecie ove, appunto, il rapporto di locazione era stato già risolto ante fallimento per morosità e i beni che si trovavano all'interno dello stesso non erano più funzionali allo svolgimento dell'attività per la quale l'immobile era stato locato, ma vi si trovavano solo in attesa dell'asporto; cosa che non si è potuta fare perché il locatore aveva pignorato detti beni a garanzia del suo credito. Noi, quindi, pur con qualche dubbio, saremmo propensi a non riconoscere il privilegio di cui all'art. 2764 c.c. al credito per canoni.
      Il credito per spese di esecuzione non gode dello stesso privilegio, ma trattandosi di esecuzione mobiliare potrebbe essere assistito dal privilegio, di grado ben più elevato, di cui all'art. 2755 c.c., per il quale, appunto, "i crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi". Si tratta allora di vedere se le spese in questione posso ritenersi essere state fatte nell'interesse comune dei creditori, che consiste nel vantaggio generale che attraverso l'attività conservativa o espropriativa su impulso del singolo creditore tutti i restanti creditori ricavano per il fatto che è stata impedita la dispersione del bene oggettoi di sequestro o pignoramento. Nel caso in esame sembrerebbe che tale vantaggio non ci sia stato perché i beni oggetto del pignoramento dsono stati venduti e il ricavato è stato attribuito al creditore pignorante, però, l'importo pagato (erroneamente dopo la dichiarazione di fallimento) sta rientrando nelle casse fallimentari; si può pertanto dire che il pignoramento ha aviìuto lo scopo di impedire che il debiore si liberasse dei beni, che sono stati venduti nell'esecuzione individuale come lo sarebbero stati in quella collettiva, consentendo, seppur attraverso restituzione, al fallimento di ottenere il ricavato della vendita.
      Se si riconosce, come crediamo si corretto, il privilegio ex art. 2755 c.c. al credito poer le spese dell'esecuzione, sorge un altro problema: si può attribuire tale privilegio se il creditore non lo ha chiesto? o meglio se il creditore ha chiesto un privilegio diverso di grado inferiore? La risposta, a nostro avviso, deve essere positiva perché il creditore ha indicato i fatti ed esposto le ragioni del privilegio (spese del giudizio di esecuzione), ma ha errato nell'indicare il privilegio conseguente; questa, però, è una qualificazione giuridica che compete al giudice, che, pertanto, può "correggere" la domanda attribuendo al credito per spese di giustizia del l'esecuzione svolta il privilegio di cui all'art. 2755 c.c., invece che quello di cui all'art. 2764 c.c. richiesto.
      Zucchetti SG srl