Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

RIMBORSO CREDITO IVA - DECADENZA DECENNALE - ART. 30 TER - ASSENZA DOCUMENTAZIONE

  • Marco Fini

    Taglio di Po (RO)
    18/12/2019 18:51

    RIMBORSO CREDITO IVA - DECADENZA DECENNALE - ART. 30 TER - ASSENZA DOCUMENTAZIONE

    Buonasera,
    ringrazio anticipatamente per il vostro prezioso contributo in relazione al seguente delicato tema.
    Nel fallimento recentemente affidatomi, salvo un credito IVA, non c'è nessun bene e nessun tipo di attività. L'amministratore unico della società "s.r.l.", che era anche unico socio, è entrato in coma nel 2010 ed è deceduto nel 2011. Ho contattato l'ultimo tenutario delle scritture contabili, il quale a parte qualche atto notarile non dispone più delle scritture contabili e delle fatture. L'ultimo Unico (comprensivo della dichiarazione IVA) era stato trasmesso nel 2010 con riferimento all'anno fiscale 2009, dopo di che non è più stata presentata nessuna dichiarazione. Nel 2014 era stata chiusa d'ufficio la partita IVA, poi riaperta per svolgere le pratiche della procedura fallimentare quali la variazione del curatore nei 30 giorni e l'accesso ai dati al cassetto fiscale (operazioni altrimenti bloccate) per proseguire con i controlli.
    Risulta quindi un credito IVA "importante" nel mod. Unico 2010 rigo RX2 – colonna "credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione". (L'importo del credito NON E' indicato nel quadro "credito di cui si chiede il rimborso").
    Non disponendo di alcuna scrittura contabile e neppure delle fatture mi sto interrogando su come procedere:
    - IPOTESI A : Ritengo di non avere elementi sufficienti per ottenere tale rimborso, pertanto relaziono al giudice sull'assenza di attivo e chiedo di chiudere il fallimento art. 102 lf (menzionando l'impossibilità di ottenere il credito iva per assenza di elementi sufficienti a chiederne il rimborso per es. l'assenza delle scritture contabili a dimostrazione del credito)
    OPPURE
    - IPOTESI B : Presento istanza di rimborso IVA su carta semplice ai sensi dell'art. 30-ter dpr 633/72, almeno per interrompere la decadenza a seguito della prescrizione decennale (31.12.2019) e attendo l'esito della risposta dell'Agenzia Entrate. Seguo quindi la via di cercare di ottenere il rimborso. Sapendo che se l'Agenzia mi dovesse chiedere prova del credito (cosa che normalmente l'Ufficio fa) non avrò nulla da esibire a riprova del credito. (La richiesta di provare il credito mi risulta richiesta lecita dell'Agenzia e non credo di potermi opporre e comunque pretendere il rimborso. O SBAGLIO?)
    Secondo vostro ponderato giudizio QUALE IPOTESI E' QUELLA PIU' CORRETTA DA SEGUIRE?
    Anticipo che l'Ufficio Rimborsi IVA in casi simili a questo è orientato a dare il diniego perché la casella barrata in dichiarazione è su "credito da utilizzare in compensazione" e NON su "credito di cui si chiede il rimborso" e sono trascorsi più di due anni da quando era sorto il diritto a chiedere il rimborso.
    Aggiungo anche l'informazione che non sono ancora scaduti i termini per la presentazione della relazione art. 33 LF. nella quale potrei esporre il tutto al giudice (sia che abbia seguita l'una o l'altra ipotesi).
    Ringrazio anticipatamente per quante osservazioni e indicazioni vorrete offrirmi per affrontare il tema sopra esposto.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      06/01/2020 20:09

      RE: RIMBORSO CREDITO IVA - DECADENZA DECENNALE - ART. 30 TER - ASSENZA DOCUMENTAZIONE

      Siamo assolutamente d'accordo che la probabilità di ottenere il rimborso sia decisamente minima, ma non vediamo perché il Curatore debba assumersi la responsabilità di escluderla del tutto, anche perché non siamo in presenza di una procedura aperta da tempo e si rischi quindi un rilievo per prolungamento eccessivo.

      Volendo agire nel massimo rigore, segnaliamo che la rinuncia a un credito (ancorché di riscossione estremamente improbabile) non è nemmeno espressamente prevista della legge fallimentare, che all'art. 35 menziona esplicitamente solo "Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni", e la rinuncia a un credito rientra nei residuali "atti di straordinaria amministrazione".

      Suggeriamo quindi di esporre chiaramente la questione nella relazione iniziale ex art. 33 l.fall. e prospettare la situazione nei suoi esatti termini in un specifica istanza al Giudice Delegato, chiedendo l'autorizzazione all'abbandono.

      Se il Giudice (ovvero il Comitato dei Creditori ove esistente) condividerà le perplessità chiaramente esposte nel quesito e riterrà più conveniente per i creditori una celere chiusura della procedura rispetto a un tentativo di riscossione del credito IVA, autorizzerà a non effettuare il tentativo di riscossione e a chiudere la procedura.

      Se tale autorizzazione non verrà concessa, si potrà procedere come descritto nell'ipotesi B, e in sede di diniego del rimborso si chiederà l'autorizzazione a non proporre ricorso avverso tale provvedimento, motivandolo con le irrisorie probabilità di vittoria, a fronte di inevitabili costi per la procedura.
      • Marco Fini

        Taglio di Po (RO)
        20/01/2020 18:05

        RE: RE: RIMBORSO CREDITO IVA - DECADENZA DECENNALE - ART. 30 TER - ASSENZA DOCUMENTAZIONE

        Ringrazio per le preziose indicazioni.