Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

insinuazione al passivo - indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art 1751 c.c.

  • Angela Marino

    SALERNO
    25/11/2020 11:38

    insinuazione al passivo - indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art 1751 c.c.

    L'agente di una società fallita ha diritto di insinuarsi al passivo per l'indennità di cessazione del rapporto ex art 1751 c.c.?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/11/2020 19:59

      RE: insinuazione al passivo - indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art 1751 c.c.

      Alla cessazione del rapporto di agenzia, compete all'agente un'indennità che è disciplinata diversamente dalla legge e dagli Accordi Economici Collettivi.
      L'indennità di cessazione del rapporto nell'AEC è composta da tre emolumenti:
      1– Indennità di risoluzione del rapporto (Firr), comunque dovuta all'agente e calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione;
      2– Indennità suppletiva di clientela che compete solo se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente, e si calcola sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto;
      3– Indennità di meritocrazia erogabile qualora l'attività dell'agente abbia comportato un aumento di fatturato con la clientela esistente e/o con clientela di nuova acquisizione e, in ogni caso, quando l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità di suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell'art. 1751 c.c.
      L'indennità sub 1 viene liquidata e pagata, alla cessazione del rapporto, dall'Enasarco, presso il quale è costituito il Fondo indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) in cui vengono accantonate le quote dovute dalle aziende mandanti in favore dei propri agenti per tutta la durata del mandato di rappresentanza. Nel caso in cui il mandato di un agente cessi nell'anno solare ancora in corso, il Firr relativo a quell'anno dovrà essere liquidato dall'azienda mandante direttamente all'agente; ossia, detta indennità è liquidata dalla mandante per la quota maturata nel corso dell'anno in cui avviene la cessazione del rapporto e dall'Enasarco per le quote accantonate fino al 31.12 dell'anno precedente la cessazione del rapporto.
      In mancanza del versamento dei contributi da parte del preponente ovvero di versamenti inferiori al dovuto, l'agente può pretenderlo direttamente da esso preponente, obbligato al pagamento, a norma dell'art. 1751 c.c. e responsabile della trasgressione degli accordi economici sul modo di accantonare la dovuta indennità, ferma restando la legittimazione dell'Ente di richiedere al preponente la riscossione coatta dei contributi non versati, in tutto o in parte, e di procedere alla liquidazione dell'indennità di scioglimento in favore dell'agente.
      Le altre indennità sono a carico della mandante.
      Zucchetti SG srl