Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

istanza fallimento in proprio di società (già fallita) e ritornata in bonis

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    20/06/2022 11:42

    istanza fallimento in proprio di società (già fallita) e ritornata in bonis

    Spett.le FALLCO
    Sottopongo alla vostra attenzione il seguente quesito
    1) Società costituita nel 2009
    2) dichiarata fallita in data 27/11/2015
    3) Provvedimento di chiusura della procedura in data del 10/12/2020 e ritorno in bonis della società in quanto l'attivo realizzato ha consentito di effettuare il pagamento di tutti i creditori accertati in sede di stato passivo.
    4) Il sottoscritto è stato nominato con atto del 18/11/2020 liquidatore volontario della predetta società ritornata in bonis
    Nel mese di aprile u.s. l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha notificato al sottoscritto Liquidatore volontario una cartella per oltre 7,6 milioni di euro (somme effettivamente dovute. Preciso che Ag. Delle Entrate Riscossione non aveva, a suo tempo, formulato domanda di ammissione al passivo nell'ambito del fallimento) e l'attivo residuo attuale non consente di certo di effettuare il pagamento integrale di tale debito.
    In qualità di liquidatore, sto valutando l'opportunità di depositare un'istanza di fallimento in proprio (2° fallimento)
    Il quesito è il seguente:
    1) Per poter formulare istanza di fallimento in proprio, devono essere stati superati i limiti dimensionali evincibili dagli ultimi 3 bilanci depositati (nel caso di specie gli unici bilanci depositati dalla società allora in bonis sono relativi alle annualità 2009 e 2010);
    2) Oppure è sufficiente dimostrare lo stato di insolvenza, qualora non si superassero i limiti dimensionali? Ovvero la sussistenza di debiti superiori ad euro 30 mila?
    Ringrazio e porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/06/2022 19:18

      RE: istanza fallimento in proprio di società (già fallita) e ritornata in bonis

      Il primo problema che si pone nel caso da lei prospettato è se la società in questione sia assoggettabile al fallimento, al di là dei limiti dimensionali, per il fatto che la stesa è stata già dichiarata fallita nel 2015, il fallimento è stato chiuso nel 2020 (meno cioè di cinque anni fa) e il credito della AE trova presumibilmente fondamento in fatti anteriori alla citata sentenza dichiarativa di fallimento.
      Se il fallimento fosse stato chiuso ai sensi dei nn. 3 o 4 del primo comma dell'art. 118 l. fall., la prospettata domanda di autofallimento sarebbe inammissibile in quanto potrebbe unicamente essere disposta la riapertura del fallimento chiuso ai sensi dell'art. 121 l.fall., ricorrendone ovviamente gli altri requisiti (in tal senso Trib. Mantova 26/09/2019), ma nel caso il fallimento è stato chiuso, se ben abbiamo capito ai sensi del n. 2 dell'art. 118, per avvenuto integrale pagamento dei creditori insinuati e delle prededuzioni, per cui la norma sulla riapertura non è applicabile.
      Inoltre la chiusura del fallimento ai sensi dei nn. 1 o 2 del primo comma dell'art. 118 comporta che iol curatore, alla chiusura non debba chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese- come invece è tenuto a fare in caso di chiusura ai sensi dei nn. 3 e 4 del primo comma dell'art. 118 giacchè in questi casi si presume che con la liquidazione dei beni e della ripartizione finale dell'attivo ad opera del curatore non residuino più beni nel patrimonio della società fallita- per cui la società già fallita è tornata in bonis, riprendendo in pieno le proprie capacità e la disponibilità dei beni residuati dal fallimento. Questo spiega perché la società abbia potuto deliberare, tra le scelte possibili, di disporre la liquidazione, ed a questo scopo, è stato nominato lei come liquidatore.
      Nel momento in cui scopre che vi sono delle passività non emerse nel corso del fallimento alle quali non è in grado di fare fronte, lei non può chiedere la esdebitazione in quanto questa è riservata ai soggetti fisici, per cui non può limitarsi a soddisfare l'AE nei limiti in cui sarebbe stata soddisfatta nel fallimento (ammesso che l'attivo di cui dispone sia sufficiente) e potrebbe, a nostro avviso, essendo in bonis e non potendo usufruire della riapertura, anche chiedere un nuovo fallimento. Tuttavia, considerato che presumibilmente nel fallimento ci sarà un unico creditore in quanto è stata già espletata una procedura concorsuale chiusa da non molto, che l'attivo è stato già catalogato in quello restituito alla chiusura del fallimento precedente, che non vi sono azioni recuperatorie e di ricostituzione del patrimonio sociale in quanto già valutate nella precedente procedura e che non è possibile ripetere quanto pagato ai creditori nel precedente fallimento (art. 114 l. fall.), si potrebbe anche evitare la domanda di fallimento e procedere nella liquidazione attribuendo al creditore quanto si ricava dalla liquidazione dei residui beni, evitando ulteriori spese.
      Se proprio vuole arrivare alla domanda di fallimento, questa va trattata come una qualsiasi domanda presentata da una società in liquidazione. Orbene, l'art. 1 della legge fallimentare individua espressamente il momento dal quale far decorrere a ritroso i tre anni di esercizio, nella data di deposito dell'istanza di fallimento, non operando alcun distinguo, per cui i tre anni di esercizio vanno computati a ritroso dalla data di presentazione dell'istanza di fallimento anche con riferimento alle società che abb iano cessato l'attività o siano state poste in liquidazione e non dal precedente momento di conclusione di fatto dell'attività o di delibera di liquidazione (in tal senso da ult. App. Palermo, 14/01/2016, n.20), per cui comunque mancherebbero i i requisiti della fallibilità..
      Zucchetti SG srl
      • Francesco Cappello

        ALBA (CN)
        25/07/2022 09:48

        RE: RE: istanza fallimento in proprio di società (già fallita) e ritornata in bonis

        Gent.mi
        ripendo il quesito precedente.
        A seguito di un confronto, ad avviso di alcuni colleghi, l'istanza di fallimento in proprio non può essere presentata in quanto il debito verso l'agenzia delle Entrate è riconducibile al periodo antecedente la data di apertura del primo fallimento e non si tratta i debiti maturati dal ritorno in bonis ad oggi.
        A vostro avviso non è presentabile l'istanza di fallimento in proprio?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          26/07/2022 12:21

          RE: RE: RE: istanza fallimento in proprio di società (già fallita) e ritornata in bonis

          Non possiamo che richiamare quanto detto nella risposta che precede. Sicuramente non è ammissibile un nuovo fallimento nel caso di chiusura del precedente ai sensi dei nn. 2 0 4 dell'art. 118 l, fall., nel mentre in caso di chiusura ai sensi dei nn. 1 0 2 esiste questa possibilità. Questa soluzione non è pacifica ma abbiamo cercato di spiegare i motivi per cui la riteniamo accettabile; argomentazioni che possono anche non convincere tutti.
          Zucchetti Sg Srl