Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

fallimento di una srl e soci illimitatamente responsabili

  • Maria Luisa Partenope

    Foggia
    10/11/2020 19:04

    fallimento di una srl e soci illimitatamente responsabili

    dichiarato il fallimento una srl e soci illimitatamente responsabili, Il curatore ha trascitto la sentenza dichiarativa di fallimento, anche sulla ditta individuale di uno dei soci illimitatamente responsabili, sorta successivamente alla cessazione della srl poi fallita. Infatti la srl si trasforma in ditta individuale, in quanto venuto meno un socio, il socio superstite decideva di traformala in ditta individuale e far cessare la srl. In questa occasione la ditta individualeprendeva altra partita iva diversa da quella della srl.
    Vi chiedo se è corretta la trascrizione della sentenza anche sulla ditta individuale.
    Grazie per solerte risposta che sicuramente anche questa volta non tarderà ad arrivare.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/11/2020 19:49

      RE: fallimento di una srl e soci illimitatamente responsabili

      Sicuramente la trascrizione è corretta se, come si dice nella domanda, è stato dichiarato il fallimento personale del socio.
      Dalla descrizione fatta sembra di capire che il socio unico superstite della srl non abbia continuato l'attività della società diventata unipersonale, con assunzione della responsabilità illimitata a norma del secondo comma dell'art. 2462 c.c., ma abbia chiuso (non sappiamo se previa liquidazione o meno) la srl, che probabilmente è stata cancellata anche dal registro delle imprese e abbia continuato la stessa attività in prima persona come ditta individuale. Se è così, probabilmente non è il caso di parlare di trasformazione posto che l'art. 2498 c.c., riserva la disciplina della trasformazione a quella di un "ente" in altro "ente", quanto piuttosto di una specie di conferimento dell'azienda sociale al socio unico superstite per la continuazione della medesima attività (una volta) sociale quale imprenditore individuale (cfr. Cass.14 gennaio 2015, n.496 che affronta questa problematica anche se con riferimento ad una snc). L'insolvenza della società ha determinato la dichiarazione di fallimento della stessa (probabilmente anche se cancellata dal registro delle imprese non era decorso l'anno) e la successione nelle obbligazioni ex art. 2560 c.c. dovrebbe aver determinato il fallimento anche dell'imprenditore individuale, in quanto tale e non quale socio illimitatamente responsabile della estinta srl, altrimenti si sarebbe fatta applicazione del secondo comma dell'art. 2462 c.c..
      Abbiamo ipotizzato questa ricostruzione per meglio evidenziare come sia inevitabile che la dichiarazione del fallimento personale del socio o ex socio comporti l'acquisizione all'attivo fallimentare dell'intero patrimonio del fallito, compreso quello destinato all'attività della c.d. ditta individuale; ma è chiaro, che allo stesso risultato si arriva anche se il procedimento seguito dal tribunale è stato diverso, dal momento che ciò che interessa è che sia stato dichiarato il fallimento della persona fisica; nulla cambia poi, ai fini della problematica posta, che questo fallimento sia relativo alla sua qualità di socio illimitatamente responsabile o quale imprenditore individuale.
      Zucchetti Sg srl
      • Maria Luisa Partenope

        Foggia
        12/11/2020 19:34

        RE: RE: fallimento di una srl e soci illimitatamente responsabili

        grazie per la risposta, come sempre esautiva. Approfitto della Vs disponibiità per capire se anche le società di persone soggiaciono allo stesso principio, nello specifico una snc.
        Buona serata
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/11/2020 19:39

          RE: RE: RE: fallimento di una srl e soci illimitatamente responsabili

          Si, infatti abbiamo citato Cass.14 gennaio 2015, n.496 precisando che "affronta questa problematica anche se con riferimento ad una snc"; la differenza rispetto alla srl è che la mancanza di pluralità di soci in una snc è causa di scioglimento della stessa, per cui, in tal caso nascono altri problemi, che comunque portano alla dichiarazione di fallimento del socio superstite, da cui discendono le conseguenze che abbiamo indicato nella precedente risposta.
          Ossia è pacifico che, a norma dell'art. 2272, applicabile alle snc in forza del richiamo di cui all'art. 2308 c.c. "la società si scioglie: … 4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine dei sei mesi questa non è ricostituita", e la S. Corte, con la citata sentenza, ha statuito che "Nel caso di recesso di un socio da una società in nome collettivo composta da due soli soci, qualora quello superstite non abbia ricostituito la pluralità della compagine sociale decidendo al contempo di continuare l'attività aziendale come impresa individuale - così determinandosi lo scioglimento della società, a norma dell'art. 2272 n. 4, c.c. -, non si realizza una trasformazione societaria ai sensi dell'art. 2498 c.c., ma solo una successione tra soggetti distinti, ossia tra colui che conferisce l'azienda (la società di persone in liquidazione) e la persona fisica che ne è beneficiaria (il socio superstite).
          Zucchetti SG Srl