Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

LCA e art. 104 ter l.f.

  • Marco Greco

    GORGONZOLA (MI)
    13/01/2022 10:48

    LCA e art. 104 ter l.f.

    Buongiorno,
    in qualità di commissario liquidatore mi trovo nella condizione di non riuscire a chiudere una procedura per la presenza di alcuni beni immobili sostanzialmente invendibili e privi di qualsivoglia valore commerciale. Si tratta di particelle che, in concreto, dovrebbero entrare a far parte delle "parti comuni" di un Condominio e che, per un errore in fase di frazionamento sono rimaste in carico alla Coop.
    Il Condominio non è in condizioni neppure di sostenere gli oneri notarili per il ri-trasferimento.
    Mi domandavo se non fosse possibile fare ricorso all'art. 104 ter comma VIII l.f.

    Le norme fallimentari, in linea di principio, trovano diretta applicazione anche nel caso della LCA, sostituendosi al GD il MISE.

    Il mio dubbio, peraltro, nasce dal fatto che la norma menziona espressamente il Comitato Creditori, che nelle LCA (sostituito dal c.d. "comitato di sorveglianza") più comuni non viene sostanzialmente mai nominato.

    Grazie

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/01/2022 19:40

      RE: LCA e art. 104 ter l.f.

      Per la verità la disciplina della liquidazione coatta non contiene un rinvio generalizzato alle norme fallimentari, ma richiama alcune di queste per singole situazioni, e tra le norme richiamate non vie quella dell'art. 104ter l. fall; questa peraltro, per la parte che qui interessa contenuta nel comma ottavo, è da considerare norma di carattere eccezionale in quanto contrasta col principio della collettività oggettiva del fallimento che coinvolge l'intero patrimonio del debitore allo scopo di liquidarlo per la soddisfazione dei creditori e pertanto non è applicabile alla liquidazione coatta neanche in via analogica.
      pertanto si ritrova nella condizione in cui si trovavano i curatori prima della riforma del 2006 e dell'introduzione della facoltà di derelictio, che dovevano in qualche modo, a prezzo eventualmente simbolico, liquidare i beni acquisiti all'attivo, con spese e perdite di tempo che la norma in questione ha cercato di evitare.
      Potrebbe comunque provare a chiedere al comitato di sorveglianza o, in mancanza all'autorità di vigilanza, l'autorizzazione ad abbandonare i beni, specificandone i motivi e vedere come la domanda viene presa.
      Zucchetti SG srl