Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Accettazione dell'eredità del fallito

  • Maria Cristina Bongiorno

    Milano
    10/01/2020 17:38

    Accettazione dell'eredità del fallito

    Il fallito ha ereditato quote immobiliari per successione materna nel 2010 e paterna nel 2019; il fallimento è stato dichiarato nel 2013; avevo trascritto la sentenza dichiarativa del fallimento sulla quota ereditata nel 2010 ma non accettata dal fallito; non ho ancora trascritto la sentenza sulle quote ereditate nel 2019.
    Essendo in corso trattative con gli altri comproprietari per la vendita delle quote, manca però la continuità delle trascrizioni, come mi devo comportare:
    1. accettare l'eredità ex art. 35 LF con beneficio d'inventario sarebbe oltremodo complicato e costoso (si tratta di immobili siti in Lombardia e Sicilia, oltre ad un legato), rispetto al valore delle quote;
    2. accettare senza beneficio d'inventario sarebbe rischioso in quanto eventuali debiti ereditari darebbero debiti ella massa da pagare per intero in prededuzione (e non credo che il giudice mi autorizzi);
    3. far accettare l'eredità al fallito, sempre che accetti? Con o senza beneficio d'inventario? Chi sopporterebbe i costi e quali sarebbero le conseguenze per il fallimento?
    E' evidente che l'accettazione pura e semplice del fallito, se comporta per il fallimento gli stessi rischi riguardo ai debiti ereditari, non avrebbe alcun senso.
    Altrimenti, quale altra soluzione per vendere le quote?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/01/2020 13:36

      RE: Accettazione dell'eredità del fallito

      Sui beni ereditati dal fallito dalla madre nel 2010 non doveva effettuare la trascrizione della sentenza di fallimento in quanto il chiamato all'eredità, all'epoca in bonis, aveva rinunciato all'eredità, per cui i beni oggetto di quella eredità (né ovviamente la quota in presenza di altre chiamati) erano entrati nel patrimonio del soggetto poi fallito tre anni dopo (e quindi fuori anche dal periodo sospetto per una eventuale revocatoria della rinuncia).
      Diverso il discorso per l'eredità paterna in quanto la successione si è aperta in pendenza di fallimento del chiamato all'eredità e per essi trova applicazione il secondo comma dell'art. 42, pe ril quale "sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, detratte le passività incontrate per l'acquisizione e la conservazione dei beni medesimi". Ne consegue, pur sussistendo ancora qualche dubbio sull'acquisizione automatica o meno die beni, che l'accettazione dell'eredità possa essere fatta dal curatore del chiamato e che possa farlo soltanto mediante accettazione con beneficio di inventario, sia perché risponde ad un principio generale che questo è il mezzo di accettazione di eredità altrui sia perché deve scomputare le passività, e non deve far gravare sui creditori concorsuali del fallito debiti successivamente pervenuti. In sostanza deve fare una valutazione di convenienza se accettare o non raffrontando l'attivo con il passivo.
      Non esistendo alternative all'accettazione beneficiata non vi sono strumenti diversi per acquisire i beni per venderli agli altri eredi; tuttavia poiché ha tempo per l'accettazione, salvo che un coerede non le faccia fissare un termine, potrebbe nel frattempo trovare un accordo transattivo che preveda la rinuncia sua e il versamento di una somma per evitare controversie, e dopo il pagamento, rinunciare. Ma è meglio che consulti un avvocato perché è una operazione rischiosa.
      Zucchetti SG srl
      • Maria Cristina Bongiorno

        Milano
        06/02/2020 17:28

        RE: RE: Accettazione dell'eredità del fallito

        Per la successione del 2009 (rettifico, non del 2010), preciso che il fallito non aveva rinunciato all'eredità, solo non aveva trascritto l'accettazione; temo, comunque, che la trascrizione della sentenza di fallimento non produca alcun effetto, posto che i beni non sono stati acquisiti alla massa in quanto non ereditati dal fallito.
        Nel frattempo sono decorsi 10 anni, il fallito non ha mai dichiarato alla curatela di aver ereditato ma solo di non possedere beni immobili e il diritto di accettazione è ormai prescritto.
        L'intervento della curatela nella procedura esecutiva, precedente, può valere come interruzione della prescrizione, dunque, il curatore può ancora accettare l'eredità del fallito (con beneficio d'inventario) e trascrivere?
        Ci sono ipotesi di sospensione della prescrizione in caso di fallimento (art. 2941 cc o altra norma)?
        In alternativa, la trascrizione della sentenza e l'intervento possono costituire accettazione tacita? Secondo la Cassazione, la voltura catastale costituisce accettazione tacita.
        Infine, la transazione con gli altri comproprietari , in caso di mancata accettazione (espressa o tacita) e continuità delle trascrizioni, sarebbe fattibile?
        Di nuovo grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/02/2020 20:22

          RE: RE: RE: Accettazione dell'eredità del fallito

          C'è qualcosa che non torna, nel senso che non capiamo come abbia potuto trascrivere la sentenza di fallimento sui beni del de cuius, deceduto prima della dichiarazione di fallimento, senza che il chiamato all'eredità avesse accettato l'eredità stessa, in quanto i beni dovevano ancora essere intestati in capo al defunto. Ammesso che il diritto ad accettare l'eredità si trasferisca al curatore (l'art. 42 parla dei beni che pervengono al fallito durante il fallimento), questi avrebbe prima dovuto accettare l'eredità, ed accettarla con beneficio di inventario, e poi trascrivere la sentenza. Non crediamo pertanto che la trascrizione della sentenza, comunque eseguita, possa essere considerata quale accettazione tacita di eredità da parte della curatela , che, perlatro, non essendo nel possesso dei beni, può accettare solo facendo la dichiarazione specifica di acettazione con beneficio di inventario ex art.487 c.c. né, egualmente, l'intervento nel giudizio esecutivo; ora essendo il diritto di accettare prescritto, non può più procedere all'accettazione.
          Presumiamo, invero, che il giudice, quando ha autorizzato la causa per l'accertamento della accettazione tacita dell'eredità, si riferisse alla accettazione da parte del fallito per costituire un titolo da trascrivere; se, infatti, costui ha accettato, seppur tacitamente, entro i dieci anni dall'apertura della successione, il problema della prescrizione è superato, anche se non è avvenuta alcuna trascrizione dell'accettazione e i beni ereditari, in quanto entrati nel patrimonio del fallito con l'accettazione, possono essere appresi all'attivo fallimentare, salvo a vedere l'eventuale opponibilità al creditore pignorante (probabilmente si perché la sentenza di accertamento dovrbebe avere valore retroattivo alla data dell'accettazione)..
          Zucchetti SG srl
          • Maria Cristina Bongiorno

            Milano
            07/02/2020 18:41

            RE: RE: RE: RE: Accettazione dell'eredità del fallito

            Infatti, la sentenza è stata trascritta la curatela non era a conoscenza della mancata accettazione dell'eredità e l'ufficio non ha fatto obiezioni; la mancata accettazione è continuità delle trascrizioni è emersa dieci anni con il pignoramento di un terzo (che, peraltro, non ha eccepito la prescrizione del diritto della curatela).
            Concordo sul fatto che l'accertamento riguardi, presumibilmente, l'accettazione tacita del fallito (il giudice non lo specifica), ed il solo elemento potrebbe essere la voltura catastale delle quote ereditate che, mi pare, la giurisprudenza ammette, pur con qualche distinguo.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              07/02/2020 20:32

              RE: RE: RE: RE: RE: Accettazione dell'eredità del fallito

              La regola di fondo in tema di accettazione tacita è che "l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex art. 460" (Cass. n. 12753/1999).
              Chiaro il principio ispiratore, ma la casistica è svariata. Si è detto, per quanto qui può interessare, che non costituisce accettazione la denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta, trattandosi di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, come tali non implicanti univocamente la volontà di accettare l'eredità (Cass. n. 4783/2007; Cass. n. 4756/1999); la mera richiesta di trascrizione di un atto di acquisto relativo a una successione ereditaria (Cass. n. 5111/2009); la registrazione e trascrizione del testamento (Cass. n. 37/1964; Cass. n. 5275/1986); la richiesta di pubblicazione del testamento (Trib. Venezia 4 gennaio 1982, FI, 1982, I, 2342; ecc.
              Molto dipenderà da cosa si riesce a dimostrare in causa e principalmente s eil fallito era o non nel possesso dei beni.
              Zucchetti SG srl
              • Simone Giannecchini

                Lido di Camaiore (LU)
                05/02/2022 19:23

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Accettazione dell'eredità del fallito

                Ho il seguente caso, vi sarei grato di un aiuto:
                - fallimento di ottobre 2020
                - dalla visura catastale vedo che il fallito è proprietario di 2/6 di un immobile. Il padre ha altri 2/6, il fratello altri 2/6.
                - a dicembre 2020 vengo a sapere che il padre era morto a febbraio 2020 e pertanto valuto se accettare l'eredità, che vedrebbe quale attivo i 2/6 dell'immobile.
                - a giugno 2021 trascrivo la sentenza di fallimento sui 2/6 di proprietà del fallito (solo a giugno perchè prima ho dovuto ripristinare la continutià delle trascrizioni sulla precedente eredità della madre)
                - a gennaio 2022, completate le lunghe ricerche sull'ammontare dei debiti della massa ereditaria capisco che la metà dei debiti (di mia competenza se accettassi) presumibilmente è superiore al valore di 1/6 dell'immobile (di mia competenza se accettassi) pertanto preparo l'istanza per la rinuncia all'eredità.
                - adesso ricevo la perizia tecnica, da allegare all'istanza, che mi conferma il valore dell'immobile MA mi evidenzia che, da visure aggiornate, il fallito non risulterebbe più proprietario di 2/6, bensì di 1/2. Cioè come se entrambi gli eredi avessero accettato l'eredità.
                - Il fallito mi aveva già dichiarato di non aver accettato l'eredità.
                - oggi vengo quindi a sapere che il fratello nel marzo 2020 aveva fatto denuncia di successione per entrambi, trascritta nel marzo 2021, la quale trascrizione ha fatto variare il dato in catasto.


                Secondo voi come posso risolvere?

                Secondo quanto sopra non dovrebbe considerarsi una accettazione dell'eredità dell'eredità.
                Però io adesso mi trovo che al catasto l'immobile risulta di proprietà del fallito per 1/2 e non posso allegare all'istanza di rinuncia ad 1/6 una perizia che io sono proprietario di 1/2.

                Grazie molte in anticipo per l'aiuto.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  07/02/2022 19:59

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Accettazione dell'eredità del fallito

                  Costituisce orientamento consolidato che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sè a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sè stesso (Tra le tante, Cass. 30/04/2021, n.11478 conf. Cass. Civ., n. 10796 del 2009; Cass. n. 5226/2002; ecc.).
                  Questo principio, tuttavia, nella fattispecie crediamo non possa trovare applicazione perché la (presunta9 accettazione tacita nel caso è intervenuta dopo il fallimento, benchè la successione fosse stata apèerta alcuni mesi prima di tale evento, alla morte del padre del fallito. Dichiarato il fallimento del chiamato all'eredità, il diritto ad accettare la stessa, nonostante qualche remota decisione che parla di diritto personale del fallito regolabile ex art. 46 l. fall., passa al curatore perché ha un indubbio contenuto, per cui, a nostro avviso, una volta dichiarato il fallimento senza che il fallito avesse già accettato l'eredità del padre, l'accettazione, come la rinuncia, potevano essere fatti solo dal curatore. L'accettazione tacita del fallito- peraltro tutta da valutare anche nel merito in quanto, se abbiamo ben capito, sarebbe stato il fratello a fare la denuncia di successione- è da considerare inefficace nei confronti della massa; peraltro si sarebbe trattato di accettazione senza beneficio di inventario che comprometterebbe anche i beni del fallimento nel pagamento dei debiti ereditari..
                  A questo punto crediamo che difficilmente riuscirà ad ottenere un rettifica catastale sulla base di queste considerazioni, per cui probabilmente dovrà ottenere un provvedimento del giudice che accerti la inefficacia da esibire agli uffici competenti e per questo deve instaurare un giudizio di accertamento.
                  Zucchetti Sg srl
      • Lorena Galuzzi

        Urbino (PU)
        28/07/2022 16:17

        RE: RE: Accettazione dell'eredità del fallito

        Il mio caso è il seguente: il fallimento di imprenditore individuale si trova nella fase del riparto finale (non ancora depositato/eseguito). Nelle more, mi è giunta notizia che il fallito persona fisica ha ereditato una certa somma di denaro presentando (congiuntamente ad altro erede) la dichiarazione di successione; da tale dichiarazione emergerebbe che non vi sono passività. Considerando che il comportamento posto in essere dal fallito (dichiarazione di successione) non dovrebbe produrre effetti per quanto attiene alla sua quota ereditaria, in quanto è il curatore che deve procedere ad accettare l'eredità con beneficio di inventario, quali sono le attività che devo porre in essere a questo punto? Devo comunque accettare con beneficio di inventario? Come procedere per il "disconoscimento" della dichiarazione di successione?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          29/07/2022 18:01

          RE: RE: RE: Accettazione dell'eredità del fallito

          Pacifico essendo che "Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, detratte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi" (art. 42, co. 2, l. fall.), è chiaro che il fallito, che ha accettato l'eredità, dovrebbe riversare quanto ricevuto al fallimento, e questa potrebbe essere la prima richiesta che il curatore può fare facendo presente anche le conseguenze panali cui incorre il fallito in caso di rifiuto.
          Qualora ciò accada, il curatore deve chiedere la declaratroria di inefficacia dell'accettazione dell'eredità da parre del fallito per poter accettare lui con beneficio di inventario, che è l'unico modo con cui il curatore può accettare le eredità – Ovviamente se il danaro ereditato è sparito bisognerà vedere come e chi lo ha consegnato al fallito in modo da ottenerne la ripetizione.
          Le modalità per l'accettazione con beneficio di inventario sono analiticamente descritte nel codice civile.
          Zucchetti SG Srl
          • Paolo Morini

            Città di Castello (PG)
            19/09/2023 10:52

            RE: RE: RE: RE: Accettazione dell'eredità del fallito

            Buon giorno, chiedo un vostro autorevole parere in merito al seguente caso: fallimento snc con estensione ai soci, fratelli, che risultano chiamati all'eredità dei genitori, morti rispettivamente nel 2017 e nel 2020, con denunce di successione mai presentate. Gli stessi hanno dichiarato di vivere nella abitazione che risulta ancora intestata ai genitori.
            Mi chiedo quindi se questa dichiarazione possa confermare la tacita accettazione dell'eredità e se come curatore possa ripristinare la continuità delle trascrizioni e predisporre la denuncia di successione, anche se il termine per il beneficio di inventario è ampiamente scaduto (morte 2020, fallimento giugno 2023 e beni in possesso dei chiamati).

            Vi ringrazio molto.

            • Zucchetti SG

              Vicenza
              19/09/2023 16:19

              RE: RE: RE: RE: RE: Accettazione dell'eredità del fallito

              L'art. 476 c.c. dispone che si ha accettazione tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Orbene l'avere i due fratelli continuato ad abitare l'immobile di proprietà dei genitori dopo la loro morte può essere indubbiamente considerata una accettazione tacita dell'eredità, dal momento che essi non avevano altro titolo per avere il godimento di quell'abitazione se non la loro qualità di chiamati all'eredità e di potenziali eredi.
              Lei quindi può fare quanto propone, fermo restando che che l'eredità è stata già accettata dai fratelli, seppur tacitamente, per cui il vcuratore ora ne prende atto e regolarizza la situazione, ma non è lui che accetta l'eredità.
              Zucchetti SG srl
              • Paolo Morini

                Città di Castello (PG)
                19/09/2023 17:53

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Accettazione dell'eredità del fallito

                Ringrazio molto......e aggiungo che trattasi quindi di accettazione tacita senza beneficio di inventario, eventuali debiti dei genitori graveranno sulla massa dei falliti persone fisiche..corretto?

                Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  20/09/2023 20:02

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Accettazione dell'eredità del fallito

                  Esatto.
                  Zucchetti SG srl
      • PAOLO VALESINI

        SESTO SAN GIOVANNI (MI)
        02/10/2023 09:03

        RE: RE: Accettazione dell'eredità del fallito

        Dal quesito mi pare che mancasse l'accettazione ( che si prescrive in dieci anni), non che fosse stata fatta rinuncia. L'accettazione poi con beneficio di inventario non è necessaria per effetto dello stesso articolo 42 comma due.

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/10/2023 18:05

          RE: RE: RE: Accettazione dell'eredità del fallito

          Se lei si riferisce all'ultima discussione, come è presumibile dal momento che non richiama interventi precedenti, non abbiamo parlato di rinuncia ma di accettazione tacita, per il fatto che gli eredi hanno continuato ad abitare l'immobile di proprietà dei defunti genitori, che è un comportamento che ai sensi dell'art. 476 c.c. può presupporre necessariamente la volontà dei chiamati ad accettare.
          Se si r8iferisce ad altri interventi, sia così gentile da specificare.
          Zucchetti SG srl