Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

RECESSO CONTRATTI DI LOCAZIONE

  • Pietro Matrisciano

    CASERTA
    22/07/2024 13:11

    RECESSO CONTRATTI DI LOCAZIONE

    Buongiorno,
    vorrei sottoporvi i seguenti quesiti:
    Una società posta in fallimento è conduttrice in diversi contratti di locazione, non ancora scaduti. La curatela intende recedere dai predetti contratti. Pertanto, il curatore, oltre a richiedere l'autorizzazione del Giudice Delegato e del CdC ed informare il locatore, deve procedere con i relativi adempimenti fiscali (Mod. RLI e liquidazione imposta di registro)?
    Inoltre, le relative imposte possono essere prenotate a debito dell'erario dal momento che la procedura è priva di fondi?.
    Grazie.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      01/08/2024 16:36

      RE: RECESSO CONTRATTI DI LOCAZIONE

      Non ci risulta una esenzione/eccezione per le procedure concorsuali, quindi saranno dovuti sia l'adempimento formale (Mod. RLI) che il pagamento delle relative imposte.

      Per quanto riguarda queste ultime, si tratta di spese non prenotabili a debito, perché l'elencazione di cui all'art. 59 del T.U. 131/1986 è tassativa e di stretta interpretazione (fra gli "gli atti relativi alla procedura fallimentare" indicati alla lettera "c" di tale articolo non rientrano certamente quelli di cui ci stiamo occupando).

      Si tratta di spese in prededuzione, soggette alla disciplina di cui all'art. 222 CCII, e quindi da pagare in sede di riparto ovvero "al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti".

      Il problema, lo comprendiamo, sarà effettuare i dovuti adempimenti senza pagare l'imposta, se non ve ne sono le disponibilità.

      Ma è un problema di non impossibile soluzione:

      - se in sede di effettuazione dell'adempimento l'Agenzia delle Entrate prenderà atto di quanto stabilito dall'art. 222 CCII e ne consentirà l'effettuazione senza il previo pagamento dell'imposta, la questione è risolta

      - se l'Agenzia sosterrà che l'adempimento non può essere effettuato senza il pagamento dell'imposta, che è impossibile per il Curatore, semplicemente non si effettuerà l'adempimento, premurandosi di avere una prova scritta del rifiuto dell'Agenzia, da esibire, assieme all'art. 222 CCII, qualora l'omissione venga sanzionata.