Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

ricorso ai sensi dell\'art.150 L.F.

  • Nicolina Vitolo

    Battipaglia (SA)
    13/02/2012 18:39

    ricorso ai sensi dell'art.150 L.F.

    Spett.le Falco
    ho rilevato sia dalla Visura della CCIAA che dalle dichiarazioni spontanee il mancato versamento integrale del capitale sosiale da parte delle socie di una società fallita. Avendo sollecitato il versamento per ben due volte con risultati infruttuosi, si chiede se il seguente procedimento sia corretto ai sensi dell'art.150 L.F.
    1-autorizzazione al G.D. di presentare Ricorso ai sensi dell'art.150 L.F.;
    2-rilascio autorizzazione da parte del G.D.
    3-presentazione e iscrizione del ricorso al Ruolo Generale del Tribunale con pagamento del contributo unificato
    4- assegnazione da parte del Presidente del Tribunale del ricorso al G.D.
    5- decreto del G.D.
    6-notifica del decreto
    Grazie
    nicolina vitolo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/02/2012 20:42

      RE: ricorso ai sensi dell'art.150 L.F.

      Presupposto che lei si rivolga a soci limitatamente responsabili, ai quali soltanto si applica la disciplina dell'art. 150, riteniamo che la procedura da lei indicata possa essere semplificata, per il fatto che il decreto in questione è sì un provvedimento monitorio, ma che si innesta in una procedura fallimentare, per la quale l'art. 150 detta una regolamentazione speciale sia per quanto riguarda l'iniziativa che la competenza. La norma, infatti stabilisce che nei fallimenti…"il giudice delegato può su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci…".
      Da questa disposizione si ricava che l'iniziativa è espressamente attribuita al solo curatore del fallimento della società e la competenza esclusivamente al giudice delegato, di modo che il curatore non ha bisogno di chiedere una preventiva autorizzazione ad agire (come invece dispone l'art. 25 per le altre iniziative giudiziarie), posto che decide lo stesso giudice che dovrebbe dare l'autorizzazione, ma può chiedere direttamente al giudice delegato il decreto ingiuntivo, senza neanche l'assistenza di un difensore (che sarà necessario nell'eventuale fase dell'impugnazione).
      Riteniamo che l'istanza, date le modalità accennate di presentazione, non vada neanche iscritta a ruolo, ma questo punto non risulta trattato da nessuno 8sicuramente dovrà essere iscritta la causa di opposizione).
      certamente il decreto emesso dal giudice va notificato all'ingiunto, il quale, infatti- come ha chiarito il nuovo secondo comma dell'art. 150- può proporre opposizione a norma dell'art. 645 c.cp.c.
      Zucchetti SG Srl

      • Nicolina Vitolo

        Battipaglia (SA)
        14/02/2012 16:43

        RE: RE: ricorso ai sensi dell'art.150 L.F.

        grazie
        • Emiliano Capano

          CASTROVILLARI (CS)
          25/05/2016 11:59

          RE: RE: RE: ricorso ai sensi dell'art.150 L.F.

          A proposito della notifica del decreto, deve provvedere la cancelleria oppure è compito del curatore?
          Grazie
          • Nicolina Vitolo

            Battipaglia (SA)
            25/05/2016 21:22

            RE: RE: RE: RE: ricorso ai sensi dell'art.150 L.F.

            deve provvedere il curatore
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            26/05/2016 19:13

            RE: RE: RE: RE: ricorso ai sensi dell'art.150 L.F.

            La notifica rimane di competenza del curatore ingiungente, secondo le regole generali, posto che l'art. 150 l.f. si discosta da queste solo per l'iniziativa nella richiesta del decreto ingiuntivo e per la competenza sulla decisione.
            Zucchetti SG srl
    • Alessandro Civati

      Milano
      20/11/2020 09:46

      RE: ricorso ai sensi dell'art.150 L.F.

      Buongiorno.
      Sono a chiedere un chiarimento in relazione all'omesso versamento di quote.
      Ai fini dell'emissione dell'ingiunzione ex art. 150 l.f. ritenete sufficiente che l'omissione in parola risulti dalla visura camerale (alla voce "Capitale e strumenti finanziari") oppure è opportuna una ulteriore indagine del curatore (nel caso di specie, comunque, impossibile, data l'assenza della contabilità).
      Ringrazio anticipatamente.
      Cordiali saluti.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        20/11/2020 19:37

        RE: RE: ricorso ai sensi dell'art.150 L.F.

        Come abbiamo detto nelle risposte che precedono il decreto ingiuntivo di cui all'art. 150 l. fall. è un normale decreto ingiuntivo che, a parte l'iniziativa e l'organo che lo emette, è retto dalle regole ordinarie, sicchè, sebbene la norma fallimentare non menzioni tra i presupposti dell'ingiunzione la prova scritta del credito, è pacifico che una prova di tal genere debba esistere, come richiede in via generale l'art. 633 cpc.
        In sostanza la richiesta del curatore deve essere basata su qualsiasi documento che sia ritenuto dal giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, sicchè applicando questo principio al caso concreto, si tratta di vedere se il giudice delegato ritiene sufficiente quale prova scritta le risultanze della visura camerale. A nostro avviso, la mancata iscrizione nel registro delle imprese del versamento del residuo capitale è prova sufficiente in quanto può essere considerata quale prova della confessione del mancato versamento del capitale sociale, ma, ovviamente, se riesce ad integrare tale elemento probatorio con altri, tanto meglio. Lei già dichiara che non dispone delle scritture contabili della società da cui possa emergere il dato sul capotale ancora da versare, per cui potrebbe tentare di sentire il o i soci interessati redigendo un verbale delle eventuali dichiarazioni di costoro circa il mancato versamento integrale del capitale sociale.
        Zucchetti SG srl
    • Alessandro Civati

      Milano
      01/12/2020 18:19

      RE: ricorso ai sensi dell'art.150 L.F.

      Buonasera.
      Ho presentato ricorso al GD ex art. 150 l.f. ma la Cancelleria ha rifiutato il deposito sostenendo che tale ricorso per ingiunzione debba essere gestito non tramite SIECIC bensì tramite SICID.
      Chiedo se a qualche Collega sia capitato di chiedere l'ingiunzione in parola, e come abbia provveduto per il deposito del ricorso (a Milano), giacché ho cercato di effettuare il deposito telematico ma non ho trovato il "codice domanda" e nemmeno riesco a capire se l'ambito corretto sia "procedimenti speciali sommari" o "generale degli affari civili contenziosi" o altro.
      Mi chiedo, poi, come potrà il ricorso in parola , una volta iscritto a ruolo, essere trattato dal Giudice Delegato, che mi pare funzionalmente competente ai sensi della citata norma.
      Da ultimo, ho dubbi anche in relazione al versamento del contributo unificato (è dovuto? E in caso di Fallimento privo di fondi?)
      Ringrazio anticipatamente per la cortese collaborazione.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        02/12/2020 19:02

        RE: RE: ricorso ai sensi dell'art.150 L.F.

        Le modalità della gestione dei procedimenti ex art. 150 l.fall. costituiscono un problema interno all'organizzazione degli uffici giudiziari, che individuano le cancellerie di riferimento e, di conseguenza, il registro utilizzabile; egualmente riguarda l'organizzazione interna, come poi far pervenire a la richiesta al giudice delegato, competente per materia. Fa bene, quindi, a rivolgersi all'esperienza di altri che abbiano già vissuto una vicenda simile nel Foro che le interessa.
        In linea generale, il procedimento in questione prende avvio non da un ricorso ma da una semplice «proposta» del curatore, il quale non necessita all'uopo dell'assistenza di un difensore, ma riteniamo che, poichè tale proposta è rivolta al giudice al fine di ottenere un provvedimento giurisdizionale (il decreto ingiuntivo) impugnabile, debba necessariamente esserci l'iscrizione a ruolo, con pagamento del relativo contributo unificato; in mancanza di fondi, si può ricorrere al gratuito patrocinio.
        Zucchetti Sg srl
    • Danilo Burgio

      Messina
      03/12/2021 12:57

      RE: ricorso ai sensi dell'art.150 L.F.

      Buongiorno, colgo l'occasione per due domande:

      1) ho notificato il decreto ingiuntivo ex art. 150 LF, pedissequamente all'istanza rivolta al GD (come se l'istanza fosse il ricorso ex art. 633 c.p.c.). E' corretto ?

      2) L'istanza ex art. 647 c.p.c. andrà rivolta allo stesso GD telematicamente ? Ritengo di si, essendo stato emesso da quest'ultimo.

      Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        06/12/2021 20:06

        RE: RE: ricorso ai sensi dell'art.150 L.F.

        Corretti entrambi i comportamenti. L'art. 150 l. fall. consente al curatore di chiedere al giudice delegato di emettere nei confronti dei soci indicati nella norma un decreto di ingiunzione, avverso il quale può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., per cui effettivamente l'istanza del curatore equivale al ricorso ex art. 633 cpc, in calce al quale il giudice delegato, se ritiene che ricorrono le condizioni, emette l'ingiunzione, in conformità al procedimento monitorio, la cui affinità è evidenziata dal richiamo all'opposizione ai sensi dell'art. 645 cpc. Ritenuta applicabile tale normativa, ne discende che la richiesta di esecutività dell'ingiunzione va rivolta al giudice che ha emesso il provvedimento, come espressamente indicato dall'art. 647 cpc.
        Zucchetti Sg srl
        • Giovanni Zannetti

          REGGIO EMILIA (RE)
          20/11/2023 16:38

          RE: RE: RE: ricorso ai sensi dell'art.150 L.F.

          L'argomento è ora disciplinato dall'art. 260 CCII che ha sostanzialmente riproposto il contenuto del 150 LF.
          Procederei depositando nel fascicolo della procedura un'istanza al GD senza alcuna iscrizione a ruolo.
          Ritengo che nemmeno sia dovuto il pagamento del contributo unificato e della marca visto che si tratta di normativa speciale. Chiedevo il vostro parere su questo ultimo punto. Ringrazio e saluto.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            20/11/2023 18:14

            RE: RE: RE: RE: ricorso ai sensi dell'art.150 L.F.

            Dopo una prima opinione, ormai risalente nel tempo in cui ritenevamo non necessaria l'iscrizione della causa a ruolo (cfr. prima risposta del 2012), l'esperienza del Forum ci ha convinti che in pratica l'iscrizione a ruolo è richiesta e, con essa il pagamento del del contributo unificato (risposta del 2.12.2020). Confermiamo questa ultima interpretazione considerato che, sebbene In linea generale, il procedimento in questione prende avvio non da un ricorso ma da una semplice «proposta» del curatore, il quale non necessita all'uopo dell'assistenza di un difensore, si comunque in presenza di una proposta rivolta al giudice al fine di ottenere un provvedimento giurisdizionale (il decreto ingiuntivo) impugnabile, per cui deve esserci l'iscrizione a ruolo (salvo a stabilire il registro, secondo l'organizzazione interna dei vari uffici) , con pagamento del relativo contributo unificato; in mancanza di fondi, si può ricorrere al gratuito patrocinio.
            Zucchetti Sg srl