Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

decorrenza per il curatore dell'obbligo di attivazione del domicilio digitale ai sensi della lett. c) del c. 2 dell'art....

  • Leonardo Quagliata

    ROMA
    23/11/2022 11:03

    decorrenza per il curatore dell'obbligo di attivazione del domicilio digitale ai sensi della lett. c) del c. 2 dell'art. 10 CCI

    Buongiorno.
    Trattasi di procedura di liquidazione giudiziale aperta nel 2022 a carico di una SRL il cui legale rappresentante, nonostante abbia regolarmente ricevuto la raccomandata a.r. con cui è stato avvisato delle incombenze derivanti dalla apertura della procedura, non ha consegnato nè i libri sociali nè le scritture contabili, nè si è messo in contatto con il curatore.
    Considerato che:
    - il comma 1 dell'art. 10 recita:
    Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsene.
    - il comma 2 dell'art. 10 recita:
    Gli organi di cui al comma 1 attivano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:
    a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene;
    b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero;
    c) al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice.
    - il comma 3 dell'art. 10 recita:
    Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2.
    Vorrei sapere:
    a) come si fa a conoscere se il legale rappresentante è munito di indirizzo di posta elettronica certificata e da quando decorre l'obbligo per il curatore di attivazione del domicilio digitale ai sensi della lett. c) del c. 2 dell'art. 10 CCI;
    b) come va "tempestivamente" comunicato al legale rappresentante l'attivazione di detto domicilio digitale;
    c) se, successivamente all'attivazione del domicilio digitale, le comunicazioni al legale rappresentante "sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria".
    In tal caso, domando infine a cosa serve l'istituzione, da parte del curatore, del domicilio digitale per i creditori (non obbligati di munirsene) ed il legale rappresentante sprovvisti, se poi le comunicazioni a questi soggetti "sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria".
    Restando in attesa di un gradito riscontro, porgo i migliori saluti.
    Leonardo Quagliata
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/11/2022 19:35

      RE: decorrenza per il curatore dell'obbligo di attivazione del domicilio digitale ai sensi della lett. c) del c. 2 dell'art. 10 CCI

      Va premesso che il curatore dovrebbe, al momento dell'accettazione dell'incarico, ricevere le credenziali per accedere al domicilio digitale assegnato dal Ministero Giustizia (art. 126 CCII, co. 2), ma questo servizio al momento non è funzionante, per cui il curatore dovrà continuare a scegliere un proprio indirizzo Pec, diversificato da quello del fallito o della società fallita, da comunicare ai creditori e al debitore o società ammessa alla liquidazione giudiziale per tutte le comunicazioni.
      Teoricamente la iniziale comunicazione alla società assoggettata alla liquidazione giudiziale dovrebbe essere eseguita all'indirizzo Pec della stessa, ma il secondo comma dell'art. 10, come da lei ricordato, richiede, alla lett. c), che il curatore debba creare un domicilio digitale per il legale rappresentante della società assoggettata alla procedura, il che fa intendere in primo luogo, che il curatore debba intrattenere rapporti con la società non rivolgendosi direttamente alla stessa, salvo cura del legale rappresentante a leggere la posta pervenuta, ma relazionandosi con il legale rappresentante e, inoltre che la creazione del domicilio digitale va fatta non nel caso in cui la società o il suo amministratore ne siano privi, ma in ogni caso in quanto tale indirizzo è da utilizzare per le comunicazioni con gli organi della procedura.
      Abbiamo fatto questo inquadramento perché le sue domande toccano aspetti che vanno inseriti in questo sistema. alla luce del quale, quindi, il domicilio digitale al legale rappresentante della società assoggettata alla liquidazione giudiziale deve sempre essere creato e trasmesso all'interessato. Se questi dispone di una sua Pec, risultante dal registro UNI-PEC, lo trasmette a questo indirizzo, altrimenti tramite raccomandata.
      Una volta attivato e comunicato l'indirizzo digitale, se la comunicazione via Pec o raccomandata riesce, le successive comunicazioni vanno effettuate all'indirizzo digitale comunicato,; se invece non trova la Pec del legale rappresentante o questa non viene recapitata per cause imputabili al destinatario o egualmente non viene recapitata la raccomandata, le successive comunicazioni vanno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Come vede, la disposizione di cui al comma terzo dell'art. 10 CCII, ha una sua logica in quanto il deposito in cancelleria costituisce il mezzo sussidiario per le comunicazioni quando queste non possono essere effettuate all'indirizzo digitale che ciascun creditore deve avere o a quello digitale creato dal curatore nelle ipotesi di cui al comma 2 dello stesso articolo.
      Zucchetti SG srl
      • Leonardo Quagliata

        ROMA
        23/11/2022 20:42

        RE: RE: decorrenza per il curatore dell'obbligo di attivazione del domicilio digitale ai sensi della lett. c) del c. 2 dell'art. 10 CCI

        Buonasera.
        Ringrazio della risposta.
        Dunque, se ho ben inteso:
        1) il domicilio digitale del legale rappresentante della società assoggettata alla liquidazione giudiziale deve sempre essere creato e trasmesso al legale rappresentante;
        2) se il legale rappresentante dispone di una sua Pec, risultante dal registro UNI-PEC, occorre trasmettere la comunicazione di avvenuta attivazione del domicilio digitale a questo indirizzo di Pec, altrimenti tramite raccomandata;
        3) se la comunicazione via Pec o, in assenza di Pec, tramite raccomandata, va a buon fine, le successive comunicazioni vanno effettuate all'indirizzo digitale comunicato; in caso contrario, le successive comunicazioni vanno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
        A tale ultimo riguardo domando se l'avviso di "casella piena" della pec ovvero la "compiuta giacenza" della raccomandata devono intendersi buon fine della comunicazione oppure no.
        Ringrazio e porgo i migliori saluti.
        Leonardo Quagliata
        Come vede, la disposizione di cui al comma terzo dell'art. 10 CCII, ha una sua logica in quanto il deposito in cancelleria costituisce il mezzo sussidiario per le comunicazioni quando queste non possono essere effettuate all'indirizzo digitale che ciascun creditore deve avere o a quello digitale creato dal curatore nelle ipotesi di cui al comma 2 dello stesso articolo.
      • Leonardo Quagliata

        ROMA
        25/11/2022 19:04

        RE: RE: decorrenza per il curatore dell'obbligo di attivazione del domicilio digitale ai sensi della lett. c) del c. 2 dell'art. 10 CCI

        Buonasera.
        Ringrazio della risposta.
        Dunque, se ho ben inteso:
        1) il domicilio digitale del legale rappresentante della società assoggettata alla liquidazione giudiziale deve sempre essere creato e trasmesso al legale rappresentante;
        2) se il legale rappresentante dispone di una sua Pec, risultante dal registro UNI-PEC, occorre trasmettere la comunicazione di avvenuta attivazione del domicilio digitale a questo indirizzo di Pec, altrimenti tramite raccomandata;
        3) se la comunicazione via Pec o, in assenza di Pec, tramite raccomandata, va a buon fine, le successive comunicazioni vanno effettuate all'indirizzo digitale comunicato; in caso contrario, le successive comunicazioni vanno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
        A tale ultimo riguardo domando se l'avviso di "casella piena" della pec ovvero la "compiuta giacenza" della raccomandata devono intendersi buon fine della comunicazione oppure no.
        In attesa di un cortese gradito riscontro, porgo i migliori saluti.
        Leonardo Quagliata
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          28/11/2022 19:05

          RE: RE: RE: decorrenza per il curatore dell'obbligo di attivazione del domicilio digitale ai sensi della lett. c) del c. 2 dell'art. 10 CCI

          Ai fini che interessano, la casella piena o la compiuta giacenza vanno considerati come mancata ricezione per causa imputabile al destinatario, per cui le successive comunicazioni vanno, a nostro avviso, effettuate mediante deposito in cancelleria in applicazione del terzo comma dell'art. 10 CCII.
          Zucchetti Sg srl
          • Leonardo Quagliata

            ROMA
            28/11/2022 22:06

            RE: RE: RE: RE: decorrenza per il curatore dell'obbligo di attivazione del domicilio digitale ai sensi della lett. c) del c. 2 dell'art. 10 CCI

            Buonasera,

            devo far presente che la Cassazione in due sentenze (Cass. n. 3164 del 11.02.2020 e Cass. sez. Lav., sent. n. 5646 del 2.03.2021) ha statuito che la casella piena va considerata come avvenuta ricezione da parte del destinatario. Inoltre, depone in tal senso l' art. 149 bis, comma 3, Cod. proc. civ..

            Ciò precisato, mi rimane il dubbio di come debba intendersi la compiuta giacenza della raccomandata a.r. spedita tramite il servizio delle Poste Italiane: come avvenuta ricezione oppure no?

            Ringrazio ancora dell'approfondimento che vorrete dare.
            Saluti
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              29/11/2022 19:28

              RE: RE: RE: RE: RE: decorrenza per il curatore dell'obbligo di attivazione del domicilio digitale ai sensi della lett. c) del c. 2 dell'art. 10 CCI

              Conosciamo bene l'art. 149 bis cpc e le sentenze da lei citate e per questo abbiamo nella precedente risposta scritto che ritenevamo che la casella piena o la compiuta giacenza vanno considerati come mancata ricezione per causa imputabile al destinatario, precisando "ai fini che interessano"; abbiamo ragionato sul fatto che il secondo comma dell'art. 10 richiede il deposito in cancelleria anche nel caso "di mancata consegna del messaggio elettronico per causa imputabile al destinatario" e ritenuto che nella materia in questione tenere la casella Pec piena o non adoperarsi per prendere alla posta il documento ivi giacente sia addebitabile al destinatario; del resto la stessa Corte nelle sentenze richiamate afferma che "Nonostante la mancata ricezione della comunicazione per causa a lui imputabile, il destinatario è comunque nella condizione di prendere cognizione degli estremi della comunicazione medesima, in quanto il sistema invia….", ossia ammette la imputabilità al destinatario della casella piena.
              Certo se vuole andare più sul sicuro segua la Cassazione, ma rimane , come lei giustamente sottolinea, il caso della compiuta giacenza.
              In questo caso, a dire il vero, il problema ci sembra più semplice; la raccomandata, infatti, ha lo scopo di sopperire alla iniziale mancata conoscenza dell'indirizzo di posta elettronica del destinatario, per cui questi viene contattato via posta e, salvo errore del mittente, riceve una effettiva o formale conoscenza della procedura alla dovrebbe inviare il proprio indirizzo e, se non lo fa, ricade nella previsione del comma terzo dell'art. 10 e del deposito in cancelleria delle comunicazioni successive.
              Zucchetti SG srl