Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

ORDINE DISTRIBUZIONE SOMME IN SEDE DI RIPARTO

  • Marco Scattolini

    Macerata
    15/07/2020 09:03

    ORDINE DISTRIBUZIONE SOMME IN SEDE DI RIPARTO

    Buongiorno,
    la problematica è la seguente: ordine di distribuzione delle somme in sede di riparto rapporti tra artt. 111, 111 bis e 111 ter lf il problema è appunto quello di stabilire se la prededuzione concordataria già accertata, debba o meno essere pagata se l'unica massa fallimentare è costituita dal ricavato immobiliare e sull'immobile gravi un credito ipotecario superiore al valore di realizzo.
    In applicazione dei principi fallimentari ritengo che la spesa/credito prededucibile del legale che ha promosso il concordato preventivo, dopo essere stato ammesso al passivo in prededuzione, rappresenti una spesa prededucibile di carattere generale.
    Come tale in base al 111 il credito prededucibile dovrà in ogni caso essere pagato prima del credito ipotecario.
    Il principio del 111 bis (che il pagamento integrale del credito prededucibile ( per spese interessi etc) debba avvenire sul ricavato mobiliare ed immobiliare (indistintamente quindi) ad esclusione degli importi garantiti da pegno o ipoteca non vuol dire affatto che in caso di pegno o ipoteca si vada ad alterare il principio di cui all'art 111, ma soltanto che la spesa prededucibile generale ( che dovrebbe essere pagata indistintamente sul ricavato delle due masse) deve invece essere posta in proporzione sul valore della singola massa, ma sempre pagata, con l'unica conseguenza che se una delle due masse non è capiente, la parte non soddisfatta non potrà gravare sull'altra massa.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/07/2020 21:09

      RE: ORDINE DISTRIBUZIONE SOMME IN SEDE DI RIPARTO

      Va premesso che una volta attribuito ad un credito la qualifica di prededucibile, questo va trattato come tale, secondo i criteri indicati dagli articoli da lei citati, indipendentemente dal fatto che sia sorto prima dell'apertura del fallimento (e quindi si tratta di una prededuzione funzionale) o dopo la dichiarazione di falliumento (prededuzione occasionale). Questo dato cronologico influisce, ai sensi dell'art. 111bis l. fall. sulle modalità dell'accertamento, mma non sul trattamento.
      A questo fine bisogna fare due distinzioni: una prima attiene alla natura del credito prededucibile perché se si tratta di una spesa della procedura, trova applicazione il terzo comma dell'art. 111ter, se, invece, si tratta di altri crediti (ad esempio da esercizio provvisorio, da rapporti contrattuali, ecc,) non qualificabili come una spesa trova applicazione il secondo comma dell'art. 111bis, che esclude dal pagamento quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
      La seconda distinzione riguarda le spese, perché una volta stabilito che si tratta di una spesa, bisogna appunto appurare se si tratta di una spesa di carattere specifico, ossia inerente ad un singolo bene, oppure di carattere generale, ossia sostenuta per permettere che la procedura vada avanti. In forza del disposto del terzo comma dell'art. 111ter, nel primo caso, la spesa può essere pagata soltanto con il ricavato del bene a cui essa si riferisce, per cui in mancanza del bene non va pagata in prededuzione; nel secondo caso essa si distribuisce proporzionalmente su tutti i beni, nel senso che va pagata con il ricavato di tutti i beni proporzionalmente, compresi i beni ipotecati, giacchè la somma disponibile pe ri creditori ipotecari è quella ricavata dal bene gravato, detratte appunto le spese.
      Il credito del legale che ha collaborato alla presentazione della domanda di concordato e ammessa in prededuzione nel successivo fallimento, integra una spesa di carattere generale, per cui, come appena detto, va pagata urilizzando il ricavato di tutti i beni in proporzione.
      Zucchetti SG srl