Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

RESTITUZIONE SOMME EX ART. 113 U.C. L.F.

  • Andrea Sabatini

    REGGIO EMILIA (RE)
    05/07/2016 13:36

    RESTITUZIONE SOMME EX ART. 113 U.C. L.F.

    Buongiorno, mi permetto di porre il seguente quesito.
    A seguito di una causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una società in bonis nei confronti di una società, poi fallita successivamente all'ottenimento del decreto ingiuntivo, il Tribunale ha pronunciato la revoca del decreto ingiuntivo conseguito dalla fallita.
    In corso di causa la società in bonis pagò, in forza della provvisoria esecuzione concessa dal G.I. al decreto, la somma ingiunta oltre alle spese borsuali ed alle spese del procedimento minitorio, precisando che il pagamento interveniva con riserva di ripetizione all'esito della controversia e che, alla luce dell'art. 113, u.c., L.F., la somma corrisposta avrebbe dovuto essere trattenuta e depositata dal curatoe nei modi stabiliti dal G.D.
    Ora, a fronte della sentenza di revoca del decreto ingiuntivo, è stata richiesta al curatore fallimentare la restituzione di quanto pagato in corso di causa dall'opponente. Sono state inviate due richieste via p.e.c., con due termini per l'adempimento spontaneo, rimaste entrambe inesitate. Si è provveduto a notificare la sentenza, di primo grado, ed ora è spirato il termine per l'appello, ragion per cui la stessa è suscettibile di passaggio in giudicato, che verrà richiesto alla Cancelleria.
    In caso di reiterato mancato riscontro alla richiesta restitutoria da parte della curatela, quale potrebbe essere lo strumento più idoneo da utilizzare?
    Un'ultima diffida formale a seguito del giudicato della sentenza e poi il reclamo ex art. 36, 1°c., L.F., a fronte dell'omissione del curatore?
    Ringrazio sin d'ora e porgo cordiali saluti.
    (avv. Andrea Sabatini - Reggio Emilia)
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/07/2016 20:14

      RE: RESTITUZIONE SOMME EX ART. 113 U.C. L.F.

      Se il pagamento è stato effettuato dopo il 16.7.2006 in pendenza del fallimento dell'ingiungente, il curatore dello stesso era tenuto, a norma dell'art. 113 ult. comma, l.f., a trattenere e depositare nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura, dato che queste venivano versate per effetto di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e non ancora passato in giudicato. Ora che il decreto è stato revocato e la sentenza è passata in giudicato, il curatore dovrebbe immediatamente restituire la somma ricevuto, dato che a questo fine è dall'art. 113 disposto il deposito.
      Non si sa se il curatore non risponda alle sue sollecitazioni per pigrizia oppure perché non ha effettuato il deposito ex art. 113 (come è probabile). Nel primo caso sarebbe utile il reclamo ex art. 36 avverso il silenzio rifiuto del curatore, che avrebbe più che altro la funzione di far muovere il curatore, nel secondo caso, invece, converrebbe chiedere in via giudiziale la restituzione al fallimento, trattandosi di un credito prededucibile al cui pagamento il curatore non adempie, ed agire personalmente contro il curatore per la sua omissione. Noi seguiremmo questa seconda via, preceduta da una istanza indirizzata al giudice delegato in cui si espongono i fatti e si chiede di invitare il curatore a provvedere alla restituzione di quanto dovuto, facendo presente che, in caso diverso sarà costretto ad agire in giudizio nei confronti della massa e del curatore personalmente.
      Zucchetti SG srl
      • Andrea Sabatini

        REGGIO EMILIA (RE)
        29/07/2016 20:26

        RE: RE: RESTITUZIONE SOMME EX ART. 113 U.C. L.F.

        Ringrazio per la cortese risposta, il cui contenuto condivido.
        Cordiali saluti
        Andrea Sabatini
    • Ilaria Bellini

      Forlì (FC)
      20/04/2021 17:15

      RE: RESTITUZIONE SOMME EX ART. 113 U.C. L.F.

      Buonasera,
      sono cortesemente a richiedere il Vostro parere in merito alla seguente vicenda
      La Curatela fallimentare ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di una società debitrice. Il decreto è stato opposto prendendo avvio una causa ordinaria. All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice ha concesso la provvisoria esecutività al decreto e la società debitrice ha corrisposto l'importo dovuto riservandosi la ripetizione in caso di revoca del decreto.
      All'esito del giudizio il Giudice ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, nulla disponendo riguardo alle somme già ricevute dal fallimento.
      La Curatela ha proposto appello e conseguentemente la sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo non è passata in giudicato (anche solo per il giudizio di appello serviranno alcuni anni prima della formazione del giudicato).
      La società chiede al Curatore la restituzione degli importi corrisposti in forza del decreto ingiuntivo esecutivo, revocato con sentenza di primo grado.
      Può legittimamente il Curatore rifiutare la restituzione dell'importo sino a quando la sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo non è passata in giudicato ? Ritenete che una simile condotta si fondi sulla previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 113 L.F. e che quindi prevalga l'interesse della Curatela a trattenere cautelativamente questa somma pur non essendoci più - essendo stato sostituito dalla sentenza di primo grado - il provvedimento provvisorio che aveva giustificato il pagamento ?
      Ringrazio.
      Cordiali Saluti
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        20/04/2021 19:54

        RE: RE: RESTITUZIONE SOMME EX ART. 113 U.C. L.F.

        Il terzo comma dell'art. 113 l. fall. dispone che "Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato". A nostro avviso la norma è abbastanza chiara nel prevedere che le somme pagate al fallimento in forza di un titolo giudiziario (decreto ingiuntivo, sentenza, o altro) provvisoriamente esecutivo ma non ancora definitivo non vanno ripartite, ma devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato in attesa del passaggio in giudicato del titolo in forza del quale l'esborso era stato effettuato.
        Nel caso in esame, il pagamento al fallimento è stato effettuato in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; in accoglimento dell'opposizione proposta dall'ingiunto, questo decreto è stato revocato dal giudice di primo grado e questa sentenza, anche se non contiene una esplicita condanna alla restituzione della somma pagata, si sostituisce all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa; questa sentenza, indipendentemente dal fatto che abbia o meno efficacia provvisoriamente esecutiva, non è passata in giudicato in quanto la curatela ha proposto appello e, come detto, il diritto del fallimento al trattenimento della somma ricevuta si estende fino al passaggio in giudicato del titolo. Evidentemente il legislatore, tra il diritto del terzo a far valere la provvisoria esecutorietà del titolo che gli consente di ottenere la restituzione di quanto pagato e il diritto della massa dei creditori a non correre il rischio di non recuperare quanto restituito in caso di ribaltamento della sentenza di primo grado, ha preferito dare maggiore tutela della massa, conciliando il trattenimento della somma da parte del fallimento con il divieto di distribuirla fino alla definitiva risoluzione della controversia.
        In conclusione fa bene, anostro avviso, a resistere alle pretese dell'ingiunto.
        Zucchetti SG srl