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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
procedura fallimentare del 1997 e comunicazioni ai creditori
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Giuseppe Franco
Nocera Inferiore (SA)03/09/2024 18:11procedura fallimentare del 1997 e comunicazioni ai creditori
Salve,
nell'immediato contenuto che segue, al fine di ottenere il consueto prezioso contributo, significo quanto segue:
1) ho "ereditato", giusta rinuncia di quello originariamente nominato, nella qualità di Curatore, una procedura fallimentare (società e socio accomandatario) risalente al 1997.
Ora, al fini delle comunicazioni connesse alla gestione della procedura, ho trasmesso una comunicazione a tutti i creditori (a mezzo pec laddove ho riscontrato il relativo indirizzo e, per la restante parte, mediante raccomandata con avviso di ricevimento) invitandoli a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata ed informandoli che, in assenza di riscontro, le comunicazioni saranno effettuate mediante il deposito in cancelleria.
Vi chiedo, pertanto, in ragione del mancato riscontro ad opera di taluni creditori (società cessate, avvocati e persone fisiche non rinvenuti), se posso tranquillamente procedere con le successive comunicazioni mediante deposito in Cancelleria;
2) in ragione della chiusura della procedura fallimentare, la documentazione contabile illo tempore depositata dal Legale Rappresentante presso la Cancelleria del Tribunale, può essere allo stesso riconsegnata onde evitare che il Curatore, pur non avendone più interesse, la trattenga presso il proprio studio?
Cordialità
Dott. Giuseppe Franco
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Zucchetti SG
Vicenza04/09/2024 18:41RE: procedura fallimentare del 1997 e comunicazioni ai creditori
La risposta alla prima domanda è affermativa. L'art. 17 del D.L. n. 179 del 2012- dopo aver disposto nel comma primo le modifiche della legge fallimentare e nel comma secondo quelle del D.lgs n. 270 del 1999, contiene, nei commi 3, 4 e 5 , una modulata tempistica circa l'operatività delle singole norme o gruppi di norme introdotte, stabilendo, al comma terzo, che la disposizione di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 17 (relativa alle modifiche all'art. 15, di cui si dirà) "si applica ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013", per poi così proseguire: "Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo (ossia tutte quelle riguardanti i curatori, i commissari di concordati, i liquidatori e i commissari di amministrazioni straordinarie) si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270".
Posto che la legge di conversione del D.L. n. 179 del 2012, ossia la legge 17.12.2012 n. 221, è entrata in vigore il 19.12.2012 (il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 18.12.2012), le nuove disposizioni si applicano a tutte le procedure dichiarate o aperte dopo tale data e anche a quelle già pendenti, rispetto alle quali, alla data del 19.12.2012, non era stata effettuata la comunicazione prevista dall'art. 92 l.f., in caso di fallimento (avviso ai creditori per l'accertamento del passivo), dall'art. 171 l.f., in caso di concordato preventivo (avviso della data di convocazione dei creditori), dall'art. 207 l.f., in caso di liquidazione coatta (comunicazione ai creditori del credito risultante dalle scritture) e dall'art. 22 del Dlgs n. 270 del 1999 in caso di amministrazione straordinaria (avviso ai creditori per l'accertamento del passivo).
Per le procedure in cui, alla data del 19.12.2012, sia stata già effettuata la comunicazione di cui in precedenza (come presumibilmente è avvenuto nella fattispecie), "le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013" dispone il comma quinto dell'art. 17, che così continua: "Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria".
In forza di tale norma, quindi, anche alle procedure vecchio rito va applicata la nuova normativa sulle comunicazioni Pec, quanto meno a partire dal 31.10.2013 e, sebbene la comunicazione di cui sopra si sarebbe dovuta fare entro fine giugno 2013, comunque la stessa, seppur effettuata tardivamente produce l'effetto si comunicare ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni l'indirizzo Pec del curatore in modo che costoro, entro i successivi tre mesi, possano, a loro volta, comunicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con la conseguenza che in mancanza le comunicazioni vanno effettuate in cancelleria, come codificato anche dall'art. 3-bis l. fall., introdotto appunto dal citato art. 17 del d.l. n. 179 del 2012.
Anche al secondo quesito la risposta è affermativa in quanto si sta parlando della documentazione prodotta da fallito, al quale va restituita alla chiusura del fallimento.
Zucchetti SG srl
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