Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Pignoramento Agenzia Entrate

  • Giulia Ciolfi

    Arezzo
    26/02/2020 15:19

    Pignoramento Agenzia Entrate

    Sottopongo la seguente questione.
    Il fallimento della ditta individuale di cui sono curatore è stato dichiarato successivamente al pignoramento e alla vendita di beni mobili promossa da Agenzia Entrate-Riscossione. La somma ricavata dalla vendita è stata bonificata in un c/c intestato ad ADE. ADE, ad oggi , contravvenendo a quanto previsto dall'art. 56 DPR 602/73 non ha depositato gli atti del procedimento in Cancelleria e non è stato dunque autorizzato dal G.E. a trattenere le somme ricavate dal pagamento.
    A questo punto, posto che a mio parere trova applicazione l'art. 51 L.F. ed il principio giurisprudenziale ormai consolidato dell'automatismo circa l'acquisizione dei beni sopravvenuti al fallimento, invierei una comunicazione ad ADE con invito a versare il prezzo ricavato dalla vendita nel c/c del fallimento. Non mi pare occorra autorizzazione dal G.D.. Inoltre, non ritengo ci debba essere nessuna autorizzazione da parte del G.E. all'assegnazione delle somme ricavate dalla vendita considerato che, come sopra evidenziato, non risulta pendente una procedura esecutiva e non avrebbe senso che ADE la iscrivesse a ruolo per poi attendere la dichiarazione di improcedibilità.
    E' corretto?
    Grazie.
    Giulia Ciolfi
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      16/03/2020 11:36

      RE: Pignoramento Agenzia Entrate

      Concordiamo con la prima parte del quesito: l'art. 56 del D.P.R. 602/73 stabilisce che il perfezionamento della procedura esecutiva avviene o con l'autorizzazione del Giudice dell'esecuzione a trattenere il ricavato della vendita (III comma) o con la consegna di tale ricavato al Cancelliere (II comma); siccome nessuno di tali passaggi risulta essere stato effettuato, l'azione non può proseguire (ex art. 51 l.fall.) e quindi il ricavato della vendita deve essere consegnato al Curatore.

      Passando alle questioni procedurali/autorizzative, anche noi non riteniamo necessaria l'autorizzazione del Giudice Delegato né quella del Giudice dell'esecuzione, anche per le osservazioni esposte nel quesito.