Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

ROTTAMAZIONE TER -FALLIMENTO

  • Elisabetta Faggi

    Prato
    20/02/2020 21:03

    ROTTAMAZIONE TER -FALLIMENTO

    Fallimento di una srl nel dicembre 2019; pochi mesi prima il Liquidatore aveva presentato domanda di definizione art.3 D.L. 119/2018 agevolata c.d. rottamazione ter con esito positivo e aveva pagato regolarmente la prima rata entro il 30/11/2019.
    Qualora il curatore ritenga opportuno, fatte le dovute valutazioni, non coltivare la rottamazione, si chiede:
    a) se occorre l'autorizzazione del CDC e/o GD
    b) che rilevanza giuridica abbia la domanda di rottamazione ter presentata dalla società fallita prima della sentenza di fallimento
    c) le rate non pagate dal curatore si consolidano in prededuzione, o la rottamazione decade e si riaprono le cartelle per gli importi originari che dovranno essere insinuate dall'Agente della Riscossione nello stato passivo del fallimento secondo il loro naturale rango?
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      26/02/2020 19:49

      RE: ROTTAMAZIONE TER -FALLIMENTO

      La questione delle autorizzazioni necessarie dipende essenzialmente da tre articoli della legge fallimentare:

      - l'art. 31, che stabilisce che "Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite".

      - l'art. 35, il quale stabilisce che "Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori.
      ...
      Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato
      "

      - l'art. 25, a norma del quale "Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura".

      La "rinuncia" alla rottamazione non ci pare rientri nelle previsioni dell'art. 35, di conseguenza riteniamo che rientri nell'autonomia del Curatore, salvo il generico diritto/dovere di vigilanza del Giudice Delegato, che presso alcuni Tribunali sappiamo essere interpretato in modo particolarmente ampio.


      Per quanto riguarda valenza ed effetti della rottamazione presentata dall'imprenditore in bonis, essa è valida ma se non seguita dal regolare pagamento, l'art. 3, comma 14, del D.L. 23/10/2018 n. 119 stabilisce che "In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti".


      Per quanto infine riguarda la questione della prededuzione, abbiamo più volte espresso l'opinione che, stante proprio la disposizione qui sopra richiamata, in caso di non regolare pagamento degli importi dovuti, si ritorni semplicemente alla situazione preesistente; ovvero che la frase "Alle somme occorrenti per aderire alla definizione ... si applica la disciplina dei crediti prededucibili" contenuta al comma 18 della norma citata non possa significare che le rate residue diventano debito prededucibile, ma semplicemente che per pagarle "si applica la disciplina" dei crediti prededucibili, ovvero che non sia necessario passare per la procedura di riparto.