Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Compenso dovuto al consulente del lavoro e al commercialista per la difesa in una causa Tributaria.

  • Umberto Di Pede

    MATERA
    10/06/2025 20:04

    Compenso dovuto al consulente del lavoro e al commercialista per la difesa in una causa Tributaria.

    Il compenso spettante al consulente del lavoro, per l'elaborazione dei cedolini paga, e al commercialista, per l'attività di difesa in una causa fiscale svolta a favore della curatela fallimentare su incarico del curatore, previa l'autorizzazione del giudice delegato, deve essere determinato secondo le disposizioni del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico delle Spese di Giustizia) oppure in base alle tariffe professionali dei consulenti del lavoro e dei dottori commercialisti?
    Grazie.
    Dott. Umberto Di Pede Matera
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      12/06/2025 09:40

      RE: Compenso dovuto al consulente del lavoro e al commercialista per la difesa in una causa Tributaria.

      Per rispondere alla domanda dobbiamo premettere il fatto che, secondo la giurisprudenza, "il coadiutore del curatore fallimentare (figura prevista dal secondo comma dell'art. 32 legge fall.), la cui opera è integrativa dell'attività del curatore, svolgendo funzioni di collaborazione e di assistenza nell'ambito e per gli scopi della procedura concorsuale, assume la veste di ausiliario del giudice; pertanto il suo compenso deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici, e non alla tariffa professionale, la quale va invece applicata allorché si sia instaurato un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo (opera professionale), essendo stato il professionista officiato dal fallimento per svolgere la propria opera in determinate attività ed operazioni" (Cass. Sez. I, n. 1568 del 26/1/2005; Cass. Sez.,II, n. 10143 del 9/5/2011 entrambe pronunciate proprio con riferimento alla figura del consulente del lavoro).
      La linea che distingue il coadiutore da un ordinario professionista incaricato dal curatore di una prestazione di lavoro autonomo è molto sottile e non agevole da determinare. In linea di massima si può dire che si è in presenza di un coadiutore quando il curatore si avvale dell'opera di un professionista per riceverne un contributo tecnico al perseguimento delle finalità istituzionali generali della procedura fallimentare; quando, invece, viene officiato un professionista per una prestazione di lavoro autonomo per la soluzione di problemi ulteriori ed eventuali, per i quali necessiti un'attività di tipo specialistico che il curatore non è chiamato ad espletare, non ha la competenza per farlo e di cui, pertanto, non risponde in via diretta, si è in presenza di un incarico professionale vero e proprio, con conseguente applicazione del le tariffe professionali.
      Fatta questa premessa, ci sembra di poter dire che il compenso del commercialista per la difesa in giudizio può certamente essere determinato secondo le tariffe professionali.
      Per quanto riguarda il consulente del lavoro, invece, a noi pare che si tratti di un ordinario coadiutore soprattutto se è stato nominato ex art. 32 lf, anche alla luce dei precedenti richiamati.