Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Falllimento S.A.S. e del socio accomandatario ex art. 147 l.f. con cariche di Amministratore Unico in altre S.r.l.

  • Giuseppe Franco

    Nocera Inferiore (SA)
    03/12/2019 11:13

    Falllimento S.A.S. e del socio accomandatario ex art. 147 l.f. con cariche di Amministratore Unico in altre S.r.l.

    Salve,
    nel contenuto che segue sottopongo, con spirito di confronto professionale, alla Vostra cortese attenzione, la fattispecie che involge una Curatela ricevuta.
    Viene dichiarato il fallimento di una S.a.s. e, in ossequio all'art. 147 l.f., del socio acccomandatario il quale, da verifiche espletate, ricopre la carica di Amministratore Unico in due S.r.l. che risultano "inattive" come da Visura camerale acquisita.
    Ora, ferme restando le verifiche del caso da espletare in ordine alla circostanza dell'eventuale compenso pattuito per le cariche di Amministratore nelle altre due società, Vi chiedo, in forza di quanto appena rappresentato, quale dovrebbe essere la condotta che il Curatore deve seguire al fine di espletare l'incarico affidatogli nel rispetto del tessuto normativo di riferimento.
    Segnalo, altresì, che trattandosi di una procedura fallimentare nella quale non sono state depositate le scritture contabili, il socio accomandatario (fallito in proprio) è irreperibile, non sono stati rinvenuti beni riconducibili ai soggetti falliti, le ulteriori verifiche (talune ancora in corso) sarebbero tali da corroborare l'assenza di presupposti per la realizzazione di massa attiva da destinare al ceto creditorio, si procederà con l'istanza ex art. 102 l.f., o, comunque, tenuta l'Udienza di verifica delle domande tempestive di ammissione al passivo, con la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 118, co. 1, n. 4, previo espletamento di tutte le attività prodromiche alla stessa.
    Con Osservanza
    Dott. Giuseppe Franco
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/12/2019 19:55

      RE: Falllimento S.A.S. e del socio accomandatario ex art. 147 l.f. con cariche di Amministratore Unico in altre S.r.l.

      Più che la carica di amministratore che il fallito riveste in due srl dovrebbe interessarle se questi possiede delle quote di dette srl per il semplice fatto che le quote costituiscono un bene immateriale che va appreso all'attivo fallimentare, nel mentre lei non subentra nelle ceriche di carattere personale, come quella di amministratore, e sarà compito dei soci delle stesse (e, quindi anche suo se ha acquisito le partecipazioni del fallito) decidere del mantenimento o della decadenza dalla carica.
      Abbiamo posto questa alternativa perché, come è noto, l'art. 2382 c.c. prevede il divieto di nomina di un fallito alla carica di amministratore di una Spa e la relativa decadenza in caso di nomina. Tale norma, però riguarda le società per azione e non è richiamata nella disciplina delle srl, né per queste è dettata una norma simile. Da questo silenzio sono germinati due indirizzi. La Cassazione (Cass. n. 18904/2013) ha ritenuto che questo silenzio sta a significare che l'imprenditore dichiarato fallito può essere nominato amministratore di una Srl, sempre che l'atto costitutivo della stessa società non disponga diversamente. Il Tribunale di Roma (Terib. Roma 23 gennaio 2018)ha, invece, statuito che il divieto di nomina previsto per le Spa vale anche per le Srl dato che la disciplina del codice civile che indica le cause di ineleggibilità nelle società per azioni, è diretta a tutelare «non solo i soci, ma anche i creditori e i terzi che vengono in contatto con la società», per cui la difesa del patrimonio sociale richiede anche nelle Srl l'assenza, in capo agli amministratori, di situazioni «idonee a incidere negativamente sulla capacità e onorabilità di coloro ai quali è affidata la funzione gestoria».
      Come accennavamo questa questione può interessarle solo nel caso lei acquisisca all'attivo fallimentare quote di partecipazione del fallito in dette società, il che ci sembra improbabile dal momento che lei, attento e preciso nella descrizione, non ha detto che il fallito, oltre che amministratore fosse anche socio delle due srl. Ad ogni modo, considerato che queste due srl sono inattive è presumibile che le quote di partecipazione nelle stesse siano prive di valore, tanto da consigliarne (qualora ovviamente ne accertasse l'esistenza in capo al fallito) il ricorso all'ottavo comma dell'art. 104ter l.fall,.
      L'interesse per la carica rimarrebbe, quindi, come giustamente da lei ricordato, solo nell'ottica del compenso che, se pagato, potrebbe almeno in parte essere acquisto al fallimento ai sensi dell'art. 46, ma anche questo è inverosimile considerata la inattività delle due società e l'irreperibilità del fallito. Rimarrebbe ancora il credito del fallito per eventuali compensi quale amministratori non pagati, ma anche il recupero di tale credito si scontra con la situazione descritta.
      In sostanza, a meno che la realtà non sia diversa da quella che abbiamo ipotizzato, la via da lei indicata ci sembra la più corretta da seguire.
      Zucchetti Sg srl