Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

ACCESSO AL FONDO TESOERIA INPS - RIFIUTO DEL CURATORE ALLA COMPILAZIONE

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    08/07/2020 11:51

    ACCESSO AL FONDO TESOERIA INPS - RIFIUTO DEL CURATORE ALLA COMPILAZIONE

    Gent.mi,
    sottopongo alla vostra attenzione il seguente quesito, nell'ambito di una LCA.
    Qualora il Curatore rifiuti la compilazione e l'invio del modello per l'accesso al Fondo Tesoreria INPS per conto degli ex-dipendenti, chiedo se l'INPS può obbligare il curatore a presentare direttamente la domanda.
    Secondo un messaggio INPS n. 2837 del 25/02/2014, qualora il curatore rifiuti di compilare e sottoscrivere la dichiarazione di incapienza per la liquidazione diretta del TFR del Fondo di Tesoreria, l'INPS deve attivarsi per instaurare un rapporto di fattiva e reciproca collaborazione.
    Chiedo a questo punto, quale sia il modello che il lavoratore deve compilare per poter accedere al fondo di Tesoreria. A mio avviso, l'INPS non può rifiutare eventuali domande di accesso al fondo Tesoreria direttamente da parte dei lavoratori.
    Grazie
    Cordialmente
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/07/2020 18:58

      RE: ACCESSO AL FONDO TESOERIA INPS - RIFIUTO DEL CURATORE ALLA COMPILAZIONE

      Secondo la circolare INPS 7 febbraio 2013, n. 21, la trasmissione della dichiarazione di incapienza da parte dell'azienda dovrà essere effettuata attraverso uno dei seguenti canali:
      - accedendo al sito internet WWW.INPS.IT alla sezione "Servizi on line – Per tipologia di utente" "Aziende, consulenti e professionisti – Domanda Fondo Tesoreria".
      - inviando un file telematico XML. Per la trasmissione dei dati da parte delle aziende sarà possibile procedere tramite invio FTP in formato XML;
      I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione di incapienza sono:
      - il datore di lavoro, ovvero un dipendente delegato dallo stesso;
      - i soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, come disciplinato nella circolare inps n. 28 dell'8 febbraio 2011;
      - i responsabili delle procedure concorsuali e i responsabili della gestione dell'azienda in sostituzione del datore di lavoro.
      Con messaggio n. 2837 del 25.2.2014 (da lei richiamato), l'INPS ha preso atto che persistono criticità operative nel pagamento del TFR ai dipendenti licenziati da aziende sottoposte a procedure concorsuali a causa del rifiuto da parte dei curatori fallimentari di compilare e sottoscrivere la dichiarazione di incapienza per la liquidazione diretta ai lavoratori del TFR del Fondo Tesoreria INPS. L'Istituto ha, quindi, specificato che, se a seguito di procedura concorsuale l'attività aziendale sia cessata ed i lavoratori siano stati licenziati, qualora i curatori fallimentari si rifiutino di compilare e sottoscrivere la dichiarazione di incapienza, spetta alle sedi competenti attivarsi e chiedere al responsabile della procedura concorsuale: - l'elenco dei lavoratori con diritto alla liquidazione del TFR dal Fondo di Tesoreria; - eventuali pagamenti di TFR, maturati nel periodo di versamento al Fondo di Tesoreria, già erogati dall'azienda ai lavoratori, non risultanti dai flussi contributivi trasmessi all'INPS; - notizie su eventuali vincoli giuridici gravanti sul TFR (contratti di cessione del quinto dello stipendio/delega di pagamento con garanzia accessoria sul TFR, pignoramenti, ecc.); - dichiarazione in merito all'eventuale insinuazione al passivo fallimentare di quote di TFR imputabili al Fondo di Tesoreria.
      Zucchetti SG srl