Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

INTERVENTO DA PARTE DI TERZO CREDITORE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

  • Paolo Dominici

    MACERATA FELTRIA (PU)
    31/10/2020 10:22

    INTERVENTO DA PARTE DI TERZO CREDITORE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

    Buongiorno vorrei sottoporre alla Vs. cortese attenzione il seguente quesito:

    un creditore -Tizio- ammesso al passivo in prededuzione nell'ambito di una procedura fallimentare, avendo la concreta possibilità di essere soddisfatto in sede di primo riparto parziale alla luce delle somme disponibili da parte della procedura, si é visto escluso dal detto riparto parziale in conseguenza della opposizione allo stato passivo formalizzata da altro creditore -Caio- escluso in sede di esame dello stato passivo in quanto, in conseguenza della medesima pendente opposizione, sono state accantonate le relative somme di cui al credito -di Caio- escluso.

    Può intervenire il creditore -Tizio- per sostenere le ragioni di esclusione del credito, nel giudizio di opposizione allo stato passivo radicato da Caio ?

    L'intervento di Tizio può ritenersi legittimato ex art.99 comma 8° L.F.?

    Ringraziando sin d'ora ed in attesa di cortese riscontro,

    cordiali sali saluti.

    Avv. Paolo Dominici




    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/11/2020 19:22

      RE: INTERVENTO DA PARTE DI TERZO CREDITORE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

      L'intervento di terzi interessati nel giudizio di opposizione- come di tutti quelli di impugnazione dello stato passivo- è espressamente previsto dal comma ottavo dell'art. 99 l. fall. che così si esprime: "L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste".
      La dizione di "qualunque interessato" è, per un verso più ampia di quella contenuta nell'originario testo della legge fallimentare, che limitava l'intervento ai "creditori" e, per cui è indiscusso che i creditori siano legittimati all'intervento; per altro verso specifica ciò che, per la verità la dottrina già aveva anticipato,, e cioè che non ogni creditore è legittimato, ma solo chi vi ha interesse.
      Orbene, dalla descrizione dei fatti da lei effettuata, da cui emerge che Tizio non viene soddisfatto a causa proprio della pendente opposizione, dovrebbe questi avere sicuramente la legittimazione ad intervenire. Usiamo il condizionale perché la nostra è una valutazione astratta, basata su dati che non forniscono una rappresentazione completa della vicenda, per cui è lei che deve valutare in concreto se effettivamente la soddisfazione di Tizio è condizionata dall'esito dell'opposizione. Non le nascondiamo che la vicenda descritta desta qualche perplessità, perchè, da un lato, Tizio, godendo di un credito prededucibile, dovrebbe essere soddisfatto prima dei creditori concorsuali, per cui la mancata soddisfazione di Tizio, quanto meno richiederebbe che anche l'altro creditore opponente sia portatore di un credito prededucibile, dall'altro l'accantonamento ai creditori opponenti non è generalizzato, ma è previsto dall'art. 113 l. fall. solo per i creditori opponenti a favore dei quali siano state disposte misure cautelari o per quelli la cui domanda sia stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato.
      Ad ogni modo, rimane fermo che l'intervento- qualora ritenga di effettuarlo- deve avvenire nei limiti indicati dalla norma richiamata, ossia "almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale" (comma sesto art. 99 l. fall.).
      Zucchetti SG srl