Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

LOCAZIONE FINANZIARIA

  • Marco Scattolini

    Macerata
    29/09/2021 16:14

    LOCAZIONE FINANZIARIA

    Salve, pochi giorni prima della sentenza di Fallimento, il Tribunale adito, a seguito di ricorso ex art. 700 cpc proposto dalla Società di leasing per la restituzione del bene per inadempimento dell'utilizzatore, con espressa richiesta dell'applicazione dell'art. 1, commi 137 e 138 legge 124/2017, ha ordinato alla parte resistente l'immediato rilascio del bene libero da cose di sua proprietà e/o persone anche interposte.

    Dato che la legge 124/2017 ha previsto all'art. 1, comma 140, l'applicazione dell'art. 72-quater, chiedo se in applicazione anche della Sentenza nr. 8890/2019, si possa adottare il seguente comportamento:

    a) al concedente verrà restiuto il bene immobile e dovrà insinuarsi al passivo per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l'importo incassato;

    b) la vendità avverà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal Giudice Delegato in sede di accertamento del passivo (si veda art. 177 codice crisi impresa)

    c) sulla base del valore di mercato del bene, come risultante dalla perizia di stima su menzionata, sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concendente ovvero il credito, in moneta fallimentare, di quest'ultimo corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il credito residuo pari ai canoni scaduti e non pagati ante-fallimento ed in canoni a scadere, il linea capitale, oltre a prezzo di riscatto.

    d) eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto.

    Cordiali saluti

    Marco Scattolini
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/09/2021 20:28

      RE: LOCAZIONE FINANZIARIA

      Posto che i provvedimenti ex art. 700 cpc sono caratterizzati oltre che dalla sommarietà del procedimento e del provvedimento conclusivo e dalla strumentalità, anche dalla provvisorietà dei loro effetti, nel senso che questi sono inidonei a cristallizzarsi nella definitività del giudicato: Cass. n. 2018/9830; Cass. 896/2015; Cass., n. 3898/2003), il provvedimento di urgenza emesso prima della dichiarazione di fallimento, senza che si sia avuta una decisione di merito sulla questione prima di tale evento, è privo di effetti nel fallimento. Il creditore, pertanto deve formulare apposita domanda di rivendica e di insinuazione, il cui iter è ben scandito dai passaggi da lei indicati. In sostanza, il concedente ha diritto alla restituzione del bene oltre al diritto eventuale di insinuarsi al passivo per la differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto dalla vendita; in questo schema la cassazione da lei richiamata, richiamandosi all'art. 53 l. fall. ha introdotto la stima, non prevista dall'art. 72 quater l. fall.; se si sgue questa via, conviene anticipare la stima, in modo da pervenite allo stato passivo con i documenti necessari già acquisiti.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Scattolini

        Macerata
        09/12/2021 11:37

        RE: RE: LOCAZIONE FINANZIARIA

        "Salve, riprendendo il mio quesito del 29/9/2021 e la Vs. risposta in pari data, riguardo la risoluzione anticipata di un contratto di leasing immobiliare (ottobre 2020) rispetto al successivo fallimento (luglio 2021) e la riconsegna del bene per aver la Società di leasing azionato l'art. 700 c.p.c. (poco prima del Fallimento), in ossequio alla Sentenza Cassazione nr. 8890/2019, avendo ricevuto dalla Società di leasing la domanda di ammissione al passivo per canoni scaduti per €. 200.000, la rivendica del bene e la quantificazione dei canoni a scadere in sola linea capitale per €. 500.000, chiedo se la Perizia di stima dell'immobile ai fini dell'accertamneto del passivo, cristallizzi la posizione dare/avere tra la Società di Leasing ed il Fallimento a prescindere poi dal futuro realizzo del bene.

        Supponendo che il Perito nominato dal curatore stimi l'immobile in €. 800.000, con un conseguente credito del Fallimento v/Società di leasing di €. 100.000 (800.000 -700.000) e che il bene immobile venga venduto da quest'ultima ad €. 600.000, ovvero ad €. 850.000, mi sembra di capire che, a prescindere dal valore di realizzo del bene, nel primo caso la Società di leasing, dovendo corrispondere al Fallimento l'importo di €. 100.000 (800.000 - 700.000) si farà carico della Perdita di €. 200.000, mentre nel secondo sarà la Società di leasing a trarre il conseguente Utile pari ad €. 50.000 (850.000 - 800.000), in quanto a fronte dell'incasso di €. 850.000 quest'ultima rientrerà dalla posizione creditoria per €. 700.000, pagherà al curatore €. 100.000 e guadegnerà €. 50.000.

        Ed infine, in virtù della Perizia di stima, si chiede quando la Società di leasing dovrà corrispondere alla curatela l'importo di €. 100.000, subito o solo al momento del realizzo del bene immmobile.

        Marco Scattolini
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          10/12/2021 19:40

          RE: RE: RE: LOCAZIONE FINANZIARIA

          La sentenza della Cassazione da lei richiamata (per la precisione, Cass. 29/03/2019, n.8980, seguita da altre conformi) ha espressamente statuito che sulla base del valore di mercato del bene indicato dalla stima "sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest'ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, corrispondente all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data di fallimento e dei canoni a scadere, solo in linea capitale(in coerenza con la previsione della L. Fall., art. 55), oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione; eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto".
          In sostanza è come se l'accertamento contabile delle poste di dare/avere tra le parti del rapporto negoziale sia sospensivamente condizionata al momento della vendita o altra ricollocazione del bene ai valori di mercato in quanto la misura del valore realizzato dalla vendita o altra collocazione del bene costituisce, nell'art. 1, co 138 e segg. l. n. 124 del 2017, cui la Corte si riallaccia, un presupposto legale al verificarsi del quale resta subordinata la determinazione del reale saldo finale del rapporto di finanziamento oggetto di contratto, sia esso a credito e/o a debito dell'una o dell'altra parte.
          Pertanto, la perizia di stima- effettuata da perito nominato dal giudice delegato e non da un consulente di parte- costituisce la base per la determinazione del credito del concedente da ammettere al passivo o per negare l'ammissione, e, in questo caso, per chiedere l'eventuale differenza a favore del fallimento, fermo restano che il calcolo definitivo si fa all'atto della vendita o diversa collocazione del bene o comunque al momento del riparto finale, se a quel momento l'allocazione del bene non si è ancora verificata.
          Zucchetti Sg srl
    • Alfredo Tacchetti

      Fermo
      30/09/2021 08:51

      RE: LOCAZIONE FINANZIARIA

      Buongiorno,
      Mi inserisco nella discussione su questione dove i professionisti sono chiamati a scelte non solo giuridicamente complicate ma anche economicamente rilevanti.
      Concordo pienamente sul fatto che la banca debba insinuarsi al passivo, ma prima di prendere la strada suggerita dall'arresto citato dal Collega, verificherei se:
      1. Il contratto di leasing sia stato stopulato e quindi efficace anteriormente alla entrata in vigore della novella 2017;
      2. Se il contratto è stato risolto prima della dichiarazione di fallimento, come potrebbe emergere dal fatto che la banca abbia promosso un procedimento d'urgenza al solo scopo di ottenere la restituzione del bene. Comunque è da vedere.
      Ciò in quanto sulla scorta dei principi affermati dalle Sezioni unite nella recente sentenza 2021 del 28 marzo 2021, per i contratti ante novella vale sempre la distinzione di origine giurisprudenziale, tra leasing di godimento e leasing traslativo, sicche ' ove si tratti di seconda ipotesi, nel caso in cui il contratto sia stato risolto prima del fallimento non si applicherebbe il 72 quater (analogo alla legge speciale del 2017), ma l'art. 1526 cc che apre strade molto interessanti per il curatore in tema di restituzione dei canoni versati dal fallito, detratto l indennizzo per il godimento.
      Buon lavoro a tutti
      Alfredo Tacchetti
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        30/09/2021 18:35

        RE: RE: LOCAZIONE FINANZIARIA

        Non abbiamo richiamato nel nostro precedente intervento Cass. sez. un. 28/01/2021, n.2061 (questi sono i dati esatti) perché abbiamo dato per scontato, dalla descrizione fatta, che questa fosse irrilevante nella fattispecie.
        Tale sentenza, infatti, risolve una serie di problemi, il primo dei quali riguarda la possibilità per il curatore del fallimento dell'utilizzatore di sciogliersi da un contratto di leasing già risolto dal concedente per inadempimento dell'utilizzatore (stiamo adattando alla nostra fattispecie la questione risolta, diversa nella forma, ma uguale nella sostanza).
        La risposta positiva a questo primo quesito ha posto l'ulteriore problema di identificare, verificatasi appunto la risoluzione, quale normativa applicare, su cui si era creato un contrasto giurisprudenziale, ritenendo la parte prevalente e più recente della giurisprudenza sempre applicabile al disciplina di cui alla legge n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-140, anche se il fatto risolutivo si era verificato antecedentemente all'entrata in vigore di detta legge, ed altra giurisprudenza che negava tale soluzione (le ragioni di questi opposti orientamenti sono ben descritti nella sentenza delle sez. unite.
        Queste hanno accolto questa seconda soluzione affermando che "In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa" deducendone, quindi, che solo per i "contratti anteriormente risolti resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall."; nel mentre per i contratti risolti successivamente trova applicazione la normativa della legge speciale del 2017. E, come precisano le sezioni unite, la "L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-140, superando, quindi, la logica della regolamentazione specifica e settoriale, ha fornito una tipizzazione legale del contratto di leasing finanziario in termini di fattispecie generale e unitaria (facendo convergere in un unico tipo il leasing di godimento e quello traslativo: segnatamente in tal senso il comma 136), mutuandone morfologia e funzione da un radicato substrato economico-sociale, così da plasmare in disciplina positiva l'esperienza lungamente maturata nel contesto regolatorio dell'autonomia privata, alimentato, costantemente, anche dall'attività ermeneutica della giurisprudenza" Disciplina positiva che è inutile qui riportare, ma che per grandi linee riprende, con alcune specificazioni quella di cui all'art. 72 quater l. fall..
        In altre parole la differenza tra leasing traslativo e di godimento diventa rilevante non quando la risoluzione sia avvenuta prima della dichiarazione di fallimento, ma quando la risoluzione sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge del 2017 (29 agosto 2017); se la risoluzione è successiva a tale data troverà applicazione la legge citata che ha regolamentato le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore e specificato i meccanismi per stabilire il valore del bene da porre a base della allocazione, da eseguire attraverso procedure competitive nel rispetto di principi di celerità e trasparenza.
        Nel caso poteva intuirsi che la società di leasing avesse chiesto la risoluzione prima del fallimento, avendo chiesto la restituzione in via di urgenza ex art. 700 cpc, ma nessun elemento indicava che ciò fosse avvenuto prima del 29 agosto del 2017; anzi, il fatto che il provvedimento di urgenza fosse nel caso intervenuto pochi giorni prima del fallimento e che non fosse stata iniziata azione nel merito (per questo abbiamo sottolineato gli affetti del provvedimento di urgenza non seguito dal merito), hascia presumere che la risoluzione come il fallimento siano recenti).
        Per questo motivo, non ci siamo inoltrati nella ricostruzione che le sue opportune e gradite sollecitazioni ci hanno spinto a fare oggi, ed abbiamo preferito semplificare il discorso confermando l'iter indicato nel quesito e riconducibile alla Cassazione del 2019.
        Zucchetti SG srl
    • Alfredo Tacchetti

      Fermo
      30/09/2021 21:08

      RE: LOCAZIONE FINANZIARIA

      Grato della dotta e meditata esegesi della sentenza a Sezioni Unite 2061/2021, preciso di aver risposto all'impronta (appena vista la discussione in newsletter) sicche non ricordavo lo spartiacque indicato dalla cassazione che peraltro ben conoscevo per averlo fatto valere (da difensore) in una causa contro un Leasing di cui attendo la definizione.
      Con il mio intervento ho inteso soltanto dare il "la" al Dott' Scattolini a verificare tutte le strade che potrebbero aprirsi al verificarsi di determinate condizioni; ciò con il senso pratico del professionista sul campo. Tutto qui.
      Una buona serata
      Avv. Alfredi Tacchetti
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        04/10/2021 20:03

        RE: RE: LOCAZIONE FINANZIARIA

        Noi siamo ben contenti che intervenga in quanto anche per noi è uno stimolo ad approfondire.
        Grazie.
        Zucchetti SG srl
    • Monica Bino

      PONTE NELLE ALPI (BL)
      19/11/2021 10:03

      RE: LOCAZIONE FINANZIARIA

      Buongiorno,
      concordo con l'iter da Lei prospettato.
      Al lato pratico tuttavia si presenta il seguente dubbio:
      la perizia di stima del valore di mercato del bene disposta dal Giudice delegato in sede di stato passivo da chi viene pagata? Dalla procedura o dal creditore? Se posta a carico del creditore ritengo che la relativa spesa possa essere ammessa in prededuzione in sede di domanda di ammissione tardiva. Che prassi si usa nei vari Tribunali?

      Grata di un cortese riscontro.
      MB
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        19/11/2021 20:23

        RE: RE: LOCAZIONE FINANZIARIA

        L'art. 139 della l. n. 124 del 2017 dispone quanto segue:" i fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non e' possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che puo' esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione…."
        Sembrerebbe, ala luce di tanto, che il costo della perizia sia a carico della società di leasing, quando però si segue la trafila indicata. Se a chiedere la perizia è il curatore del fallimento dell'utilizzatore, pare difficile porre la spesa a carico del concedente almeno in prima battuta, salvo poi a vedere cosa decide il giudice in via definitiva. La spesa a carico del concedente dovrebbe essere in prededuzione in quanto effettuata in occasione e in funzione del fallimento..
        Zucchetti SG srl
        • Ilaria Casa

          Parma
          15/02/2023 19:11

          RE: RE: RE: LOCAZIONE FINANZIARIA

          Buonasera,
          mi sfugge un passaggio importante per cui chiedo il vostro autorevole parere (Zucchetti e Colleghi).

          Contratto di leasing stipulato marzo 2021, durata 48 mesi per concessione autovettura.
          L'utilizzatore si rende inadempiente, e la società leasing comunica a mezzo PEC la risoluzione anticipata ad agosto 2022.
          Novembre 2022 apertura liquidazione giudiziale dell'utilizzatore.

          Il curatore ai sensi art. 172 CCII si scioglie ulteriormente dal contratto (ammesso che ce ne fosse bisogno vista la risoluzione già precedentemente invocata dal concedente) e restituisce il bene con autorizzazione del GD al di fuori della rivendica, ma come previsto dal 177 CCII, "Il concedente (ha diritto alla restituzione del bene ed) è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale"
          L'art. 177 CCII prevede anche che la stima del valore di mercato del bene venga disposta dal Giudice Delegato in sede di accertamento del passivo.

          A tal proposito suppongo quindi che il Curatore debba presentarsi in udienza con una perizia di stima che sottoporrà al GD (mi pare sia prassi nel Tribunale di Milano circ. 1/2017). Tale perizia di stima all'atto pratico da chi è fornita? Da uno stimatore nominato dal Curatore stesso, oppure dal concedente?

          L'art. 177 CCII richiama l'art. 97, comma 12, CCII, il quale a sua volta fa riferimento all'139 della L. n. 124 del 2017, secondo cui sembrerebbe inequivocabile che l'onere di nominare lo stimatore indipendente gravi sul concedente (società di leasing), sentito il curatore.

          Nel caso in cui però il concedente non faccia pervenire al curatore nè la scelta dello stimatore, nè tantomeno la perizia, mi domando se il curatore possa/debba presentarsi in udienza di stato passivo con una perizia da lui richiesta, sulla quale evidentemente il giudice sarà chiamato ad esprimersi in merito al valore di mercato (richiamato appunto dall'art.177 CCII).

          Quanto sopra prende spunto da una domanda di ammissione al passivo ricevuta dalla società di leasing che chiede di essere ammessa (in chirografo) per i canoni scaduti alla data di apertura della lg, "nonchè per il capitale residuo non rimborsato, il prezzo di riscatto della vettura, la penale di risoluzione del contratto, con detrazione del valore ricavato dal reimpiego", specificando che "ad oggi non è stata ancora riallocata". Non fornisce alcuna stima dell'autovettura.
          Le questioni quindi:
          1) la società di leasing è obbligata a fornire la stima?
          2) in alternativa, sarò io come curatore a dover fornire la stima per udienza?
          3) come dovrei trattare il credito per i canoni residui, riscatto, e penale di risoluzione (la società di leasing aveva mandato comunicazione di volersi sciogliere dal contratto tre mesi prima dell'apertura della liquidazione giudiziale tramite PEC)?

          Ringrazio anticipatamente per il costante supporto,
          Cordiali saluti
          Ilaria Casa
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            19/02/2023 09:09

            RE: RE: RE: RE: LOCAZIONE FINANZIARIA

            Lei giustamente sottolinea che la società concedente ha risolto il contratto di leasing per inadempimento del l'utilizzatore nell'agosto del 2022, ossia tre mesi prima che fosse aperta a carico dello stesso utilizzatore la procedura di liquidazione giudiziale. Questo significa che nel caso trova applicazione la disciplina di cui ai commi 136-140 dell'art. 1 legge 4.8.2017 n. 124 in quanto i cui presupposti della risoluzione si sono verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa (giur. pacifica quanto meno da Cass. sez. un. n. 2061 del 2021 e da ult. Cass. n. 27133 del 2022) e comunque non la normativa dettata dall'art. 72 quater l. fall. per il caso di scioglimento del contratto ad opera del curatore del fallimento dell'utilizzatore o dall'art. 177 ccii nel caso di apertura della liquidazione giudiziale.
            Orbene, per quanto qui interessa, il comma 138 del citato art. 1 dispone che "In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonche' le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene e' inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente". A sua volta il comma 139 prevede che "Ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non e' possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che puo' esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito e' indipendente quando non e' legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerita', trasparenza e pubblicita' adottando modalita' tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore".
            Da questo meccanismo si può dedurre che, nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, intervenga il fallimento di quest'ultimo o l'apertura della liquidazione giudiziale a suo carico, il concedente che vanta un credito deve fornire i mezzi probatori consentiti dalla legge per la determinazione della esistenza e quantificazione del credito azionato, sicchè, posto che per legge la prova del prezzo, in caso di mancata allocazione, va offerta a mezzo di stima con stimatore da scegliere secondo le modalità di cui al sopra richiamato comma 139, anche le spese della stima da parte del perito indipendente dovrebbero essere a carico del richiedente; con la conseguenza che se questi rimane inerte, può essere il curatore a chiedere al giudice la nomina di uno stimatore ponendo le relative spese a carico dell'istante, spese che tuttavia, come chiarisce il comma 138, possono essere recuperate dal concedente che, appunto, può chiedere il rimborso delle "spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita".
            Zucchetti Sg srl
            • Ilaria Casa

              Parma
              19/02/2023 11:43

              RE: RE: RE: RE: RE: LOCAZIONE FINANZIARIA

              Ringraziando per la risposta, di cui gradirei alcune precisazioni:

              1. come suggerite in caso di inerzia del concedente sarà il Curatore a doversi attivare. Poichè il Curatore ha già nominato uno stimatore (IVG) per la stima di altri beni ritengo di poter chiedere allo stesso di eseguire la perizia sul bene in leasing (senza dover chiedere una ulteriore nomina al GD) e poterla quindi presentare in sede di udienza di verifica dello stato passivo, fissata per il prossimo 16/3/2023. Corretto?

              2. poichè si tratta di una stima, non essendo ancora il bene stato allocato, il credito dovrebbe eventualmente essere ammesso con riserva/condizionato all'esito della vendita, cioè nel momento in cui effettivamente diventa noto l'effettivo valore di riallocazione?
              Ad esempio, ammesso che il valore della stima sia inferiore al credito (scaduto, residuo in quota capitale, opzione, recupero, stima, custodia, MA NON ANCHE L'INDENNITA' DI RISOLUZIONE ANTICIPATA in quanto non presente nell'elenco dell'art 139) del condedente lo ammetterei con riserva/condizionato es. per 5.000 euro.
              Ma nel caso contrario in cui il valore di stima fosse maggiore, sarebbe il concedente a dover dare alla procedura il maggior valore ricavato. In questo caso lo dovrei ESCLUDERE ma sempre con riserva/condizionato, in attesa dell'allocazione, specificando che sarà il concedente a dover corrispondere la maggiore somma alla procedura?
              Oppure, dovrei ammetterli (in caso di minusvalore della stima rispetto al credito del concedente) o escluderli (in caso plusvalore) sulla base che si desume dalla stima e poi fare una variazione di stato passivo una volta che il valore è definito a seguito della riallocazione?

              Ringrazio nuovamente
              Cordiali saluti
              Ilaria Casa
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                20/02/2023 19:56

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: LOCAZIONE FINANZIARIA

                Sul punto 1, siamo d'accordo.
                Sul punto 2, Cass. 10.07.2019, n. 18543, che ha indagato a fondo la struttura della risoluzione del leasing alla luce delle disposizioni della l. n. 124 del 2017, ha rapportato la vicenda della risoluzione del leasing per inadempimento alla fattispecie di cui all'art. 53 l. fall., che poi è la linea ripresa dal nuovo codice della crisi, concludendo sul punto che "Alla luce della chiara indicazione della novella, del tutto coerente con l'indirizzo già sostenuto dalla citata pronuncia n. 15701 del 2011 di questa Corte, va dunque esclusa, in quanto del tutto superflua, l'insinuazione in via tardiva della differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e la minore somma ricavata, pure affermato da un precedente arresto di questa Corte (cfr. Cass. 21213 del 2017) o l'ammissione di detto credito con riserva"; vi è da aggiungere che le riserve sono tipiche, per cui l'apposizione di una riserva al di fuori da quelle previste dalla legge, sarebbero come non apposte.
                Ovviamente la Corte si è posto il problema di come regolamentare i rapporti una volta allocato il bene a valori diversi da quelli di stima ed ha statuito che "Sulla base del valore di mercato del bene, come stabilito mediante la stima su menzionata, sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest'ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, pari ai canoni scaduti e non pagati ante fallimento ed ai canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione. Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto".
                Zucchetti SG srl