Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

autorizzazione a promuovere azione revocatorie

  • Gloria Filippo

    Lecce
    10/11/2020 09:44

    autorizzazione a promuovere azione revocatorie

    Buongiorno,

    la presente per richiedere se, con riferimento a delle azioni revocatorie, si possa considerare sufficiente l'autorizzazione del giudice delegato oppure se sia necessario richiedere l'autorizzazione al comitato dei creditori.

    Nel caso concreto il comitato ha approvato il programma di liquidazione dove erano presenti dei brevi cenni circa la possibilità di esperire delle "generiche" azioni revocatorie, senza tuttavia individuarne gli atti specifici; può questo ritenersi sufficiente ?

    In secondo luogo, il compenso del legale nominato dal giudice delegato (su proposta del curatore) per esperire le surrichiamate azioni revocatore, nonché le spese vive da sostenere (es. contributo unificato)- in mancanza di attivo - dovranno essere anticipate dallo stesso curatore ?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/11/2020 19:43

      RE: autorizzazione a promuovere azione revocatorie

      L'unico modo di procedere al pagamento del credito prededucibile ammesso al passivo è quello del riparto, per cui quando effettuerà un riparto pagherà prima di tutti il condominio per la parte appunto ammessa in prededuzione in quanto riguardante le spese successive al fallimento. Se dopo l'ammissione al passivo sono maturate altre spese, sempre in prededuzione, il condominio (invece di fare una nuova insinuazione) può limitarsi a chiederne il pagamento al curatore, il quale se non contesta il credito può, previa autorizzazione rilasciata dal comitato dei creditori o dal giudice delegato (è preferibile rivolgersi al giudice perché comunque poi a lui bisogna chiedere il mandato di pagamento) procedere al pagamento diretto (fuori riparto), se le liquidità sono tali da consentire il pagamento di tutte le prededuzioni, giusto il disposto dell'art. 111bis l. fall.
      Zucchetti Sg srl
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/11/2020 19:47

      RE: autorizzazione a promuovere azione revocatorie

      Ci scusi, è stata erroneamente inserita una risposta non riguardante la sua domante.
      La risposta relativa alla sua domanda è la seguente:
      Ai fini della regolare instaurazione dell'azione revocatoria è sufficiente l'autorizzazione del giudice delegato in quanto così prescritto dall'art. 25, co. 1, n. 6. Poi è preferibile integrare il programma di liquidazione chiarendo meglio le azioni che intende esercitare e i presumibili esiti.
      Se il fallimento non dispone di mezzi il curatore deve chiedere il gratuito patrocinio prospettando la situazione economica al giudice delegato perché possa emettere l'attestazione di cui all'art. 144 DPR n. 115 del 2002, per il quale, "Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio". Ossia è sufficiente l'attestazione in questione perché il fallimento sia ammesso al gratuito patrocinio, per cui le spese di causa e anche le competenze del legale, ove a carico del fallimento, sia messe acarico dell'Erario.
      Zucchetti Sg srl