Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

  • Mattia Di Gregorio

    Pescara
    01/10/2020 09:54

    PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

    Buongiorno,
    sono stato autorizzato dal G.D. alla costituzione di parte civile nel processo penale a carico dell'amministratore della società e, contestualmente, ha decretato la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 144 DPR 115/2002.
    Ho tre banali domande:
    1. Considerata la specificità delle norme sul PSS nel processo penale, è confermato che non va proposta alcuna ammissione al PSS al Giudice penale?
    2. Terminato il processo, sarà il G.D. a liquidare il compenso all'avvocato della procedura?
    3. E' sufficiente in Decreto del G.D. per non pagare l'anticipazione di 27 euro per la costituzione di parte civile?
    Grazie mille.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/10/2020 20:14

      RE: PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

      Ci scusi, ma non riusciamo a capire la domanda sub 1. Sia per favore più descrittivo.
      Sulla domanda sub 2, è il giudice delegato che liquida il compenso al legale del fallimento, come previsto dal n. 6 del primo comma dell'art. 25 .
      Sulla domanda sub 3, è sufficiente il decreto del giudice delegato giacchè l'art. 144 del DPR n. 115 del 2002, stabilisce che "Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio".
      Zucchetti SG srl
      • Chiara Fabbroni

        AREZZO
        12/12/2021 16:17

        RE: RE: PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

        Buonasera,
        volendo inserirmi su detta tematica, volevo anche io porre il seguente questo.
        1) In sintesi una volta che il Giudice Delegato ha decretato l'ammissione del Fallimento al gratuito patrocinio, il legale della curatela deve presentare una ulteriore istanza di ammissione al Giudice penale?
        2) Altra tematica attiene alla redazione della Nota spese che deve depositare la parte civile, insieme alle Conclusioni scritte. In questo caso, mi domando, se si debba procedere come nel diritto civile, ovverosia richiedendo che l'ìmputato venga condannato al pagamento delle spese di lite direttamente all'Erario, ovvero a rimborsare l'erario di quanto questi verserà a parte parte civile e/o al suo difensore, risultando ammessa al patrocinio a spese dello stato.
        3) Infine, in casi similari a liquidare le spese legali non dovrebbe invero procedere l'autorità che ha definito il processo?
        Grazie per l'attenzione
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/12/2021 19:18

          RE: RE: RE: PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

          Ai sensi dell'art. 144 DPR n. 115 del 2002 quando il fallimento è parte in un giudizio è il giudice delegato che attesta la mancanza di forndi e tanto equivale all'ammissione al gratuito patrocinio, per cui la parte civile dichiarata fallita e ammessa in fo0rza della ciatta norma al gratuito patrocinio non ha alcun bisogno di presentare una ulteriore istanza al giudice penale.
          La richiesta di condanna alla rifusione delle spese di causa della parte civile è sempre rivolta all'imputato. Alla liquidazione delle stesse procede il giudice penale e il difensore beneficiario della parte ammessa al gratuito patrocinio ne chiede il pagamento allo Stato, e l'imputato poi dovrà corrispondere allo Stato proprio la somma che questo ha pagato al difensore della parte civile.
          Zucchetti SG srl