Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Prenotazione a debito spese di CTU

  • Marco Scattolini

    Macerata
    17/11/2022 09:01

    Prenotazione a debito spese di CTU

    Sono gentilmente a richiedere lumi in merito al seguente caso.

    Un fallimento riassume un giudizio attivo già promosso dalla Società fallita, nel corso del giudizio il Giudice di merito dispone una consulenza tecnica e pone a carico del Fallimento, in via di anticipo, una quota delle relative spese liquidate. Il Fallimento è attualmente privo di attivo e la prospettiva di incremento della Massa è legata appunto all'esito favorevole del giudizio riassunto.
    Nelle more è possibile disporre la prenotazione a debito (ovvero altre forme equivalenti) delle spese di Ctu a carico dell'erario? All'esito del contenzioso, ove la liquidazione delle spese legali (ancorchè aupicabilmente a carico della controparte) non vedano l'incasso delle stesse per (eventuale incapienza del debitore) nè di una utilità di denaro a titolo di sorte, tali ulteriori spese potranno essere poste a carico dello Stato?

    Ringrazio anticipatamente.

    Dr Marco Scattolini
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/11/2022 19:07

      RE: Prenotazione a debito spese di CTU


      Non disponendo il fallimento di attivo, sarebbe stato opportuno chiedere fin dall'inizio al giudice delegato di attestare che non è disponibile il denaro necessario per le spese di causa, con il che, per il disposto dell'art. 144 DPR n. 115 del 2002, "il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio".
      Una tale constatazione da parte del giudice delegato può essere fatta anche in corso di causa, con la conseguenza che, a norma dell'art. 146 del citato DPR, sono anticipate dall'Erario le spese e gli onorari dell'ausiliario del magistrato, quale è il CTU. Il problema è stabilire se questo provvedimento valga solo per le attività successive o si estenda anche a quelle già disposte ed esaurite, come quella del CTU nel suo caso. A nostro avviso il beneficio vale solo per il futuro e può quindi coprire anche il compenso del legale in quanto la liquidazione è unitaria, ma non quelle già svolte; ma non abbiamo trovato precedenti specifici.
      Zucchetti SG srl