Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Riconsegna immobile

  • Noemi Lucchesi

    Corridonia (MC)
    09/06/2022 10:15

    Riconsegna immobile

    Salve, quale curatore devo provvedere a liberare l'immobile di proprietà di una Società di Leasing (oggi ancora detenuto dal Fallimento) che in parte risulta ancora occupato da beni mobili di una Società in Accomandita Semplice messa il liquidazione il 30/6/2020 e con nomina a liquidatore dell'unico Socio Accomandatario deceduto poi il 28/2/2021.
    La Società, inoltre, non ha provveduto nei 6 mesi dal decesso del Socio Accomandatario a ricostituire la pluralità dei soci ed alla nomina del nuovo liquidatore.
    Il Socio Accomandante (unico socio superstite), per timore ingerirsi nella amministrazione della Società, incorrendo nella responsabilità illimatata dell'art. 2320 c.c., non è disposto a vendere i beni mobili ovvero ad asportarli per assenza di fondi della Sas.
    Vista la situazione, chiedo quali azioni possa intraprendere il curatore del Fallimento, al fine di procedere con liberazione dell'immobile, rimettendolo nella disponibilità della Società di Leasing.
    Nel ringraziarvi per la consueta professionalità e disponibilità, porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      14/06/2022 14:59

      RE: Riconsegna immobile

      A nostro avviso per rispondere alla domanda occorrerebbe comprendere se il titolo in forza del quale l'occupante (in questo caso la s.a.s.) è opponibile o meno alla procedura fallimentare.
      Se il titolo non fosse possibile alla procedura siamo dell'opinione per cui il curatore possa chiedere al giudice delegato la pronuncia dell'ordine di liberazione, a norma dell'art. 560 c.p.c.
      Invero, si tratta di provvedimento che la giurisprudenza (di merito, in quanto non constano pronunce di legittimità) ritiene applicabile anche al procedimento liquidatorio che si svolge in seno alla procedura fallimentare (cfr. Tribunale, Reggio Emilia, 26/10/2013; Trib. Mantova, 13 ottobre 2016), e che farà il suo definitivo ingresso nelle procedure concorsuali con l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, posto che l'art. 216, comma secondo, contiene un esplicito rinvio all'ordine di liberazione di cui all'art. 560 c.p.c..
      Siamo consapevoli del fatto che l'ordine di liberazione viene concepito come ancillare rispetto al procedimento liquidatorio, ma è altrettanto evidente (come peraltro recentemente ribadito da cass. 28-3-2022, n. 9877) che lo scopo ultimo del provvedimento è quello di assicurare le finalità pubblicistiche proprie della procedura esecutiva.
      Se dunque l'ordine di liberazione tutela interessi pubblici (che coincidono con gli interessi della procedura esecutiva) esso può essere chiamato a svolgere la medesima finalità anche in sede concorsuale, dove l'ordine di liberazione diviene strumentale rispetto all'attuazione degli obiettivi dichiarati nel programma di liquidazione, e potrà essere utilizzato quante volte l'occupante non sia in grado di esibire un titolo opponibile alla procedura che imponga, in conseguenza della sua opponibilità, l'utilizzo dei rimedi che da quel titolo conseguono.
      Se invece il titolo della detenzione fosse opponibile (perché derivante da un contratto stipulato prima della dichiarazione di fallimento dall'utilizzatore in bonis), riteniamo che la risoluzione del contratto di leasing travolga anche il contratto stipulato tra utilizzatore e terzo, in applicazione analogica dell'art. 1595, comma terzo c.c., ritenuto espressivo del principio generale per cui resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis (Cass. 28 mrzo 2022, n. 9899 ha recentemente ribadito, conformemente a quanto aveva già affermato Cass. 9 novembre 2007, n. 23302 che "La sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullità, risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore-sublocatore al contratto in corso) nei confronti del conduttore o il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o morosità esplicano l'efficacia di titolo esecutivo nei confronti del subconduttore, ancorché quest'ultimo non abbia partecipato al giudizio, né sia menzionato nel titolo, in quanto la subconduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi dell'art. 1595, comma 3, c.c.").
      In questo caso, pertanto, occorrerà promuovere un ordinario giudizio con il quale domandare la restituzione del bene in conseguenza della risoluzione del contratto.