Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

PARTECIPAZIONE ALL'ASTA DA PARTE DI UN COMUNE

  • Eva Trinchero

    Tolmezzo (UD)
    27/02/2023 17:13

    PARTECIPAZIONE ALL'ASTA DA PARTE DI UN COMUNE

    Buongiorno,
    in un fallimento, un Ente pubblico, nello specifico un comune, può presentare un'offerta per l'acquisto di un lotto a seguito della pubblicazione dell'avviso di vendita?
    Se sì, è sufficiente una delibera di consiglio comunale? Non c'è alcun problema sul fatto che la delibera è un atto pubblico e viene pubblicato sull'albo pretorio?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/02/2023 12:33

      RE: PARTECIPAZIONE ALL'ASTA DA PARTE DI UN COMUNE

      A norma degli artt. 571 e 579 cpc, tutti possono partecipare alle aste giudiziarie, personalmente o a mezzo di procuratore legale ed anche per persona da nominare, ad eccezione del debitore neanche per mezzo di "interposta persona", ossia delegando una persona (un amico, un familiare) a effettuare un'offerta per poi ritrasferirgli l'immobile, per cui anche un amico o un familiare possono partecipare qualora non vi sia un accordo tra lui e il debitore diretto a far pervenire il bene astato a quest'ultimo. L
      Inoltre non possono partecipare all'asta:
      - gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura (ad esempio i sindaci, i legali rappresentanti di enti pubblici, i presidenti delle giunte regionali e provinciali);
      - gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero (ad esempio, i magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziaria, gli ufficiali giudiziari, non possono rendersi acquirenti di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni);
      - coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi (ad esempio, i genitori rispetto ai beni di proprietà dei figli, al tutore rispetto ai beni di proprietà del minore o dell'interdetto, al curatore rispetto ai beni di proprietà del minore o dell'inabilitato);
      - i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere (salvo che il mandante lo abbia specificamente autorizzato o che il contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi)
      Non ci sono altre limitazioni al di fuori di queste indicate, per cui un Comune può partecipare ad una vendita giudiziaria, previa delibera del consiglio comunale. Infatti, a norma dell'art. 42 comma 2, lett. l) del d. Lgs.vo n. 267/2000, rientrano tra le competenze del consiglio "gli acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari".
      Zucchetti SG srl